INAIL
- PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE EROGATE AI LAVORATORI -RITENUTE FISCALI
OPERATE DALL'ISTITUTO - INDICAZIONI SEDE DI BRESCIA
Con
comunicato 15 settembre 1998, la Sede locale dell'INAIL ha fornito una prima
informazione concernente la posizione di sostituto d'imposta che l'Istituto ha
assunto, con decorrenza 1° gennaio 1998, in relazione alle prestazioni
economiche temporanee erogate ai lavoratori a seguito d'infortunio o malattia
professionale. Il testo del comunicato è riprodotto in calce.
In
relazione alle predette prestazioni l'INAIL opera in qualità di sostituto
d'imposta, con effetto dalla suddetta data, ai sensi dell'art. 7, lett. d),
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha riformato l'art. 23 del
D.P.R. n. 600/1973.
La
norma citata obbliga anche gli enti "non commerciali", tra i quali
rientra l'INAIL, ad operare la ritenuta d'acconto IRPEF quando corrispondono,
anche a soggetti che non sono propri dipendenti, "somme e valori" che
concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi
dell'art. 48 D.P.R. n. 917/1987.
Si
rammenta al riguardo che, con
l'intervenuta modifica dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 citato, ai fini
dell'obbligo della ritenuta IRPEF rileva la circostanza che le somme ed i
valori erogati siano riconducibili alla nozione di reddito di lavoro
dipendente, mentre è irrilevante che tali somme siano erogate ai soggetti che
non hanno un rapporto di dipendenza con il sostituto d'imposta erogante.
L'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta ha, per il periodo dell'inabilità
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, una funzione
sostitutiva o integrativa della retribuzione e concorre, come tale, a formare
il reddito di lavoro dipendente (circ. Minfinanze 1/R.T. del 15 dicembre
1973) Stessa natura assumono
l'integrazione rendita prevista dall'articolo 89, comma 2 del D.P.R. n.
1124/1965 e l'assegno giornaliero corrisposto ai sensi dell'art. 148 D.P.R.
citato ad assicurati affetti da silicosi. La prima prestazione viene
corrisposta dall'INAIL all'infortunato, titolare di rendita di inabilità,
durante gli eventuali periodi in cui il lavoratore si astenga dal lavoro per
sottoporsi a cure disposte dall'istituto, ritenute utili per il recupero della
capacità lavorativa; la seconda è corrisposta al lavoratore affetto da silicosi
o asbestosi che, per sottoporsi a cure ed accertamenti diagnostici, sia
obbligato ad astenersi dal lavoro.
Sulle
predette prestazioni economiche, aventi natura sostitutiva od integrativa della
retribuzione, l'INAIL, per effetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio
1998, provvederà ad effettuare, in occasione di ogni pagamento al lavoratore,
la ritenuta d'acconto IRPEF e, dietro richiesta dell'interessato, a riconoscere
le detrazioni per lavoro dipendente, ovviamente per il periodo cui si
riferiscono le indennità in questione. Inoltre, per ogni pagamento disposto
rilascerà la certificazione fiscale su apposito modello.
Il
datore di lavoro terrà conto, in sede di conguaglio di fine anno, delle
indennità erogate dall'INAIL, delle ritenute effettuate e delle detrazioni
riconosciute dall'Istituto sulle somme corrisposte. Per i pagamenti effettuati
dal 1° gennaio 1998 ad oggi, sui quali l'INAIL non ha operato alcuna ritenuta,
l'Istituto invierà apposita comunicazione ai lavoratori interessati. Come in
passato, il lavoratore comunicherà tali somme all'azienda, che provvederà a
computarle in sede di conguaglio di fine anno.
Testo
del comunicato della Sede INAIL di Brescia
Applicazione
del regime fiscale IRPEF alle prestazioni temporanee erogate dall'Istituto
Si
comunica che il D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 concernente
l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati
(pubblicato sul supplemento ordinario n. 188/L alla G.U. del 19 settembre 1997)
ha esteso all'Istituto, con decorrenza 1° gennaio 1998, la figura del sostituto
d'imposta relativamente alle "somme e ai valori" che, pur venendo
corrisposti a soggetti che non sono propri dipendenti, sono riconducibili alla
nozione di lavoro dipendente.
Pertanto,
dal 1° gennaio c.a., l'Istituto è tenuto ad operare, al momento
dell'erogazione, una ritenuta fiscale a titolo di acconto su ogni prestazione
economica avente natura sostitutiva o di integrazione della retribuzione.
Rientrano
in questa categoria di prestazioni l'indennità per inabilità di temporanea
assoluta, l'integrazione rendita di cui al 2° comma dell'art. 89 del T.U. e
l'assegno giornaliero corrisposto, ai sensi dell'art. 148 del T.U., ad
assicurati affetti da silicosi.
Continuano
a non essere soggette a tassazione le rendite e le altre indennità ad esse
collegate.
TRATTENUTA
IRPEF
La
trattenuta viene operata in presenza di ogni pagamento relativo a indennità,
acconti, integrazione rendita.
DETRAZIONI
FISCALI
E'
consentita dalla procedura l'applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro
dipendente. Tali detrazioni vanno applicate solo su esplicita richiesta
dell'interessato.
CERTIFICAZIONE
FISCALE MOD. 20 I-Bis
Per
ogni pagamento l'INAIL rilascia la certificazione fiscale utilizzando il mod.
20 I-Bis. Tale modello sarà stampato e inviato direttamente dalla Direzione
Centrale Servizi Informativi Automatizzati.
MOD.
20-I
Anche
il prospetto di liquidazione dell'indennità (modello 20-I) sarà stampato a cura
della Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati che provvederà ad
inviarlo all'infortunato completo della copia per l'INPS (contributi
figurativi).
SITUAZIONI
DEL PREGRESSO
Per
i pagamenti effettuati dal 01-01-1998, sui quali l'Istituto non ha operato come
sostituto d'imposta, sarà inviata apposita comunicazione agli interessati a
cura della Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati.
Tanto
si comunica per una prima informazione con riserva di successive più
dettagliate informazioni.