SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 195/2003 - ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE -
ULTERIORI CHIARIMENTI
L’ Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
sui corsi per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e
addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è stato pubblicato sulla
G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37 ed è stato oggetto di commento nel
Not. n. 3/2006 segnalando che alcuni punti
dell’Accordo non erano chiaramente interpretabili.
Nella riunione dello scorso 5 ottobre 2006 la
Conferenza Stato-Regioni ha approvato un ulteriore documento che fornisce
alcuni chiarimenti e provvede alla correzione di alcuni errori materiali
contenuti nel provvedimento originario.
In particolare le linee interpretative:
- ribadiscono che sulla materia sarà
avviata una sperimentazione che, se necessario, porterà a adeguamenti
dell’Accordo (vedi premessa e punto 2.7);
- indicano nella data del 14.02.07 il termine ultimo
per attuare le procedure che consentono l’avvio dei corsi formativi
ma non indicano il termine entro il quale i corsi dovranno essere
completati: è presumibile che su tale aspetto il Ministro e/o la stessa
Conferenza Stato-Regioni forniscano un ulteriore chiarimento che sarà nostra
cura sollecitare (punto 1.1);
- escludono la possibilità di far ricorso alla
Formazione a Distanza per i moduli A, B e C ed, implicitamente, confermano la
possibilità di ricorrere alla FAD per i corsi di aggiornamento (punto 2.2), per cui restano validi i corsi on-line organizzati dalla
CNCPT e dal Formedil;
- confermano l’obbligo di frequenza al modulo C per
coloro che sono in possesso delle lauree in “Ingegneria della sicurezza e
protezione”, “Scienza della Sicurezza e protezione”, “Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (punto 2.3);
- stabiliscono che le verifiche intermedie rientrano
nell’orario complessivo dei moduli mentre la verifica
finale è da intendersi al di fuori del monte ore complessivo (punto 2.4);
- confermano la validità e propedeuticità del modulo A per tutti i settori lavorativi e per tutti i successivi
moduli (punto 2.4.1);
- chiariscono che il modulo B non è propedeutico al
modulo C, che la sua validità è quinquennale (dopo 5 anni scatta l’obbligo di
aggiornamento), che il modulo B va frequentato per ogni settore nel quale si
intenda operare come RSPP o ASPP (eventuali accorpamenti saranno oggetto di
sperimentazione) (punto 2.4.2.);
- ribadiscono che il modulo C vale per qualsiasi
settore (punto 2.4.3.);
- stabiliscono che gli attestati rilasciati da CPT,
Enti Scuola e Organizzazioni datoriali e dei lavoratori siano
emessi direttamente da tali organismi che trasmetteranno, solo “per
opportuna conoscenza”, i verbali delle valutazioni finali alle Regioni
territorialmente competenti (punto 2.5);
- chiariscono, per coloro che possono fruire
dall’esonero della frequenza del modulo B, che l’obbligo di aggiornamento
decorre dal 14.02.07 e che deve essere completato entro il 14.02.12 purchè,
entro il 14.02.08 sia stato svolto almeno il 20% del monte ore complessivo;
inoltre, per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione prima della
data di pubblicazione dell’accordo, vengono fissate le
condizioni per il riconoscimento della validità di tali corsi (punto 2.6);
- fissano alla data di
conseguimento delle lauree “speciali” già citate e alla conclusione del modulo
B la decorrenza del quinquennio entro il quale deve essere attuato
l’aggiornamento; ribadiscono che i soggetti abilitati all’aggiornamento sono gli
stessi abilitati alla tenuta dei corsi di cui ai moduli A, B e C; definiscono
le regole per l’accorpamento dei corsi di aggiornamento per i vari settori e
indicano che le ore di aggiornamento possono essere ripartite nel quinquennio
(punto 3);
- danno indicazioni per soggetti formatori diversi da
CPT, Enti Scuola, Organizzazioni datoriali (punti 4,.
4.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.2);
- correggono alcuni errori sulle tabelle A4 e A5 e
stabiliscono che per calcolare l’esperienza lavorativa pregressa si deve far
riferimento alla data del 14.02.06.