RIFORMA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE - INFORMATIVA AI DIPENDENTI
La legge finanziaria 2007
stabilisce l'anticipo di un anno, al 1° gennaio 2007, dell'attuazione della
riforma della previdenza complementare prevista dal D.Lgs.
n. 252/2005, apportando inoltre significative
modifiche alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo.
Nel far
riserva di fornire ogni necessario chiarimento sul provvedimento in parola, si
richiama peraltro l'attenzione sulle disposizioni concernenti la destinazione
del TFR maturando ai fondi di previdenza complementare (Prevedi per operai ed
impiegati del settore edile e Previndai per i
dirigenti).
Ai sensi di tale normativa,
dalla data del 1°gennaio 2007 decorre il termine di sei mesi entro i quali
ciascun lavoratore potrà scegliere, con comunicazione esplicita (lettera
inviata al proprio datore di lavoro) o tacita (sistema del silenzio-assenso),
la destinazione del proprio TFR maturando.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, ai propri
dipendenti, adeguate informazioni riguardo le diverse
opzioni circa la destinazione del TFR.
L'ANCE, al fine di agevolare le imprese, ha messo a
disposizione un fac-simile del testo contenente le informazioni che devono
essere portate a conoscenza dei dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. In calce alla presente si pubblica detto fac-simile che potrà quindi
essere utilizzato dalle imprese ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
informazione.
Su tale testo si specifica
che:
-
la diffusione dello stesso potrà realizzarsi inserendo
l’informativa nella busta paga del corrente mese di dicembre 2006 o con
affissioni nei locali dell'azienda o con altre forme ritenute idonee;
-
non è chiarita la sorte del TFR inoptato
nei casi di aziende con oltre 49 dipendenti, nel periodo dei sei mesi sopra richiamati
o nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il giorno in cui il
lavoratore esprime la propria volontà. L'interpretazione che sembra emergere in
sede ministeriale è che il TFR, in questo periodo, sia comunque destinato al
Fondo istituito presso l’Inps.
Si ritiene quindi
necessario, ai fini di una ponderata scelta, informare i lavoratori anche di
questa ipotesi.
Si ribadisce quindi la
riserva di fornire ogni ulteriore indicazione
sull'argomento, alla luce anche delle precisazioni che verranno fornite dal
competente Ministero.
FAC SIMILE
(da redigere su carta intesta dell’impresa)
INFORMATIVA AI DIPENDENTI AL SENSI
DEL D.LGS. N. 252/2005 DESTINAZIONE
DEL TFR
In vista dell'anticipo dell'entrata
in vigore della legge di riforma del sistema di previdenza complementare, a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente dovrà
scegliere sulla destinazione del suo TFR maturando.
Il TFR maturato fino al 31
dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà
erogato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
Dal 1° gennaio 2007 al 30
giugno 2007, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto se intende:
- destinare il TFR maturando
ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge: fondo
pensione negoziale, fondo pensione aperto, piano pensionistico
individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP
- mantenere il TFR maturando
in azienda. Nel caso il cui il datore di lavoro abbia
alle proprie dipendenze più di 49 addetti, il TFR maturando sarà
obbligatoriamente trasferito al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine
rapporto presso
Se, entro il 30 giugno 2007,
il lavoratore non comunica nulla, per le imprese del settore edile
il TFR maturando sarà destinato al fondo pensione previsto dagli accordi
o contratti collettivi applicati in azienda (Prevedi per operai ed impiegati del
settore edile e Previndai per i dirigenti).
Per i lavoratori di prima
occupazione antecedente al 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza
complementare, le regole di cui
sopra valgono solo per la quota di TFR residuo, che potrà essere espressamente
destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori
abbiano già aderito. A quest'ultima sarà devoluto il TFR maturando residuo
anche nei caso di mancata scelta espressa.
Per i lavoratori con
prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di
previdenza complementare, l'intero
TFR maturando potrà essere espressamente destinato ad una delle forme
pensionistiche abilitate alla raccolta, ovvero, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi (qualora detti accordi non prevedano il
versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% del TFR stesso). In caso di
mancata adesione esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto
secondo le predette modalità di conferimento tacito
II lavoratore che entro il
30 maggio 2007 non esprimerà alcuna scelta, riceverà un'ulteriore
informativa con le indicazioni di dettaglio circa la forma pensionistica
complementare a cui, dal 1° luglio 2007, verrà definitivamente conferito il TFR
con modalità tacita.