FINANZIARIA
2007 – PRINCIPALI NOVITA’ PER IL SETTORE – PRIMI CHIARIMENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2006 è stata pubblicata
La legge contiene, tra le altre, diverse
misure correttive al Decreto Bersani-Visco (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2006)
Di seguito si pubblica un primo commento
alle principali innovazioni. Si precisa che una illustrazione più ampia del
provvedimento predisposta dall’Ance sarà pubblicata sul Notiziario ed è
consultabile sul portale dell’Ance all’indirizzo www.ance.it .
1) Il “Valore normale” nelle compravendite
La Finanziaria
conferma sostanzialmente le novità in materia introdotte dalla Legge di
conversione del Decreto Bersani.
Pertanto è
confermata l’abrogazione delle norme che attribuivano rilevanza al valore catastale,
rivalutato, ai fini della individuazione della base imponibile per la
determinazione dell’Iva e delle imposte sul reddito.
L’Amministrazione
Finanziaria potrà procedere alla rettifica delle dichiarazioni Iva e delle
imposte sul reddito nell’ipotesi in cui venga accertato che il valore del
trasferimento del bene immobile si discosti dal valore normale dello stesso,
intendendosi per tale il prezzo, o il corrispettivo, mediamente praticato per
beni della stessa specie.
La Finanziaria
rinvia ad uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
l’individuazione periodica dei criteri utili alla determinazione del “valore
normale” dei fabbricati, ai fini dell’accertamento nell’ambito dell’IVA,
dell’imposta di registro e delle imposte dirette.
L’efficacia del
“valore catastale” rimane limitata alle sole cessioni di abitazioni e relative
pertinenze effettuate tra privati, nonché, ora, alla fattispecie di seguito
precisata.
Infatti, l’unica
novità introdotta consiste nella previsione che si possa far riferimento al
valore catastale purché sussistano tutti gli elementi seguenti:
-
la
cessione riguardi una abitazione e le sue pertinenze;
-
il
cedente sia una impresa;
-
l’acquirente
sia una persona fisica;
-
la
cessione stessa sia soggetta ad imposta di registro e non ad Iva (ad esempio
cessione di abitazione da parte di impresa edile dopo 4 anni dall’ultimazione
dei lavori, ovvero cessione di abitazione effettuata da parte di impresa non
costruttrice).
2) Trasferimento di immobili inseriti in
piani particolareggiati
Dal 1° gennaio 2007 è stato reintrodotto il
regime fiscale agevolato, consistente nell’applicazione dell’imposta di
registro pari all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa,
solamente per i trasferimenti di immobili eseguiti in attuazione di tutti i
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, sia di natura
pubblica che privata, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali
per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
Tutti gli altri trasferimenti di immobili,
inseriti negli altri piani particolareggiati continuano a scontare l’imposta di
registro e le imposte ipotecarie e catastali per una misura complessiva
dell’11%.
3)
Cessione di immobili
di edilizia convenzionata
A modifica di quanto previsto dal decreto
Bersani-Visco, quando siano verificate tutte le condizioni di seguito indicate,
la Finanziaria 2007 prevede che siano soggette ad Iva anche le cessioni di
fabbricati abitativi effettuate:
-
dalle
imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di restauro o
ristrutturazione;
-
oltre 4
anni dall’ultimazione dei lavori;
-
in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;
-
a
condizione che entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori le abitazioni
siano state locate con contratto di locazione di durata non inferiore a 4 anni.
4) Locazione di immobili di edilizia
convenzionata
Quando siano
verificate tutte le condizioni di seguito indicate, la Finanziaria introduce
l’assoggettamento ad Iva delle locazioni di abitazioni effettuate:
-
dalle
imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di restauro o
ristrutturazione;
-
nell’ambito
di piani di edilizia abitativa convenzionata;
-
entro 4
anni dalla ultimazione dei lavori;
-
a
condizione che il contratto di locazione abbia durata non inferiore a 4 anni.
5) Disciplina transitoria dei contratti di
cessione o locazione stipulati tra il 4 luglio 2006 e il 12 agosto 2006
La Finanziaria, per
i contratti di locazione e cessione di immobili stipulati tra il 4 luglio 2006
ed il 12 agosto 2006, prevede il mantenimento del regime fiscale applicato in
base alle originarie disposizioni del D.L. 223/2006.
Peraltro, nel caso
di cessione o locazione di immobili strumentali per natura, la Finanziaria
attribuisce al cedente o al locatore la possibilità di optare per
l’applicazione del regime Iva, se ritenuto più vantaggioso rispetto
all’applicazione dell’imposta di registro prevista per tali contratti dal D.L.
223/06.
Nel caso di
esercizio dell’opzione al regime Iva:
-
nelle
cessioni, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, pari a 168 Euro, e
l’ipotecaria e catastale pari complessivamente al 4%;
-
nelle
locazioni, l’imposta di registro è dovuta nella misura pari all’1%.
6) Detrazione Irpef 36%
La Finanziaria 2007
conferma per il 2007 la proroga dell’agevolazione del 36% alle condizioni
previste dalla Legge di conversione del Decreto Bersani, purtroppo però con una
novità di rilievo.
Infatti è stata
abrogata l’agevolazione del 36% per l’acquisto delle abitazioni poste
all’interno di edifici integralmente ristrutturati dalle imprese, che risulta
applicabile solo per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2007 e semprechè i
lavori di integrale ristrutturazione del fabbricato siano stati ultimati entro
il 31 dicembre 2006.
Si ricorda che per
poter usufruire dell’agevolazione in parola è necessario che nella fattura
venga evidenziato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia
quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori
secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato (cfr. Not. n. 1/2007).
Permane, inoltre,
il riferimento del massimale di 48.000 euro applicabile ad unità immobiliare,
mentre fino all’emanazione del Decreto Bersani-Visco il massimale si riferiva
ad ogni soggetto che aveva diritto all’agevolazione.
7) Iva negli interventi edili di
manutenzione ordinaria e straordinaria
E’ stata prorogata
per tutto il 2007 l’Iva ridotta al 10% per gli interventi edili di manutenzione
ordinaria e straordinaria nelle abitazioni.
8) Agevolazioni per la riqualificazione
energetica degli edifici
La Finanziaria
I contribuenti
potranno ottenere lo sgravio dall’imposta lorda, da ripartire in tre anni, per
un importo compreso tra 30mila e 100mila euro, in relazione alle spese sostenute
entro il 31/12/2007, per lavori di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, per pavimenti e infissi e per l’installazione di pannelli solari.
Per quanto concerne
le regole per poter accedere ai menzionati benefici fiscali la Finanziaria
prevede che si debbano adottare modalità analoghe a quelle previste per
l’agevolazione fiscale del 36%.
Per la
realizzazione di nuovi edifici a basso consumo energetico, la Finanziaria prevede, inoltre, un
contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti, comprese le spese di
progettazione.
Si rimane in attesa
di un apposito provvedimento che indicherà le condizioni e le modalità per
beneficiare dell’incentivo in parola.
9) Determinazione del valore fiscale delle
rimanenze di opere di durata ultrannuale
Ai fini della
determinazione del valore delle rimanenze finali di opere e servizi di durata
superiore ad un anno, la Finanziaria prevede l’abrogazione della possibilità di
valutazione delle stesse in base ai costi sostenuti.
Per la valutazione
di tali rimanenze si dovrà fare riferimento quindi solo al criterio dei
corrispettivi pattuiti.
Tale novità si
applica alle opere la cui esecuzione avrà inizio dal periodo d’imposta 2007 o
successivi. Le opere iniziate nel 2006, o antecedentemente, continueranno a
poter essere valutate in base all’abrogato criterio dei costi sostenuti, fino
alla conclusione dei lavori.
10) Modifiche agli studi di settore
Sono state
introdotte significative novità anche in tema di studi di settore.
In particolare si
segnala:
-
che a
decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Studi di Settore si applicano anche nei
confronti dei soggetti con ricavi sino a 7,5 milioni di euro;
-
l’istituzione
di specifici “indicatori di normalità economica”, di significativa rilevanza,
finalizzati sia all’individuazione che alla rilevazione di ricavi.
Inoltre è previsto
che gli uffici finanziari potranno effettuare le rettifiche del reddito
d’impresa dichiarato e delle dichiarazioni annuali IVA, in base a presunzioni
semplici per i contribuenti che non risultino congrui rispetto ai ricavi
stimati dagli Studi di Settore tenuto conto anche dei nuovi indicatori di
coerenza.
L’Amministrazione
non potrà effettuare rettifiche qualora l’ammontare dei ricavi non dichiarati
non superi i 50.000 euro e sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati.
Infine sono state
inasprite le sanzioni amministrative previste in caso di omessa o infedele
indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonchè nei casi di cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi
non sussistenti.
11) Contratti d’appalto per condomini
In relazione alle prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o
servizi, resi ad un condominio, in sede di pagamento dei corrispettivi
all’appaltatore, viene previsto che il condominio debba operare, come sostituto
d’imposta, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dall’appaltatore, con obbligo di rivalsa.