RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - INFORMATIVA AI DIPENDENTI

 

 

La legge finanziaria 2007 stabilisce l'anticipo di un anno, al 1° gennaio 2007, dell'attuazione della riforma della previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 252/2005, apportando inoltre significative modifiche alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo.

Nel far riserva di fornire ogni necessario chiarimento sul provvedimento in parola, si richiama peraltro l'attenzione sulle disposizioni concernenti la destinazione del TFR maturando ai fondi di previdenza complementare (Prevedi per operai ed impiegati del settore edile e Previndai per i dirigenti).

Ai sensi di tale normativa, dalla data del 1°gennaio 2007 decorre il termine di sei mesi entro i quali ciascun lavoratore potrà scegliere, con comunicazione esplicita (lettera inviata al proprio datore di lavoro) o tacita (sistema del silenzio-assenso), la destinazione del proprio TFR maturando.

 

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, ai propri dipendenti, adeguate informazioni riguardo le diverse opzioni circa la destinazione del TFR.

 

L'ANCE, al fine di agevolare le imprese, ha messo a disposizione un fac-simile del testo contenente le informazioni che devono essere portate a conoscenza dei dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In calce alla presente si pubblica detto fac-simile che potrà quindi essere utilizzato dalle imprese ai fini dell'adempimento dell'obbligo di informazione.

 

Su tale testo si specifica che:

-        la diffusione dello stesso potrà realizzarsi inserendo l’informativa nella busta paga del corrente mese di dicembre 2006 o con affissioni nei locali dell'azienda o con altre forme ritenute idonee; 

-        non è chiarita la sorte del TFR inoptato nei casi di aziende con oltre 49 dipendenti, nel periodo dei sei mesi sopra richiamati o nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il giorno in cui il lavoratore esprime la propria volontà. L'interpretazione che sembra emergere in sede ministeriale è che il TFR, in questo periodo, sia comunque destinato al Fondo istituito presso l’Inps.

 

Si ritiene quindi necessario, ai fini di una ponderata scelta, informare i lavoratori anche di questa ipotesi.

 

Si ribadisce quindi la riserva di fornire ogni ulteriore indicazione sull'argomento, alla luce anche delle precisazioni che verranno fornite dal competente Ministero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC SIMILE

(da redigere su carta intesta dell’impresa)

 

INFORMATIVA AI DIPENDENTI AL SENSI DEL D.LGS. N. 252/2005 DESTINAZIONE DEL TFR

 

In vista dell'anticipo dell'entrata in vigore della legge di riforma del sistema di previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente dovrà scegliere sulla destinazione del suo TFR maturando.

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà erogato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto se intende:

- destinare il TFR maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge: fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP

- mantenere il TFR maturando in azienda. Nel caso il cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze più di 49 addetti, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato.

Se, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non comunica nulla, per le imprese del settore edile il TFR maturando sarà destinato al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda (Prevedi per operai ed impiegati del settore edile e Previndai per i dirigenti).

Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare, le regole di cui sopra valgono solo per la quota di TFR residuo, che potrà essere espressamente destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori abbiano già aderito. A quest'ultima sarà devoluto il TFR maturando residuo anche nei caso di mancata scelta espressa.

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di previdenza complementare, l'intero TFR maturando potrà essere espressamente destinato ad una delle forme pensionistiche abilitate alla raccolta, ovvero, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi (qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% del TFR stesso). In caso di mancata adesione esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto secondo le predette modalità di conferimento tacito

 

II lavoratore che entro il 30 maggio 2007 non esprimerà alcuna scelta, riceverà un'ulteriore informativa con le indicazioni di dettaglio circa la forma pensionistica complementare a cui, dal 1° luglio 2007, verrà definitivamente conferito il TFR con modalità tacita.