INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2007
L’Inail, entro il 31 dicembre 2006, invierà alle imprese il
modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2007.
L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in
diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica
assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto
tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali
verificatisi nel triennio 2003/2005. Il provvedimento
dell’Istituto deve essere motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del
numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove
ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento
dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in
singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente
motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente
indica il tasso da applicare per l’anno 2007. Il ricorso deve essere deciso,
dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo
ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro
che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso
in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per
l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale
differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, del tasso di interesse
di dilazione e di differimento.
In ordine
all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail
con circolare 28 ottobre 2002, n.