DISCARICHE DEI RIFIUTI - PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007
L’art. 1,
comma 184, lettera c) della Legge
Finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27 dicembre 2006, Supplemento Ordinario n. 244) rinvia dal 31 dicembre
2006 al 31 dicembre 2007 il termine di scadenza del regime transitorio della
normativa sulle discariche introdotta dal D.Lgs. 36/2003 e
attuata dal D.M. 3 agosto 2005.
Tale proroga comporta che
fino al 31 dicembre 2007:
- nelle discariche già esistenti alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (e con piano di adeguamento
approvato), sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per i quali queste erano state autorizzate in base alla precedente disciplina
contenuta nella Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984
(art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2003);
- nelle discariche autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà
possibile continuare a smaltire determinate tipologie di
rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla
Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e
6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare:
- nelle discariche per rifiuti inerti, i
rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad
esempio, sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i
tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
- nelle discariche per rifiuti non
pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad
esempio, rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria,
tipo B;
- nelle discariche per rifiuti
pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria,
tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Questo significa che solo
dal 1° gennaio 2008 troveranno applicazione in via obbligatoria i valori limite
e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3
agosto 2005, fra cui anche l’obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento.
Dalla proroga del regime
transitorio sono espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei
materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II
categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per rifiuti
inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le
disposizioni dell’Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioè, nelle discariche per
rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di
cella monodedicata (secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in
discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la
precedente classificazione).