INPS - ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI - BENEFICI CONTRIBUTIVI - REQUISITI - NOTA MINISTERO LAVORO 2/11/2006

 

Con nota prot. n. 25/I/0005516 del 2 novembre 2006, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sulla necessità, per l’accesso ai benefici contributivi nei casi di assunzione di disoccupati da almeno ventiquattro mesi, della certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo “status” di disoccupazione.

In via preliminare, il Ministero ricorda che, a norma dell’art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, è possibile fruire, per un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50%, ovvero dell’esenzione totale, per un eguale periodo, nei casi in cui le assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.

Ai fini della ammissione alle predette agevolazioni contributive - osserva il Ministero – diventa quindi elemento rilevante la verifica dello stato di disoccupazione del lavoratore, alla luce delle più recenti modifiche legislative intervenute in tema di collocamento.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro richiama le istruzioni fornite dalla Direzione Generale dell’Inps con circolari n. 117 del 30 giugno 2003 e n. 51 del 16 marzo 2004.

Nelle citate circolari l’Istituto ha precisato le condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l’entrata in vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990 – relative all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati – è utile la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’Impiego, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del menzionato Centro.

Tale condizione – aggiunge il Ministero - può essere estesa anche ai soggetti inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento di cui all’abrogato art. 10 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56), ferma restando anche per questi ultimi l’attestazione da parte dei Centri per l’Impiego della sussistenza dello stato di inoccupazione.