REVERSE CHARGE NEI SUBAPPALTI IN EDILIZIA -
ORIENTAMENTI ANCE
In relazione alla
disciplina di cui all’art 1, commi 44-45 e 308, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativa al Reverse Charge nelle prestazioni di subappalto nel settore
edilizio, sono pervenute all’ANCE numerose richieste di chiarimenti.
Tenuto conto delle
precisazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 37/E del 29
dicembre 2006, si forniscono, di seguito, una serie di orientamenti sui dubbi
più ricorrenti.
Si segnala,
inoltre, che l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative affinchè
l’amministrazione finanziaria si pronunci in tempi brevi sulla correttezza
delle seguenti precisazioni.
1.
Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio
2007
La disciplina del
Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni
di subappalto emesse dal 1° gennaio 2007. Pertanto, nell’ipotesi di pagamento
nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall’emissione),
l’inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell’art. 6, commi 3-4,
del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le
operazioni, agli effetti dell’IVA si considerano effettuate all’atto del pagamento
del corrispettivo, ovvero comunque all’atto di emissione della fattura, se
precedente. Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006
e il Reverse Charge non trova applicazione, poichè in vigore per le fatture
emesse dal 1° gennaio 2007.
2.
Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si
configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto.
Pertanto, ancorchè l’operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore,
da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella
Atecofin 2004, l’inversione contabile non trova applicazione in quanto non si
tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.
3.
Fornitura con posa in opera di pavimenti
L’inversione contabile
non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di
pavimenti, come precisato nella Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006. Infatti,
anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si
tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal
contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d’opera (es.
posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall’appaltatore).
Queste ultime due
fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d’opera), rientrano, invece,
nella disciplina del Reverse Charge.
4.
Applicabilità del Reverse Charge nell’ipotesi di General Contractor o di
Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell’ipotesi in cui
l’affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art.176 D.Lgs
n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l’inversione contabile non
trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono
all’intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un’opera e che
vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei
lavori ed, eventualmente, all’esecuzione di parte dei lavori.
Pertanto,
relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi
di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in
questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni
proprie dell’Ente appaltante.
Nell’ipotesi,
invece, di associazioni temporanee di
imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse
Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano
appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l’inversione contabile
trova applicazione nell’ipotesi in cui le imprese associate affidino
l’esecuzione dei lavori ad un’impresa terza, ovvero nell’ipotesi in cui una
delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un’altra delle
imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi
di un contratto di subappalto.
5.
Errore nell’applicazione del Reverse Charge
Nell’ipotesi in cui
un subappaltatore non applichi la disciplina del Reverse Charge, e, pertanto,
emetta fattura con IVA al proprio committente, il destinatario della
prestazione (appaltatore) che paga l’IVA in via di rivalsa, non può portare in
detrazione l’imposta che gli è stata erroneamente addebitata, fermo restando il
suo diritto al rimborso dell’imposta, che deve essergli corrisposto
direttamente dal subappaltatore.
Quest’ultimo, a sua
volta, ha diritto alla richiesta di rimborso all’erario dell’IVA versata.
Nell’ipotesi in cui l’errore viene ravvisato entro 12 mesi dall’emissione della
fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, recuperando l’imposta versata e
regolarizzando in tal modo la situazione anche nei confronti del soggetto che
ha ricevuto la prestazione.
6.
Responsabilità per l’applicazione della corretta aliquota IVA nel regime
del Reverse Charge
Nel settore
edilizio, il soggetto responsabile tenuto all’applicazione della corretta
aliquota IVA ( 4, 10 e 20%), è colui che esegue la prestazione.
Allo stesso tempo,
nell’ipotesi di contratto di appalto per il quale è prevista l’applicazione
dell’aliquota agevolata, la stessa aliquota si applica anche nelle relative
prestazioni di subappalto (ad eccezione che per l’applicazione dell’IVA al 10%
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota
IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del
consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei
confronti dell’appaltatore).
In sostanza, anche
in presenza di Reverse Charge, l’appaltatore che riceve la prestazione dal
subappaltatore deve integrare la fattura applicando l’aliquota IVA prevista per
la prestazione eseguita dal subappaltatore (esempio 4% se trattasi di
subappalto eseguito per la costruzione della cosiddetta prima casa; n. 39 Tab.
A, parte II, D.P.R. 633/72).
Infatti, il Reverse
Charge consiste in un’inversione degli obblighi di indicazione e versamento
dell’IVA e non incide sulla determinazione dell’aliquota IVA applicabile.
Ovviamente, essendo l’appaltatore tenuto al versamento dell’imposta, sullo
stesso ricade la responsabilità dell’individuazione della corretta aliquota IVA
da applicare.