IVA –
INVERSIONE CONTABILE - APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE DAL 1 GENNAIO 2007 –
CHIARIMENTI MINISTERIALI
Con il meccanismo dell’inversione contabile l’appaltatore
diviene soggetto obbligato, non solo al pagamento dell’IVA inerente la
prestazione affidata in subappalto, ma anche al relativo versamento
dell’imposta in luogo del subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37/E del
29 dicembre
1)
deve essere applicata alle operazioni per le quali viene
emessa fattura, od è effettuato il pagamento del corrispettivo o parte di esso,
a partire dal 1 gennaio 2007
2)
interessa tutti i contribuenti che operano nell’edilizia e
usano un codice di attività indicato
nella sezione “Costruzioni” (F) della tabella Atecofin 2004 (codici da
45.11.0 a 45.50.0 come indicati nella tabella allegata) peraltro di norma
riportato sulle dichiarazioni fiscali
3)
è applicabile nel settore edile solo in presenza di un
contratto di subappalto. Ne discende che il meccanismo dell’inversione
contabile si applica anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in
essere dal subappaltatore
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre,
che sono tenuti alla applicazione del “reverse charge” i subappaltatori che
svolgono attività identificate dai codici Atecofin 2004, riferiti alla sezione “Costruzioni”,
anche se in via non esclusiva o prevalente, fermo restando l’obbligo di
applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle sole prestazioni
rese nell’ambito delle medesime attività edili.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il regime
dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di un
contratto d’appalto (e non di subappalto), nei confronti del committente anche
quando questi sia un’impresa di costruzione o di ristrutturazione.
Pertanto, se un impresa che ha acquistato un terreno
per costruire un fabbricato conclude un contratto d’appalto con una o più
imprese che realizzano il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge, ma la fatturazione con
l’addebito dell’Iva da parte dell’impresa o imprese appaltatrici.
Restano escluse, inoltre, le prestazioni d’opera
intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri, architetti) e le
forniture di beni con posa in opera poiché tali ultime operazioni, nelle quali
la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione di beni, ai
fini dell’Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate, a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2007:
-
il subappaltatore deve fatturare i lavori all’appaltatore
senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta
dall’applicazione dell’imposta;
-
l’appaltatore deve integrare la fattura ricevuta, con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi
obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro
delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti.
Si ricorda infine che, tenuto conto che il meccanismo
potrebbe provocare una rilevante eccedenza di crediti IVA in capo al
subappaltatore e per consentire un tempestivo recupero degli stessi, la legge
ha previsto espressamente:
- oltre alla possibilità di richiesta di rimborso
annuale, anche
- la facoltà di effettuare la compensazione
infrannuale tra diverse imposte e contributi
Inoltre, per gli operatori con volume d’affari
costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto, il limite di compensazione annuale è elevato da
Il testo della citata circolare è reperibile sul sito
internet del Collegio, è a disposizione delle imprese associate presso gli
uffici dell’Associazione e verrà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario.
Considerando la portata
innovativa e gli effetti che la nuova disciplina comporta per il settore delle
costruzioni, ci si riserva di tornare sull’argomento con ulteriori
comunicazioni.
TABELLA
CODICI DI ATTIVITÀ
45.11.0 - Demolizione di edifici e
sistemazione del terreno
45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 - Lavori generali di
costruzione di edifici
45.21.2 - Lavori di ingegneria
civile
45.22.0 - Posa in opera di
coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 - Costruzioni di
autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 - Costruzione di opere
idrauliche
45.25.0 - Altri lavori speciali di
costruzione
45.31.0 - Installazione di
impianti elettrici e tecnici
45.32.0 - Lavori di isolamento
45.33.0 - Installazione di
impianti idraulico-sanitari
45.34.0 - Altri lavori di
installazione
45.41.0 - Intonacatura
45.42.0 - Posa in opera di infissi
45.43.0 - Rivestimento di
pavimenti e di muri
45.44.0 - Tinteggiatura e posa in
opera di vetri
45.45.0 - Altri lavori di
completamento degli edifici
45.50.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o
la demolizione, con manovratore
ESEMPIO DI
FATTURAZIONE
La Costruzioni “B” Srl, che ha ricevuto in appalto
dall’Immobiliare “A” Spa la costruzione di un nuovo immobile, ha stipulato un
contratto di subappalto con “C” Snc per l’esecuzione di lavori edili.
A seguito del meccanismo dell’inversione contabile
“C” Snc deve emette la fattura nei confronti della Costruzioni “B” Srl senza
addebitare l’IVA nel seguente modo:
“C” Snc
Via ...
25100 Brescia
Spett.le
Costruzioni B Srl
Via ...
25100 Brescia
FATTURA n. 01 del
10.01.2007
Lavori di subappalto per
l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di ...
IMPORTO CONCORDATO: €
20.000,00
Fattura senza addebito
dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a
carico del destinatario della fattura.
La Costruzioni “B” Srl, una volta ricevuta la fattura
di “C” Snc, provvede ad integrarla come segue:
“C” Snc
Via ...
25100 Brescia
Spett.le
Costruzioni “B” Srl
Via ...
25100 Brescia
FATTURA n. 01 del
01.01.2007
Lavori di subappalto per
l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di ...
IMPORTO CONCORDATO: €
20.000,00
Fattura senza addebito
dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a
carico del destinatario della fattura.
Integrazione ai sensi
dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
Imponibile
........................................ € 20.000,00
IVA 20%
............................................ € 4.000,00
Totale
............................................... € 24.000,00
La Costruzioni “B” Srl, una volta integrata la
fattura ricevuta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello
degli acquisti.
Allegato: Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del
29/12/2006