INPS - ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI -
BENEFICI CONTRIBUTIVI - REQUISITI - NOTA MINISTERO LAVORO 2/11/2006
Con nota prot. n.
25/I/0005516 del 2 novembre 2006, il Ministero del Lavoro, in risposta ad
un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sulla necessità, per l’accesso
ai benefici contributivi nei casi di assunzione di disoccupati da almeno
ventiquattro mesi, della certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo
“status” di disoccupazione.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, a norma
dell’art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, nelle ipotesi di
assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, è possibile
fruire, per un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali nella misura del 50%, ovvero dell’esenzione
totale, per un eguale periodo, nei casi in cui le assunzioni siano effettuate
da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.
Ai fini della ammissione alle predette agevolazioni
contributive - osserva il Ministero – diventa quindi elemento rilevante la
verifica dello stato di disoccupazione del lavoratore, alla luce delle più
recenti modifiche legislative intervenute in tema di collocamento.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro richiama le
istruzioni fornite dalla Direzione Generale dell’Inps con circolari n. 117 del
30 giugno 2003 e n. 51 del 16 marzo 2004.
Nelle citate circolari l’Istituto ha precisato le
condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l’entrata in
vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso
alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9
della Legge n. 407/1990 – relative all’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati – è utile la dichiarazione di responsabilità prodotta
dal lavoratore al competente Centro per l’Impiego, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, corredata
dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di
disoccupazione da parte del menzionato Centro.
Tale condizione – aggiunge il Ministero - può essere
estesa anche ai soggetti inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative,
nella prima classe del collocamento di cui all’abrogato art. 10 della Legge 28
febbraio 1987, n. 56), ferma restando anche per questi ultimi l’attestazione da
parte dei Centri per l’Impiego della sussistenza dello stato di inoccupazione.