AUTONOMIA DELLE OFFERTE E COLLEGAMENTO TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1093 )

 

I principi in tema di par condicio e segretezza delle offerte, posti a garanzia della regolarità della procedura nell'interesse sia della P.A. che dei singoli partecipanti, postulano che tra i concorrenti non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla fissazione delle offerte avverso gli elementi valutativi alle stesse sottostanti.

A nulla rilevando la mancata sottoscrizione delle offerte da parte della medesima persona, la garanzia di autonomia delle offerte, posta a sostegno dei principi di cui sopra, è frustrata ogni qual volta emerga un intreccio di organi amministrativi e tecnici (nella specie un imprenditore partecipante in proprio era responsabile tecnico di altra società e sottoscrittore di dichiarazione contenente elementi essenziali dell'offerta di quest'ultima) tale da attestare una comunanza di elementi di conoscenza e di volizione e, quindi, da fare presumere, in concreto, l'esclusione dell'autonomia delle offerte.

 

 

...Omissis...

 

Fatto

 

Con la sentenza appellata il giudice di prima cure, disattese le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, ha accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. C.I.S.E. avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha ammesso alla gara per l'appalto e il completamento delle opere edilizie, infrastrutturali ed ambientali del complesso Laboratori esterni del Gran Sasso, l'impresa  individuale Armido Frezza e la S.a.s. Walter Frezza per poi disporre l'aggiudicazione in favore della prima impresa.

Il Tribunale, in sede di accoglimento del primo motivo di gravame, ha reputato che tra l'impresa Armido Frezza e la S.a.s. Walter Frezza fosse configurabile una situazione di commistione e collegamento tecnico-amministrativo tale da frustrare i principi fondamentali di gara in punto di par condicio e autonomia delle singole offerte.

L'impresa aggiudicataria e l'ente appellante chiedono l'annullamento della sentenza riproponendo le linee difensive articolate in primo grado.

La società appellante si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

Diritto

 

Il Consiglio, disposta la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza di primo grado, ritiene sussistenti, sull'accordo delle parti, i presupposti necessari per consentire la definizione nel merito ai sensi della l.n. 135/1997.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate da Frezza Armido in punto di inammissiblità e irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando di gara e della lettera di invito alla gara oltre che per difetto di notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della S.a.s. Walter Frezza.

Entrambe le eccezioni non sono suscettibili di positiva valutazione.

Quanto alla prima eccezione devesi rilevare che l'impugnazione del bando di gara e della lettera di invito risulta proposta in via ipotetica, ossia subordinatamente all'accoglimento di una prospettazione interpretativa della lex specialis contrastante la tesi giuridica a sostegno del ricorso. Ne deriva che l'accoglimento ad opera del Tribunale, di una opzione ermeneutica, condivisa da questo Collegio, volta ad elidere ogni distonia tra lex specialis e doglianze articolate in sede di ricorso introduttivo ,rende del tutto irrilevante la questione relativa ai termini di impugnazione di una determinazione all'evidenza sprovvista di capacità lesiva.

Parimenti infondata si appalesa l'eccezione relativa al difetto di integrazione del contraddittorio, stante il consolidato principio giurisprudenziale alla stregua del quale l'unico soggetto controinteressato in caso di contestazione degli esiti di una pubblica gara va identificato nell'impresa aggiudicaria, evidente essendo che soggetti diversi non ricevono alcun concreto ed attuale vantaggio dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Nel merito gli appelli sono infondati.

Come ricordato dai primi giudici, il rispetto dei fondamentali principi della par condicio e della segretezza dell'offerta, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale nell'interesse sia della P.A. sia dei singoli partecipanti, postula, in via necessaria, che tra i concorrenti non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla fissazione dell'offerta ovvero agli elementi valutativi alla stessa sottostanti. A nulla rilevando la circostanza relativa alla non sottoscrizione delle offerte da parte delle medesime persone, la garanzia di autonomia delle diverse offerte, posta a tutela dei principi sopra enucleati, risulta vulnerata ove emerga una comunanza degli elementi di conoscenza e di volizione, traducentesi in una ragionevole esclusione della predetta necessaria autonomia delle diverse offerte. In presenza di significativi indici sintomatici – sub specie di intreccio di organi amministrativi o tecnici – il rischio di intesa preventiva, sempre presente in astratto, si traduce in una seria e ragionevole presunzione che le offerte dei diversi concorrenti siano riconducibili al medesimo centro decisionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 1994, n. 344).

Trasponendo le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Collegio che l'esistenza di “impermeabilità” informativa tra le diverse offerte è negativamente incisa dalla sottoscrizione come professionista da parte di Armido Frezza, titolare dell'ononima ditta individuale, di una dichiarazione (cfr. art. 32 della lettera di invito), recante i dati salienti relativi all'offerta della S.a.s. Walter Frezza, e segnamente attestante la conoscenza di ogni elemento che possa avere influenza sulla determinazione del ribasso ed il giudizio circa la remuneratività del ribasso unico percentuale indicato nell'offerta.

Le considerazioni svolte dagli appellanti circa la limitazione della sottoscrizione del professionista ai punti (nn. 6 e 7) della dichiarazione relativi ai profili puramente tecnici non colgono nel segno, potendosi replicare, per un verso, che la sottoscrizione testualmente si riferisce alla dichiarazione nella sua interezza e, per altro verso, che la fissazione dell'offerta economica non può essere artificiosamente sganciata dalla verifica dei profili tecnici del progetto rimessa al progettista, costituendone la naturale conseguenza.

Si deve in sostanza convenire che, anche alla luce della qualifica di responsabile tecnico della società, assunta agli effetti della l. n. 46/1990 (circostanza agevolmente appurabile dell'ente appaltante), il concorso e l'ausilio tecnico prestati da professionista titolare di impresa autonomamente partecipante alla gara, ha dato la stura ad una situazione di intreccio di organi amministrativi e tecnici idonea a sostanziare in termini concreti, alla stregua della menzionata giurisprudenza, la presunzione che la formulazione dell'offerta o anche la sola enucleazione degli elementi valutativi sottostanti siano la risultante di un centro decisionale unitario o, comunque, siano suscettibili di ostensione in favore di altra concorrente.

La concreta presunzione relativa ad una comune base decisionale o conoscitiva, di per sé insufficiente a compromettere i principi ricordati in tema di par condicio, autonomia e segretezza delle offerte, è ulteriormente corroborata dai dati autonomamente non decisivi, relativi alla qualifica di socio accomandante assunta dal concorrente nella S.a.s. Walter Frezza ed al rapporto di stretta parentela, quale fratello, intercorrente con l'Amministratore di detta ultima società.

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello.

 

...Omissis...