IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2006
Le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere
effettuate secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 come
sostituito dall’art. 7 lett. d) del D.Lgs n. 314/97.
Si richiamano alcuni aspetti inerenti le predette
operazioni.
1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di
imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà
essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento e dovrà essere supportata dalla consegna delle
certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può
verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il
datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape,
Premio inizio attività in edilizia).
2) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate
entro il 28 febbraio 2007. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e
dei valori corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento (ossia
2006), ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo. Il risultato delle predette
operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio è effettuato.
3) Le operazioni di conguaglio comportano la necessità di
determinare l'esatto importo sia della deduzione di cui all’art. 11 del Tuir (no-tax area) che della
deduzione di cui all’art. 12 del Tuir (deduzione per
oneri di famiglia) da riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi
effettivamente percepiti in corso d'anno.
Nulla è variato in merito alla determinazione
del reddito di lavoro dipendente e di quello assimilato derivante da
collaborazione coordinata e lavoro a progetto, per i quali si deve far
riferimento all’art. 50, comma 1, lett.c-bis Tuir.
Circa le deduzioni di cui si è fatto cenno più
sopra (no-tax area e deduzione per oneri di famiglia)
si ritiene opportuno riepilogarne, qui di seguito, le modalità di
riconoscimento.
Deduzione no-tax area
L’articolo 11 del Tuir
in ordine alla deduzione in oggetto prevede:
a) una deduzione
base, uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La
deduzione in parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro
dell’anno;
b) una deduzione
aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del
tipo di reddito. In particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono:
- redditi
di lavoro dipendente o redditi assimilati (co.co.co.
e lavoro a progetto), la deduzione in esame è pari a 4.500 euro annui, da
rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, per le tipologie reddituali in parola, la no-tax area teorica è pari a 7.500 euro (3.000 + 4.500);
- redditi
derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse
equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al
periodo di pensione nell’anno.
La norma
espressamente prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro
alternative.
Le deduzioni
aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di
pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata
del rapporto intrattenuto. Al contrario la deduzione base, come detto, spetta
per intero.
Nel caso
di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento
pensionistico, e che quindi percepisce con riferimento a periodi contemporanei
redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in
nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di
una di esse, e più precisamente di quelle a lui più favorevole.
In caso
di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con circolare
n. 2/2003 ha precisato che l'intera deduzione teorica spettante (7.500 euro) va
rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro. Ma, considerato che
l’art. 11 Tuir, come detto, attribuisce il diritto
alla deduzione base di 3.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di
lavoro, sarà il dipendente che potrà fruire della parte di deduzione non goduta
in sede di dichiarazione dei redditi oppure vi provvederà il datore di lavoro
in sede di conguaglio se il lavoratore presenterà apposita richiesta.
In
occasione delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà procedere al
calcolo dell’esatto ammontare della deduzione di cui si parla applicando la
formula, illustrata sul Notiziario mensile.
Deduzione
per oneri di famiglia
Le nuove
deduzioni per oneri di famiglia sono disciplinate dall’art. 12 Tuir. La citata disposizione prevede che dal reddito
complessivo,con regole analoghe a quelle stabilite per
la no-tax area, si deducano per oneri di famiglia i
seguenti importi teorici:
a) 3.200
euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900
euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento
dell’autorità giudiziaria. Tale importo può essere ripartito tra coloro che
hanno diritto alla deduzione.
L’importo
di euro 2.900, al verificarsi di alcune condizioni, è aumentato a:
- 3.450
euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 3.200
euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- 3.700
euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In presenza
delle condizioni disposte dalla norma, tali deduzioni sostituiscono la
deduzione di euro 2.900 e sono tra loro alternative.
La
deduzione per i figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio ed a
prescindere dall’età del figlio e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.
Tali
deduzioni teoriche spettano solo per i familiari fiscalmente a carico.
Come in
passato, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico solo se
possiede un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli
oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir.
Tale limite di reddito è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta,
rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto
nel corso del periodo stesso. Inoltre il reddito deve essere assunto al lordo
anche della no-tax area e delle deduzioni per oneri
di famiglia.
Il datore
di lavoro in occasione delle operazioni di conguaglio dovrà procedere, come per la no-tax area, al
calcolo dell’esatto ammontare della deduzione di cui si parla applicando la
nota formula illustrata sul Notiziario mensile.
Calcolati
gli importi effettivamente spettanti delle deduzioni di cui si è trattato il
sostituto di imposta dovrà:
- determinare l’ammontare delle somme e dei
valori fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che lo stesso ha corrisposto nell'anno 2006,
comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come
precisato al punto 1);
- dall'importo così determinato, il sostituto
dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente
dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex
art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli
assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore
di lavoro);
- detrarre l’importo delle deduzioni ex art. 11
e 12 del Tuir effettivamente spettanti dall’ammontare
delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, ottenendo quindi la base
imponibile;
- sulla base imponibile dovrà quindi essere
calcolata l’imposta dovuta applicando le aliquote di imposta e gli scaglioni di
reddito in vigore.
4) I
contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili per
un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e
comunque non superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro
dipendente, la deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di
previdenza complementare (PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore
edile) compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della
quota di TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti
limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Il
sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, dovrà:
a)
determinare l'ammontare complessivo dei contributi versati al fondo, e cioè
sommare la quota di contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi
a carico del datore di lavoro;
b)
sommare al reddito corrisposto al lavoratore l'importo di cui al punto a);
c)
calcolare il 12% del reddito complessivo determinato come indicato al punto b);
d) riconoscere
il doppio della quota del TFR destinata alla forma di previdenza complementare;
e)
riconoscere quale importo deducibile dal reddito complessivo il minore tra
l'importo di cui al punto a), il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo
ed euro 5.164,57.
5) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito per lavoro
dipendente per l’anno 2006 sono quelle riportate ogni mese nella apposita
tabella pubblicata sul Notiziario.
6) Per l’anno 2006 sono confermate, secondo le risultanze
contabili determinate dalla
operai 0,35%
impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le
operazioni di conguaglio fiscale 2006, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2007.
ADDIZIONALE REGIONALE
ALL’IRPEF
In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o
di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare
l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal
dipendente.
Si ricorda che l’art. 2, comma 4 della Legge n. 289/2002, stabilisce
l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 11 del Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali
all’Irpef non è influenzata dalla deduzione di cui al
nuovo articolo 11 del Tuir (no-tax area).
Al contrario ai fini
della determinazione per la base imponibile delle addizionali in parola rileva
la deduzione per oneri di famiglia. Infatti l’Agenzia
delle Entrate, con circolare 6 giugno 2005 n. 31/E (cfr.
suppl. n. 1 al Not. n. 6/2005), ha precisato che in assenza di una disposizione
specifica analoga a quella prevista per la no-tax
area, la deduzione per oneri di famiglia opera in diminuzione della base
imponibile, oltre che dell’Irpef, anche delle
addizionali regionali e comunali. Pertanto
per le addizionali regionali e comunali, la base imponibile va assunta al lordo
della no-tax area ed al netto della deduzione per
oneri di famiglia.
Si rammenta che, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta
sul reddito delle persone fisiche, al netto della deduzione per oneri di
famiglia, della no-tax area o di altri oneri e dei
crediti di cui all’art. 15 del Tuir.
Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere per
effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui
redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in
materia (cfr. suppl. n. 3 al
Not. 12/99 e Not. 2/2000).
Peraltro si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle
operazioni di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero
massimo di 11 rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide
l’operazione di conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2007, da versare entro il 16 dicembre
La tabella delle aliquote in vigore per
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere
effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno
domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet
del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando nella “Aree Tematiche” la voce
“Fiscalità locale”, è pubblicato l'elenco dei comuni che hanno
adottato tale addizionale.
Per quanto attiene la determinazione della base
imponibile, le modalità per le relative trattenute e versamenti vale
quanto sopra specificato per l'addizionale regionale.