PREVIDENZA COMPLEMENTARE - DECRETO LEGGE 13/11/2006, N.
279 - ENTRATA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre è stato
pubblicato il decreto-legge 13 novembre 2006 n. 279 recante “Misure urgenti in
materia di previdenza complementare”.
Tale decreto pone alcuni correttivi al decreto
legislativo n. 252/2005 e anticipa di fatto l’avvio
della riforma della previdenza complementare stabilendo che:
- tutte le forme pensionistiche complementari, entro
il 31 dicembre 2006, dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle
disposizioni della Covip e dovranno ricevere da parte della stessa, entro il 30
giugno 2007, l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti
adeguamenti. In sostanza, solo le forme pensionistiche complementari che
provvederanno all’adeguamento entro il termine indicato e che avranno ricevuto
il benestare dalla Covip, potranno ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine
rapporto;
- qualora la forma pensionistica complementare, alla
data del 30 giugno 2007, non avesse provveduto
all’adeguamento, al lavoratore aderente sarà consentito trasferire l’intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare,
anche in deroga al periodo minimo di partecipazione di due anni previsto dallo
stesso decreto 252/05.
Tutto ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio
2007, il lavoratore potrà decidere in qualsiasi momento di aderire alla
previdenza complementare attraverso il conferimento del trattamento di fine
rapporto e dei contributi propri e del datore di lavoro.
Di conseguenza, il datore di lavoro verserà il
trattamento di fine rapporto maturando al fondo di previdenza complementare
prescelto. Il trattamento di fine rapporto maturato prima dell’adesione rimane
presso l’azienda.
Il trattamento di fine rapporto del lavoratore che
entro il 30 giugno 2007 non abbia espresso la propria
volontà (silenzio), andrà a confluire al fondo negoziale di riferimento o, in
mancanza, al fondo residuale Inps.
Il decreto dispone anche che, entro il 31 marzo 2007,
le forme pensionistiche individuali dovranno essere attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita che prevedano la costituzione di un patrimonio
autonomo e separato.
È altresì stabilito che polizze assicurative e fondi pensione aperti, entro il 1° luglio 2007, dovranno
individuare un responsabile che detenga i previsti requisiti di professionalità
e onorabilità e l’organismo di sorveglianza.
Per quanto riguarda l’assetto complessivo della nuova
previdenza complementare, anche con riferimento alle misure di compensazione a
favore delle imprese, si fa riserva di fornire i necessari chiarimenti alla
luce della definitiva versione della legge finanziaria.