DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - DIVIETO A CONTRARRE CON LA P.A. ED A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE - CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE
N. 1733/2006

 

Il Decreto Bersani ha introdotto una nuova sanzione consistente nell’interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche per le imprese che siano state raggiunte dall’ordine di sospensione dei lavori in seguito all’accertamento dell’impiego, nel cantiere, di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Il Ministero delle Infrastrutture con circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006, ha fornito primi chiarimenti in merito all’applicazione di tale sanzione accessoria prevista Decreto Bersani - art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448.

Il testo della circolare è a disposizione presso gli uffici del Collegio e sul sito internet  all’indirizzo www.ancebrescia.it.

Di seguito si segnalano i punti di principale interesse.

 

a) Procedimento e uffici competenti per l’adozione del provvedimento interdittivo

L’iter procedimentale prevede che gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro informino i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori.

I Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche effettuano, ricevuta la segnalazione, la fase istruttoria e, una volta terminata, il provvedimento che dispone l’interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche è emanato dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture.

Il Ministero delle Infrastrutture comunicherà all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al Provveditorato competente l’adozione del provvedimento interdittivo a carico dell’impresa.

Le Direzioni provinciali del lavoro sono tenute ad informare tempestivamente i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.

Nella circolare in commento il Ministero ha ricordato che il Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente per territorio deve attivare la fase istruttoria avendo cura, precisa il dicastero, di rispettare le garanzie e le prerogative previste dalla normativa vigente a tutela dell’impresa interessata dal provvedimento interdittivo e in particolare della comunicazione dell’avvio del procedimento e dell’eventuale partecipazione del destinatario al procedimento medesimo. Si ritiene che il Ministero abbia inteso riferirsi, principalmente, alla Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo. Pertanto il procedimento di sospensione, per essere immune da vizi censurabili nelle opportune sedi, dovrà conformarsi a quanto stabilito dalla richiamata normativa.

 

b) Decorrenza e durata della misura interdittiva a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

Il Ministero precisa che il provvedimento interdittivo ha effetto dalla data di notifica all’impresa del provvedimento medesimo. Dunque è a decorrere da tale data che all’impresa è preclusa la possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni e di partecipare a gare pubbliche e tale preclusione opera sino al termine sopra visto.

In riferimento alla durata del provvedimento interdittivo, il Ministero ha chiarito che questo può avere una durata pari a quello della sospensione oppure al doppio della stessa, ma in ogni caso mai superiore ai due anni.

La circostanza in cui la misura interdittiva sia applicata per un ulteriore periodo rispetto a quello della durata della sospensione, deve essere, comunque, riconducibile ai casi in cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50 % degli addetti al cantiere o in generale ai casi più gravi di violazione delle norme sulla sicurezza e, precisa la nota, in tal caso il provvedimento deve essere sempre adeguatamente motivato.

Nel caso in cui nel provvedimento sospensivo adottato dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro non sia riportato un termine finale, l’interdizione produce i propri effetti fino alla revoca per intervenuta regolarizzazione del lavoratore/i, mentre, in assenza di un apposito atto revocatorio, la durata dell’interdizione non può che essere pari a quella della sospensione, non potendo, tuttavia, superare i due anni.

 

c) Impugnazione del provvedimento interdittivo ed effetti dell’istanza cautelare avverso il provvedimento di sospensione

Il provvedimento interdittivo è impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.

L’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere, eventualmente proposta dall’impresa, a parere del Ministero, può essere valutata quale causa ostativa all’adozione del provvedimento interdittivo.

Inoltre secondo il Ministero il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione generale del Ministero, di revocare il provvedimento interdittivo, in via di autotutela, ai sensi della L. 241/90.

 

Da ultimo il Ministero delle Infrastrutture invita le stazioni appaltanti a chiedere alle imprese una autocertificazione concernente l’essere state o meno destinatarie di provvedimenti interdittivi

Si ritiene che in tale autocertificazione debbano essere dichiarati, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, i soli provvedimenti che, al momento della autocertificazione, impediscono all’impresa la contrattazione con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione a gare pubbliche.

In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

 

Di seguito si pubblica il modello che sarà utilizzato dal Ministero per l’adozione del provvedimento interdittivo.

 

Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L’EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale per la regolazione

 

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE

 

VISTO il provvedimento di sospensione dei lavori in data …………… nell’ambito del cantiere sito in ……….. via ……………. a carico della ditta …………………….. pervenuto in data ………..

(VISTA la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in data …. …. da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro) eventuale;

VISTA la nota n. … del …… di comunicazione alla suddetta ditta dell’avvio del procedimento volto all’emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro 5 giorni eventuali osservazioni;

VISTO il decorso del termine assegnato all’interessato senza che nulla sia pervenuto

Ovvero

VISTA la nota in data …… …. recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;

 

Per quanto precede, a norma dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006,

SI ADOTTA

col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso

PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE

- nei confronti della ditta . . . . . . . . . . . . . .

- per un periodo di . . . . . . . . . . . . giorni /mese/ anno

 

Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all’interessato, all’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al Provveditorato competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale (legge 1034/1971 come modificata dalla legge 205/2000) entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 D.P.R. 1199/1971) entro 120 giorni dalla notifica.

 

 

Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 03/11/2006