SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 195/2003 - ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - AVVIO
DEI CORSI DI FORMAZIONE PRESSO
Il D.Lgs.
n. 195/2003 ha modificato i requisiti che devono possedere
i dipendenti designati responsabili o addetti ai servizi di prevenzione e
protezione aziendale (brevemente denominati, rispettivamente, Rspp e Aspp).
Il provvedimento non
riguarda pertanto i datori di lavoro che svolgono direttamente detti compiti
per i quali continua ad applicarsi la previgente
disciplina (cfr. da ultimo Not. n. 12/2006).
Il decreto in parola
prescrive che Rspp ed Aspp,
oltre ad essere in possesso di adeguato titolo di
studio, dove previsto, vengano adeguatamente formati mediante la frequenza ad
appositi corsi. La durata ed i relativi contenuti dei corsi sono
stati stabiliti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del gennaio
2006, dalle successive linee interpretative emanate in materia e dalla
circolare del 22 dicembre 2006, n. 32\san, della Regione Lombardia.
La vigente disciplina
prevede che, al fine di adempiere correttamente agli
obblighi di formazione, i corsi per Rspp e Aspp debbano essere attivati entro il prossimo 14 febbraio
2007.
Entro tale data del 14
febbraio 2007
Pertanto, le imprese interessate ed iscritte alla
CAPE sono invitate ad iscrivere, entro il 5 febbraio 2007, i propri dipendenti
nominati Rspp e Aspp ai
citati corsi contattando direttamente
A) Datori di lavoro che svolgono direttamente i
compiti di Rspp
Come detto, le novità
introdotte dal D.Lgs. n.
195/2003 non riguardano i datori di lavoro del settore edile che, occupando
sino a trenta dipendenti, svolge direttamente i compiti propri dell’Rspp nonchè di prevenzione
incendi e di evacuazione.
Si ricorda che, come in
passato, per i datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di Rspp valgono le seguenti precisazioni:
1- se si sono nominati entro il 31 dicembre 1996, non sono tenuti a frequentare alcun corso (art. 10 D.Lgs. n. 626/1994 e circolare
Ministero del Lavoro n. 154/1996)
2- se si sono nominati dopo il 31 dicembre 1996, sono tenuti a frequentare un apposito corso della
durata di 16 ore (D.M. 16 gennaio 1997).
B) Dipendenti designati Rspp
- Assp
Secondo le previsioni del
citato Accordo Stato/Regioni i corsi di formazione in parola sono
articolati in tre moduli e precisamente:
Modulo
A, modulo di base, obbligatorio per Rspp
e Assp con durata pari a 28 ore;
Modulo B, modulo di specializzazione, che varia a seconda del settore in cui si svolge la funzione di Rspp o di Aspp, obbligatorio per Rspp e Aspp, con durata, per il
settore delle costruzioni, pari a 60 ore;
Modulo C, modulo di specializzazione,
obbligatorio per il solo Rspp, della durata di 24
ore.
Il possesso del titolo di
studio, la tipologia dei corsi da frequentare, i relativi contenuti nonché la durata variano secondo la seguente articolazione:
1 - Rspp e/o Aspp di nuova nomina
Tali soggetti devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e
devono frequentare tutti i moduli (moduli A e B per gli Aspp,
moduli A, B e C per i Rspp).
2 - Rspp e/o Aspp nominati dopo il 14
febbraio 2003 che già svolgono tali compiti
Tali soggetti per poter svolgere le funzioni di Rspp
o di Aspp devono essere in possesso di diploma di
scuola media superiore e devono avere già frequentato il corso di 16 ore
previsto dal D.M. 16 gennaio 1997. art. 3.
Ai sensi del D.Lgs. 195/2003 tali soggetti devono frequentare il modulo
B nonchè il modulo C se Rspp.
3- Rspp e/o Aspp nominati prima del
14 febbraio 2003, attivi alla data del 13 agosto 2003 e che alla data del 14
febbraio 2006 svolgevano la funzione
In questo caso non è
richiesto il possesso di alcun titolo di studio.
Peraltro in questo caso, al
fine di individuare i moduli da frequentare, è necessario distinguere due ulteriori ipotesi:
a) soggetti che, in possesso degli altri requisiti, vantano una
esperienza lavorativa pregressa maggiore di tre anni.
In questo caso il dipendente nominato è esonerato
dall’obbligo di frequentare il modulo A. E’ inoltre esonerato della frequenza
al modulo B per il settore in cui alla data del 14 febbraio 2006 svolgeva la
funzione di Rspp o di Aspp con l’obbligo, però, di completare il corso di
aggiornamento entro il 2012 avendo completato almeno il 20% del corso stesso
entro il 14 febbraio 2008.
Se designato Rspp è inoltre
tenuto a frequentare il modulo C.
b) soggetti che, in possesso degli altri requisiti, vantano una
esperienza lavorativa pregressa minore di tre anni.
In questo caso il dipendente nominato è esonerato
dall’obbligo di frequentare il modulo A.
Peraltro è tenuto a frequentare il modulo B nonchè il modulo C se Rspp.
Si segnala, infine, che coloro che sono in possesso delle lauree triennali di
“ingegneria della sicurezza e protezione” o di “scienze della sicurezza e
protezione” o di “tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”
sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B ma sono tenuti comunque a
frequentare il modulo C, sempre che siano nominati Rspp.