DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - DIVIETO A CONTRARRE CON
N. 1733/2006
Il Decreto Bersani ha introdotto una nuova sanzione
consistente nell’interdizione dalla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche per le imprese che
siano state raggiunte dall’ordine di sospensione dei lavori in seguito
all’accertamento dell’impiego, nel cantiere, di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al
20 per cento, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.
Il Ministero delle Infrastrutture con circolare n.
1733 del 3 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9
novembre
Il testo della circolare è a disposizione presso gli
uffici del Collegio e sul sito internet
all’indirizzo www.ancebrescia.it.
Di seguito si segnalano i punti di principale
interesse.
a) Procedimento e uffici competenti per l’adozione del
provvedimento interdittivo
L’iter procedimentale prevede che gli organi ispettivi
del Ministero del Lavoro informino i competenti uffici del Ministero delle
Infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori.
I Provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche effettuano, ricevuta la segnalazione, la fase istruttoria e, una
volta terminata, il provvedimento che dispone l’interdizione dalla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare
pubbliche è emanato dalla Direzione Generale del Ministero delle
Infrastrutture.
Il Ministero delle Infrastrutture comunicherà
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture, e al Provveditorato competente l’adozione del provvedimento
interdittivo a carico dell’impresa.
Le Direzioni provinciali del lavoro sono tenute ad
informare tempestivamente i Provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche delle eventuali impugnazioni, anche non in sede
giurisdizionale, dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
Nella circolare in commento il Ministero ha ricordato
che il Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche
competente per territorio deve attivare la fase istruttoria avendo cura,
precisa il dicastero, di rispettare le garanzie e le prerogative previste dalla
normativa vigente a tutela dell’impresa interessata dal provvedimento
interdittivo e in particolare della comunicazione dell’avvio del procedimento e
dell’eventuale partecipazione del destinatario al procedimento medesimo. Si
ritiene che il Ministero abbia inteso riferirsi, principalmente, alla Legge n.
241/1990 in tema di procedimento amministrativo. Pertanto il procedimento di
sospensione, per essere immune da vizi censurabili nelle opportune sedi, dovrà
conformarsi a quanto stabilito dalla richiamata normativa.
b) Decorrenza e durata della misura interdittiva a
contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
Il Ministero precisa che il provvedimento interdittivo
ha effetto dalla data di notifica all’impresa del provvedimento medesimo.
Dunque è a decorrere da tale data che all’impresa è preclusa la possibilità di
contrarre con le pubbliche amministrazioni e di partecipare a gare pubbliche e
tale preclusione opera sino al termine sopra visto.
In riferimento alla durata del provvedimento
interdittivo, il Ministero ha chiarito che questo può avere una durata pari a
quello della sospensione oppure al doppio della stessa, ma in ogni caso mai
superiore ai due anni.
La circostanza in cui la misura interdittiva sia
applicata per un ulteriore periodo rispetto a quello della durata della
sospensione, deve essere, comunque, riconducibile ai casi in cui i lavoratori
irregolari siano pari o superiori al 50 % degli addetti al cantiere o in
generale ai casi più gravi di violazione delle norme sulla sicurezza e, precisa
la nota, in tal caso il provvedimento deve essere sempre adeguatamente
motivato.
Nel caso in cui nel provvedimento sospensivo adottato
dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro non sia riportato un termine
finale, l’interdizione produce i propri effetti fino alla revoca per
intervenuta regolarizzazione del lavoratore/i, mentre, in assenza di un
apposito atto revocatorio, la durata dell’interdizione non può che essere pari
a quella della sospensione, non potendo, tuttavia, superare i due anni.
c) Impugnazione del provvedimento interdittivo ed
effetti dell’istanza cautelare avverso il provvedimento di sospensione
Il provvedimento interdittivo è impugnabile con gli
ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero in
alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve
essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.
L’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione
del provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere, eventualmente
proposta dall’impresa, a parere del Ministero, può essere valutata quale causa
ostativa all’adozione del provvedimento interdittivo.
Inoltre secondo il Ministero il provvedimento
interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della
sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte della
Direzione generale del Ministero, di revocare il provvedimento interdittivo, in
via di autotutela, ai sensi della L. 241/90.
Da ultimo il Ministero delle Infrastrutture invita le
stazioni appaltanti a chiedere alle imprese una autocertificazione concernente
l’essere state o meno destinatarie di provvedimenti interdittivi
Si ritiene che in tale autocertificazione debbano
essere dichiarati, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, i soli
provvedimenti che, al momento della autocertificazione, impediscono all’impresa
la contrattazione con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione a gare
pubbliche.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione
appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione
tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Di seguito si pubblica il modello che sarà utilizzato
dal Ministero per l’adozione del provvedimento interdittivo.
Ministero delle Infrastrutture
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L’EDILIZIA
E
Direzione generale per la regolazione
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
VISTO il provvedimento di sospensione dei lavori in
data …………… nell’ambito del cantiere sito in ……….. via ……………. a carico della
ditta …………………….. pervenuto in data ………..
(VISTA la revoca del provvedimento di sospensione
pervenuta in data …. …. da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro)
eventuale;
VISTA la nota n. … del …… di comunicazione alla
suddetta ditta dell’avvio del procedimento volto all’emanazione del
provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a
partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro 5 giorni
eventuali osservazioni;
VISTO il decorso del termine assegnato all’interessato
senza che nulla sia pervenuto
Ovvero
VISTA la nota in data …… …. recante osservazioni in ordine
ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell’art. 36 bis del D.L.
223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006,
SI ADOTTA
col presente atto, con decorrenza ed efficacia
immediata, dalla data di notifica dello stesso
PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
- nei confronti della ditta . . . . . . . . . . . . .
.
- per un periodo di . . . . . . . . . . . . giorni
/mese/ anno
Il presente provvedimento interdittivo viene
comunicato all’interessato, all’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza per i
contratti pubblici, al Provveditorato competente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo Regionale (legge 1034/1971 come modificata dalla legge
205/2000) entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo
dello Stato (art. 8 D.P.R. 1199/1971) entro 120 giorni dalla notifica.
Circolare
Ministero Infrastrutture n. 1733 del 03/11/2006