ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI
CONGUAGLIO - ANNO 2006
Come
è noto (cfr. precedenti note
informative in materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno
per la determinazione della quota di decontribuzione
dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno secondo la
previsione del contratto collettivo provinciale 2 dicembre 2002 e 31 luglio
2006.
La
citata operazione deve essere eseguita applicando, su base annua, la nota
formula:
X= (R+E) : 34
Si ricorda, peraltro, che:
- il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 3% della
retribuzione imponibile corrisposta nell’anno solare 2006 (a tale fine viene indicato il valore 34 nella formula);
- la retribuzione
imponibile (indicata con R nella
formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte
nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%) e dal 4,95% relativo al
pagamento dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla
determinazione della retribuzione imponibile dell’anno 2006 anche le voci
non fisse che non fossero state prese in
considerazione per il calcolo mensile;
- il valore di E da riportare nella formula è pari
all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2006
escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al
pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente
nella voce R;
- il risultato della
formula, cioè la lettera X,
costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile
dell’E.E.T..
Ricavato il tetto massimo decontribuibile
è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato
corrisposto nell’anno
1) importo annuo da decontribuire
superiore alla somma degli importi decontribuiti
mensilmente: in questo caso le
aziende decontribuiranno l’ulteriore quota portandola
in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la
denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà
la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro “B” del mod. DM10/2, preceduto dalla dizione “CONG.
CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato
nelle caselle “numero dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del
contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
Inoltre,
dovranno essere restituite all’Inps le differenze
relative alle prestazioni di malattia e maternità indennizzate dall’Istituto in
misura superiore, utilizzando nel quadro B/C del DM10/2, rispettivamente, i
codici “E775” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mal.”) e “E776” (preceduto dalla dizione “Rest. ind.
mat.”): l’E.E.T. decontribuito, si rammenta, è escluso non solo dalla
retribuzione pensionabile, ma anche dalla base di calcolo delle altre
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
2) importo annuo da decontribuire
inferiore alla somma degli importi decontribuiti
mensilmente: in questo caso le
aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la
denuncia di conguaglio la quota dell’E.E.T. che non è
stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il
contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il
relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello di
denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice
“L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore
la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere
effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre
2006, anche con quella del mese di gennaio 2007 (scadenza versamento il
16 febbraio 2007). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul
modello di denuncia quanto di seguito specificato:
a) se nel corso del 2006 si è decontribuita
una quota di E.E.T. inferiore a quella
spettante, l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio 2007 dovrà essere
indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;
b) se nel corso del 2006 si è decontribuita
una quota di E.E.T. superiore a quella
spettante, l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2007 dovrà essere indicato nel quadro
“B” con il codice “AOOO”.