SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 235/2003 - AMBITO DI
APPLICAZIONE E ULTERIORI CHIARIMENTI - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 30/2006
In risposta ad una serie di quesiti rivolti dall’ANCE, il
Ministro del Lavoro, con la circolare n. 30/2006 che si rimette in allegato,
fornisce una serie di chiarimenti ed indicazioni tendenti sostanzialmente a
facilitare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art.
36-quater del D. Lgs. n. 626/94, così come modificato
dal D.Lgs. n. 235/03 (cfr. in
particolare Not. n. 11/2006, n. 3/2006 e n. 7/2005).
a) ponteggi su ruote
La circolare conferma che tali attrezzature,
comunemente denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione
della norma ma, per ciò che concerne la redazione del
PiMUS, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni fornite
dal fabbricante dell’attrezzatura, eventualmente integrate da informazioni
relative alla specifica realizzazione (appoggi e ancoraggi); per ciò che
concerne la formazione degli addetti al montaggio e smontaggio non si ritiene
indispensabile la partecipazione ai corsi previsti per i montatori dei ponteggi
a tubi e giunti e a telaio ma si prevede che la formazione possa essere fornita
direttamente dal datore di lavoro a norma dell’art. 38, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 626/94;
b) ponti su cavalletti di altezza non superiore a 2
metri, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti, ponti a sbalzo
Per tali attrezzature il Ministero esclude che trovino
applicazione le norme relative ai PiMUS e quelle relative all’obbligo di
partecipazione ai corsi di formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del 26
gennaio 2006;
c) corsi di formazione per addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione dei ponteggi di cui al citato Accordo del 26
gennaio 2006
La circolare specifica che il termine di due anni per
la partecipazione ai corsi decorre dalla data del 26 gennaio 2006 e non dal 19
luglio 2005, come potrebbe apparire dalla lettura del D. Lgs. n. 235/03.
La circolare ribadisce che la pregressa esperienza biennale
o triennale che consente l’attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi in attesa della partecipazione al corso di formazione, può
essere autocertificata dal lavoratore stesso.
La circolare infine conferma che i semplici
utilizzatori dei ponteggi non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione
di cui al più volte citato Accordo Stato-Regioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Della Tutela Delle Condizioni Di Lavoro
Divisione VI
Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n.
626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei
ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre
attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli
obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di
formazione.
Si fa riferimento alle numerose richieste di
chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle
operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune attrezzature di lavoro per
l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
Al riguardo, con particolare riferimento agli
adempimenti, di cui all’art. 36-quater del D.Lgs. n.
626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03,
concernenti la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativa
formazione degli addetti alle succitate previste operazioni, si comunica quanto
di seguito riportato.
Il comma 4 alla lettera d) del succitato art.
36-quater richiama anche i “ponteggi su ruote” in ordine agli obblighi previsti
in generale per i ponteggi. Per tali attrezzature – comunemente denominate
“trabattelli” –, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul
mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai
difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i
ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la
redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle
istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da
informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla
specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al
montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa
motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare
attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque
presente, per ciò che riguarda l’addestramento, i contenuti generali di cui al
secondo e al quarto punto del modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e
province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23
febbraio 2006.
Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il
termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del citato Accordo, precisando che l’obbligo di partecipazione a tali
corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza
biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che
consente l’attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi,
nelle more dell’effettuazione della formazione di cui al succitato art.
36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore
sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento
all’attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera
di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l’attività
d’uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti
su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a
piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso
che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative
alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006.
Infatti i ponti su cavalletti di
altezza non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della
norma; i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono
soggetti alla norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l’uso che
obbligatoriamente accompagnano l’attrezzatura (vedi punto
1.7.4 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per
il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura e le istruzioni per
l’addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal
datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa
specifica di cui al D.P.R. n. 164/56 che, all’art. 25 definisce le regole per
il montaggio dei ponti mentre, per ciò che concerne la
formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà
riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.