FINANZIARIA
2007 - IRPEF - MODIFICHE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007
- PRIMI CHIARIMENTI
Le novità si possono così
sintetizzare:
1) nuovi scaglioni di
reddito e relative aliquote di imposta;
2) cancellazione delle
deduzioni sia per assicurare la progressività dell’imposta (abolizione della no-tax area) sia per gli oneri di famiglia (abolizione
della no-family area);
3) introduzione di
detrazioni d’imposta, variabili in funzione del reddito complessivo, per i
carichi familiari;
4) introduzione di
detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della
tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa);
5) abolizione della
clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare i sistemi di
calcolo previgenti. Solo nel caso della tassazione del trattamento di
fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in
vigore al 31 dicembre 2006.
Si fornisce, qui di seguito, una
prima disamina delle disposizioni in parola facendo riserva di tornare
sull’argomento alla luce delle prevedibili istruzioni operative che verranno impartite dall’Agenzia delle Entrate.
1) NUOVI
SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA
Le aliquote d’imposta ed i relativi
scaglioni di reddito sono fissati con, decorrenza 1° gennaio 2007, come
riportato nella seguente tabella
Scaglione di reddito |
Aliquota
% |
Importo degli scaglioni annui |
Ragguaglio a mese |
|||||
|
fino ad euro |
15.000 |
23 |
su euro |
15.000 |
euro |
1.250,00 |
|
oltre euro |
15.000 |
fino ad euro |
28.000 |
27 |
sui successivi euro |
13.000 |
euro |
1083,33 |
oltre euro |
28.000 |
fino ad euro |
55.000 |
38 |
sui successivi euro |
27.000 |
euro |
2.250,00 |
oltre euro |
55.000 |
fino ad euro |
75.000 |
41 |
sui successivi euro |
20.000 |
euro |
1.666,66 |
oltre euro |
75.000 |
|
|
43 |
|
|
|
|
Poiché sono state abrogate sia la
"no tax area" che le deduzioni per carichi
familiari, per determinare il reddito imponibile sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, cioè tutte
le somme indicate nell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir).
2) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le nuove disposizioni, come detto, aboliscono
le deduzioni per oneri di famiglia e introducono un sistema di detrazioni di
imposta per i carichi di famiglia (il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, figli e gli altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile
conviventi con il contribuente).
Sono rimasti invariati i
presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre
disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.
Gli importi delle detrazioni
indicati dalla finanziaria possono essere definiti "teorici" (o
detrazioni di base). Infatti, le detrazioni diminuiscono progressivamente con
l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi.
In dettaglio:
a) Detrazione per
il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
Le modifiche introdotte prevedono il
riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto correlati alla
fascia di reddito del contribuente.
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica
in 800 euro. Peraltro, per determinare l’importo effettivo della detrazione
spettante si devono eseguire le seguenti operazioni:
- determinare il rapporto
RC : 15.000 = Coeff.
dove RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente.
Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.
Il risultato (valore di “Coeff.”) va assunto, nelle operazioni successive,
utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del
troncamento.
- determinare la
detrazione effettiva applicando la seguente formula
800 euro – 110 X Coeff.
= Detrazione effettiva spettante
Una volta
determinato
l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.
Esempio:
Contribuente con reddito complessivo
di 14.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 697,34 euro, così calcolata:
14.000 :
15.000 = 0,9333
800 euro - (110 x 0,9333) = 800 euro
- 102,66 = 697,34 euro (detrazione annua spettante).
Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro
La detrazione è stabilita nella
misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a
seconda del reddito complessivo del contribuente.
Pertanto l’importo complessivo della
detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogata:
Reddito Complessivo annuo del contribuente |
Maggiorazione annua |
Detrazione annua complessiva |
||
da
|
15.001 |
a 29.000 euro |
0 |
690 euro |
da |
29.001 |
a 29.200 euro |
10 euro |
700 euro |
da |
29.201 |
a 34.700 euro |
20 euro |
710 euro |
da |
34.701 |
a 35.000 euro |
30 euro |
720 euro |
da |
35.001 |
a 35.100 euro |
20 euro |
710 euro |
da |
35.101 |
a 35.200 euro |
10 euro |
700 euro |
da |
35.201 |
a fino a 40.00 euro |
0 |
690 euro |
La detrazione annua complessiva va naturalmente
rapportata a mese.
Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via
teorica nell’importo di euro 690. Anche in questo caso per determinare
l’importo effettivamente spettante è necessario:
-
determinare il rapporto
(80.000
euro – RC) : 40.000 = Coeff.
dove RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente.
Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.
Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando
solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.
- determinare la
detrazione effettiva applicando la seguente formula
690 euro X Coeff.
= Detrazione effettiva spettante
Una volta
determinato
l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.
Esempio:
Contribuente con un reddito
complessivo di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50 euro, così
calcolata:
(80.000 – 50.000) : 40.000 = 0,7500
690 euro X 0,7500 = 517,50 euro (detrazione annua
spettante).
b) Detrazioni per i
figli a carico
La detrazione per i figli, compresi
i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, è
fissata in via teorica nell’importo di 800 euro per ciascun figlio a carico.
La detrazione teorica è elevata:
- a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore
a tre anni.
- per ogni figlio portatore di handicap a 1.120 euro
se di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.020 euro se di età superiore a
tre anni.
Inoltre per i contribuenti con più
di tre figli a carico le detrazioni teoriche sopra indicate sono maggiorate di
ulteriori 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo.
Anche in questo caso per determinare
l’importo della detrazione effettivamente spettante è necessario eseguire
alcune operazioni:
- determinare
l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS)
Tale importo va individuato
applicando i criteri sopra visti.
Esempio:
2 figli a carico di cui 1 di tre
anni e l’altro di 5 anni.
ITDS = 900 euro + 800 euro = 1.700
euro
-
determinare il rapporto
(A – RC) : A = Coeff.
Dove:
- RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente (infatti, come si dirà più avanti, la detrazione, di regola, va
ripartita al 50% tra i genitori. Pertanto, tale rapporto, così come il calcolo
della detrazione effettiva spettante, deve essere effettuato separatamente per
ciascun richiedente).
- A è una cifra
fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo
al primo (esempio: 1 figlio a carico: 95.000; 2 figli a carico: 110.000; 3
figli a carico 125.000).
Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la
detrazione non spetta.
Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando
solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.
- determinare la
detrazione effettiva applicando la seguente formula
ITDS X
Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante
Le detrazioni per i figli non si
possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, come regola
generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Peraltro, previo accordo tra i
genitori, è consentito che la detrazione venga
assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.
In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso si applica la regola generale sopra richiamata. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno
dei genitori affidatari non possa fruire in tutto o
in parte della detrazione la stessa è attribuita per intero all’altro genitore.
In caso uno dei due coniugi sia
fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete a
quest’ultimo per intero.
E’ infine confermato che, in caso di
mancanza di uno dei due genitori, la detrazione per il coniuge viene riconosciuta al primo figlio se più conveniente. Si
ricorda che la fattispecie della mancanza del coniuge non è ravvisabile in caso
di separazione o di divorzio, ma bensì esclusivamente nel caso di decesso del
coniuge o in caso l’altro genitore non abbia riconosciuto i figli naturali.
Esempio di calcolo della detrazione:
Coniugi con tre figli a carico
maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il
primo e 25.000 euro il secondo.
- determinazione dell’importo
teorico complessivo della detrazione (IDTS)
800 euro X 3 figli = 2.400 euro
Tale importo teorico, in assenza di
accordi tra i coniugi, deve essere ripartito al 50% tra i genitori e quindi
IDTS = 1.200 euro per ciascun
genitore
conteggi per il primo
coniuge
- determinazione del rapporto
(125.000 – 30.000) :
125.000 = 0,7600
- detrazione effettiva spettante al
primo coniuge
1.200 X 0,7600 = 912 euro annui
(detrazione annua spettante).
conteggi per il secondo
coniuge
- determinazione del rapporto
(125.000 – 25.000) :
125.000 = 0,8000
- detrazione effettiva spettante al
secondo coniuge
1.200 X 0,8000 = 960 euro annui
(detrazione annua spettante).
se, anziché ripartire
la detrazione al 50 per cento, vi fosse l’accordo per attribuire la stessa ad
un solo genitore, e cioè quello con reddito più elevato, si avrebbe:
- determinazione del rapporto
(125.000 – 30.000) :
125.000 = 0,7600
- detrazione effettiva spettante al coniuge
2.400 X 0,7600 = 1.824 euro annui
(detrazione annua spettante).
c) Detrazioni per
le altre persone a carico (art .433 cod.civ.)
Per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del cod. civ. (ad
es. i genitori) e convivente con il contribuente o che percepisce assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compete
una detrazione teorica di 750 euro.
Anche in questo caso per determinare
l’importo effettivamente spettante è necessario:
-
determinare il rapporto
(80.000
euro – RC) : 80.000 = Coeff.
dove RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente.
Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la
detrazione non spetta.
Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando
solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.
- determinare la
detrazione effettiva
Ciò si ottiene applicando la
seguente formula:
750 euro X Coeff.
= Detrazione effettiva spettante
Una volta
determinato
l’importo annuo da riconoscere lo stesso dovrà essere rapportato a mese.
3) ALTRE DETRAZIONI
(SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO)
La legge finanziaria ha reintrodotto
le altre detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir (spese produzione del reddito) che sono riconoscibili se alla
formazione del reddito del contribuente concorrono alcune categorie di redditi
tra le quali i redditi da lavoro dipendente.
La detrazione è da rapportare ai
periodi di lavoro nell’anno.
Le modifiche introdotte prevedono
inoltre il riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto
correlati alla fascia di reddito del contribuente.
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro
L’importo della detrazione è fissato
in 1.840 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell’anno.
Inoltre è previsto che l’ammontare
annuo della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti
di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere riconosciuta in un
importo inferiore a 1.380 euro.
- Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 15.000 euro
La detrazione è fissata in via
teorica, nell’importo di euro 1.338 aumentato
dell’importo risultante dalla seguente formula:
502 X (15.000 – RC) : 7.000 = Coeff x 502 = F (Importo di aumento della
detrazione)
dove RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente.
Il risultato (valore di “Coeff.”)
nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre
decimali, adottando il meccanismo del troncamento.
Pertanto:
detrazione annua complessiva = 1.338 euro + F
- Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 55.000 euro
La detrazione è fissata in via
teorica, nell’importo di euro 1.338 moltiplicato del
coefficiente risultante dalla seguente formula:
(55.000 – RC) : 40.000 = Coeff
dove RC è il reddito complessivo annuo
del richiedente.
Il risultato (valore di “Coeff.”)
nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre
decimali, adottando il meccanismo del troncamento.
Peraltro tale detrazione deve essere
aumentata, per talune fasce di reddito, degli importi di seguito indicati
Reddito Complessivo annuo del contribuente |
Maggiorazione annua |
||
da |
23.001 |
a 24.000 euro |
10 euro |
da |
24.001 |
a 25.000 euro |
20 euro |
da |
25.001 |
a 26.000 euro |
30 euro |
da |
26.001 |
a 27.700 euro |
40 euro |
da |
27.701 |
a 28.000 euro |
25 euro |
Pertanto:
detrazione annua complessiva = 1.338 euro X Coeff. + Eventuale Maggiorazione
La detrazione annua complessiva va
naturalmente rapportata a mese.