FINANZIARIA 2007 - IRPEF - MODIFICHE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007 - PRIMI CHIARIMENTI

 

 

La Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 6 a 9) ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'Irpef, con decorrenza 1° gennaio 2007.

Le novità si possono così sintetizzare:

1)   nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote di imposta;

2)   cancellazione delle deduzioni sia per assicurare la progressività dell’imposta (abolizione della no-tax area) sia per gli oneri di famiglia (abolizione della no-family area);

3)   introduzione di detrazioni d’imposta, variabili in funzione del reddito complessivo, per i carichi familiari;

4)   introduzione di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa);

5)   abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare i sistemi di calcolo previgenti. Solo nel caso della tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.

 

Si fornisce, qui di seguito, una prima disamina delle disposizioni in parola facendo riserva di tornare sull’argomento alla luce delle prevedibili istruzioni operative che verranno impartite dall’Agenzia delle Entrate.

 

1) NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA

 

Le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono fissati con, decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato nella seguente tabella

 

Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

 

 

fino ad euro

15.000

23

su euro

15.000

euro

1.250,00

oltre euro

15.000

fino ad euro

28.000

27

sui successivi euro

13.000

euro

1083,33

oltre euro

28.000

fino ad euro

55.000

38

sui successivi euro

27.000

euro

2.250,00

oltre euro

55.000

fino ad euro

75.000

41

sui successivi euro

20.000

euro

1.666,66

oltre euro

75.000

 

 

43

 

 

 

 

 

Poiché sono state abrogate sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, cioè tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir).

2) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

 

Le nuove disposizioni, come detto, aboliscono le deduzioni per oneri di famiglia e introducono un sistema di detrazioni di imposta per i carichi di famiglia (il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli e gli altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile conviventi con il contribuente).

Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.

Gli importi delle detrazioni indicati dalla finanziaria possono essere definiti "teorici" (o detrazioni di base). Infatti, le detrazioni diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi.

 

In dettaglio:

 

a) Detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Le modifiche introdotte prevedono il riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto correlati alla fascia di reddito del contribuente.

 

Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro. Peraltro, per determinare l’importo effettivo della detrazione spettante si devono eseguire le seguenti operazioni:

 

- determinare il rapporto

RC  :  15.000 = Coeff.

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) va assunto, nelle operazioni successive, utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula

800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

 

Una volta determinato l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.

 

Esempio:

Contribuente con reddito complessivo di 14.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 697,34 euro, così calcolata:

14.000  :  15.000 = 0,9333

800 euro - (110 x 0,9333) = 800 euro - 102,66 = 697,34 euro (detrazione annua spettante).

 

Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro

La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo del contribuente.

Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogata:

 

Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 

15.001

a 29.000 euro

0

690 euro

da

29.001

a 29.200 euro

10 euro

700 euro

da

29.201

a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da

34.701

a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da

35.001

a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da

35.101

a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da

35.201

a fino a 40.00 euro

0

690 euro

 

La detrazione annua complessiva va naturalmente rapportata a mese.

Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690. Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario:

 

- determinare il rapporto

(80.000 euro – RC)  :  40.000 = Coeff.

 

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula

690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

 

Una volta determinato l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.

 

Esempio:

Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50 euro, così calcolata:

(80.000 – 50.000)  : 40.000 = 0,7500

690 euro X  0,7500 = 517,50 euro (detrazione annua spettante).

 

b) Detrazioni per i figli a carico

La detrazione per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, è fissata in via teorica nell’importo di 800 euro per ciascun figlio a carico.

La detrazione teorica è elevata:

-  a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

-  per ogni figlio portatore di handicap a 1.120 euro se di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.020 euro se di età superiore a tre anni.

Inoltre per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni teoriche sopra indicate sono maggiorate di ulteriori 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo.

 

Anche in questo caso per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante è necessario eseguire alcune operazioni:

 

- determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS)

Tale importo va individuato applicando i criteri sopra visti.

 

Esempio:

2 figli a carico di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni.

ITDS = 900 euro + 800 euro = 1.700 euro

 

- determinare il rapporto

(A – RC)  :  A = Coeff.

 

Dove:

- RC è il reddito complessivo annuo del richiedente (infatti, come si dirà più avanti, la detrazione, di regola, va ripartita al 50% tra i genitori. Pertanto, tale rapporto, così come il calcolo della detrazione effettiva spettante, deve essere effettuato separatamente per ciascun richiedente).

- A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo (esempio: 1 figlio a carico: 95.000; 2 figli a carico: 110.000; 3 figli a carico 125.000).

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula

ITDS  X  Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante

 

Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

Peraltro, previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso si applica la regola generale sopra richiamata. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa fruire in tutto o in parte della detrazione la stessa è attribuita per intero all’altro genitore.

In caso uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete a quest’ultimo per intero.

E’ infine confermato che, in caso di mancanza di uno dei due genitori, la detrazione per il coniuge viene riconosciuta al primo figlio se più conveniente. Si ricorda che la fattispecie della mancanza del coniuge non è ravvisabile in caso di separazione o di divorzio, ma bensì esclusivamente nel caso di decesso del coniuge o in caso l’altro genitore non abbia riconosciuto i figli naturali.

 

 

Esempio di calcolo della detrazione:

Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.

- determinazione dell’importo teorico complessivo della detrazione (IDTS)

800 euro X 3 figli = 2.400 euro

Tale importo teorico, in assenza di accordi tra i coniugi, deve essere ripartito al 50% tra i genitori e quindi

IDTS = 1.200 euro per ciascun genitore

 

conteggi per il primo coniuge

- determinazione del rapporto

(125.000 – 30.000)  :  125.000 = 0,7600

- detrazione effettiva spettante al primo coniuge

1.200 X 0,7600 = 912 euro annui (detrazione annua spettante).

 

conteggi per il secondo coniuge

- determinazione del rapporto

(125.000 – 25.000)  :  125.000 = 0,8000

- detrazione effettiva spettante al secondo coniuge

1.200 X 0,8000 = 960 euro annui (detrazione annua spettante).

 

se, anziché ripartire la detrazione al 50 per cento, vi fosse l’accordo per attribuire la stessa ad un solo genitore, e cioè quello con reddito più elevato, si avrebbe:

- determinazione del rapporto

(125.000 – 30.000)  :  125.000 = 0,7600

- detrazione effettiva spettante al coniuge

2.400 X 0,7600 = 1.824 euro annui (detrazione annua spettante).

 

c) Detrazioni per le altre persone a carico (art .433 cod.civ.)

Per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del cod. civ. (ad es. i genitori) e convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compete una detrazione teorica di 750 euro.

Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario:

 

- determinare il rapporto

(80.000 euro – RC)  :  80.000 = Coeff.

 

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva

Ciò si ottiene applicando la seguente formula:

750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

 

Una volta determinato l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.

 

3) ALTRE DETRAZIONI (SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO)

 

La legge finanziaria ha reintrodotto le altre detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir (spese produzione del reddito) che sono riconoscibili se alla formazione del reddito del contribuente concorrono alcune categorie di redditi tra le quali i redditi da lavoro dipendente.

La detrazione è da rapportare ai periodi di lavoro nell’anno.

Le modifiche introdotte prevedono inoltre il riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto correlati alla fascia di reddito del contribuente.

 

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro

L’importo della detrazione è fissato in 1.840 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell’anno.

Inoltre è previsto che l’ammontare annuo della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere riconosciuta in un importo inferiore a 1.380 euro.

 

- Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 15.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula:

 

502 X (15.000 – RC) :  7.000 = Coeff  x 502 = F (Importo di aumento della detrazione)

 

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

Pertanto:

detrazione annua complessiva = 1.338 euro + F

 

- Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 55.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 moltiplicato del coefficiente risultante dalla seguente formula:

(55.000 – RC)  : 40.000 = Coeff

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

Peraltro tale detrazione deve essere aumentata, per talune fasce di reddito, degli importi di seguito indicati

 

Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

da

23.001

a 24.000 euro

10 euro

da

24.001

a 25.000 euro

20 euro

da

25.001

a 26.000 euro

30 euro

da

26.001

a 27.700 euro

40 euro

da

27.701

a 28.000 euro

25 euro

 

Pertanto:

detrazione annua complessiva = 1.338 euro X Coeff. + Eventuale Maggiorazione

 

La detrazione annua complessiva va naturalmente rapportata a mese.