INAIL - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE EROGATE AI LAVORATORI -RITENUTE FISCALI OPERATE DALL'ISTITUTO - INDICAZIONI SEDE DI BRESCIA

 

Con comunicato 15 settembre 1998, la Sede locale dell'INAIL ha fornito una prima informazione concernente la posizione di sostituto d'imposta che l'Istituto ha assunto, con decorrenza 1° gennaio 1998, in relazione alle prestazioni economiche temporanee erogate ai lavoratori a seguito d'infortunio o malattia professionale. Il testo del comunicato è riprodotto in calce.

In relazione alle predette prestazioni l'INAIL opera in qualità di sostituto d'imposta, con effetto dalla suddetta data, ai sensi dell'art. 7, lett. d), decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha riformato l'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

La norma citata obbliga anche gli enti "non commerciali", tra i quali rientra l'INAIL, ad operare la ritenuta d'acconto IRPEF quando corrispondono, anche a soggetti che non sono propri dipendenti, "somme e valori" che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 917/1987.

Si rammenta al riguardo  che, con l'intervenuta modifica dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 citato, ai fini dell'obbligo della ritenuta IRPEF rileva la circostanza che le somme ed i valori erogati siano riconducibili alla nozione di reddito di lavoro dipendente, mentre è irrilevante che tali somme siano erogate ai soggetti che non hanno un rapporto di dipendenza con il sostituto d'imposta erogante.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ha, per il periodo dell'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, una funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione e concorre, come tale, a formare il reddito di lavoro dipendente (circ. Minfinanze 1/R.T. del 15 dicembre 1973)  Stessa natura assumono l'integrazione rendita prevista dall'articolo 89, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965 e l'assegno giornaliero corrisposto ai sensi dell'art. 148 D.P.R. citato ad assicurati affetti da silicosi. La prima prestazione viene corrisposta dall'INAIL all'infortunato, titolare di rendita di inabilità, durante gli eventuali periodi in cui il lavoratore si astenga dal lavoro per sottoporsi a cure disposte dall'istituto, ritenute utili per il recupero della capacità lavorativa; la seconda è corrisposta al lavoratore affetto da silicosi o asbestosi che, per sottoporsi a cure ed accertamenti diagnostici, sia obbligato ad astenersi dal lavoro.

Sulle predette prestazioni economiche, aventi natura sostitutiva od integrativa della retribuzione, l'INAIL, per effetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1998, provvederà ad effettuare, in occasione di ogni pagamento al lavoratore, la ritenuta d'acconto IRPEF e, dietro richiesta dell'interessato, a riconoscere le detrazioni per lavoro dipendente, ovviamente per il periodo cui si riferiscono le indennità in questione. Inoltre, per ogni pagamento disposto rilascerà la certificazione fiscale su apposito modello.

Il datore di lavoro terrà conto, in sede di conguaglio di fine anno, delle indennità erogate dall'INAIL, delle ritenute effettuate e delle detrazioni riconosciute dall'Istituto sulle somme corrisposte. Per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 1998 ad oggi, sui quali l'INAIL non ha operato alcuna ritenuta, l'Istituto invierà apposita comunicazione ai lavoratori interessati. Come in passato, il lavoratore comunicherà tali somme all'azienda, che provvederà a computarle in sede di conguaglio di fine anno.

 

Testo del comunicato della Sede INAIL di Brescia

Applicazione del regime fiscale IRPEF alle prestazioni temporanee erogate dall'Istituto

Si comunica che il D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 concernente l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati (pubblicato sul supplemento ordinario n. 188/L alla G.U. del 19 settembre 1997) ha esteso all'Istituto, con decorrenza 1° gennaio 1998, la figura del sostituto d'imposta relativamente alle "somme e ai valori" che, pur venendo corrisposti a soggetti che non sono propri dipendenti, sono riconducibili alla nozione di lavoro dipendente.

Pertanto, dal 1° gennaio c.a., l'Istituto è tenuto ad operare, al momento dell'erogazione, una ritenuta fiscale a titolo di acconto su ogni prestazione economica avente natura sostitutiva o di integrazione della retribuzione.

Rientrano in questa categoria di prestazioni l'indennità per inabilità di temporanea assoluta, l'integrazione rendita di cui al 2° comma dell'art. 89 del T.U. e l'assegno giornaliero corrisposto, ai sensi dell'art. 148 del T.U., ad assicurati affetti da silicosi.

Continuano a non essere soggette a tassazione le rendite e le altre indennità ad esse collegate.

 

TRATTENUTA IRPEF

La trattenuta viene operata in presenza di ogni pagamento relativo a indennità, acconti, integrazione rendita.

 

DETRAZIONI FISCALI

E' consentita dalla procedura l'applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente. Tali detrazioni vanno applicate solo su esplicita richiesta dell'interessato.

 

CERTIFICAZIONE FISCALE MOD. 20 I-Bis

Per ogni pagamento l'INAIL rilascia la certificazione fiscale utilizzando il mod. 20 I-Bis. Tale modello sarà stampato e inviato direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati.

 

MOD. 20-I

Anche il prospetto di liquidazione dell'indennità (modello 20-I) sarà stampato a cura della Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati che provvederà ad inviarlo all'infortunato completo della copia per l'INPS (contributi figurativi).

 

SITUAZIONI DEL PREGRESSO

Per i pagamenti effettuati dal 01-01-1998, sui quali l'Istituto non ha operato come sostituto d'imposta, sarà inviata apposita comunicazione agli interessati a cura della Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati.

 

Tanto si comunica per una prima informazione con riserva di successive più dettagliate informazioni.