CRONOTACHIGRAFO DIGITALE - TERMINE DEL REGIME
TRANSITORIO AL 31 DICEMBRE 2006
Causa i ritardi registrati
nelle autorizzazioni delle officine abilitate alla taratura dei tachigrafi
digitali, in Italia è stato previsto un regime transitorio per l’utilizzo degli
autoveicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato.
Detto periodo è stato
riconosciuto anche con circolare 3 agosto 2006 del Ministero dello Sviluppo
Economico, che manifesta “l’esigenza di disciplinare e limitare al più breve
arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovrà comunque
eccedere la fine del corrente anno, in relazione all’esigenza di favorire la
rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la
conseguente. tempestiva, piena entrata a regime della
nuova disciplina entro il predetto termine”.
Le officine ed i centri
tecnici autorizzati alla taratura dell’apparecchio hanno ormai superato quota 130. I loro riferimenti sono verificabili sul sito
dell’Unioncamere, al link sotto riportato:
Le stesse Autorità
competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti,
Ministero del Lavoro, Polizia Stradale, Unioncamere), contattate per le vie
brevi, hanno assicurato che con la fine del corrente anno andrà a regime la
disciplina normativa del tachigrafo digitale, che prevede:
- la taratura
dell’apparecchio entro 15 giorni dall’immatricolazione;
- l’obbligo di utilizzare
detto apparecchio con le apposite carte tachigrafiche;
- l’obbligo di scaricare (o
meglio copiare – ndr. ) i dati in esso registrati,
entro 21 giorni da parte dell’autista ed entro 3 mesi da parte dell’impresa,
per renderli disponibili agli organi di controllo per la verifica in azienda
della normativa sociale in materia di circolazione stradale;
- l’obbligo di conservazione
dei dati, anche su supporto informatico esterno, per almeno un anno, avendo
cura di predisporre almeno un ‘ulteriore copia di
salvataggio.
Stante quanto sopra, si
suggerisce a tutte le imprese che hanno acquistato veicoli muniti di apparecchi
digitali, di farli tarare prima possibile, onde
evitare il probabile affollamento nelle officine a fine anno, e di richiedere
per tempo il rilascio delle carte tachigrafiche alla Camera di Commercio di
propria competenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni che le forze
dell’ordine applicheranno con l’inizio del nuovo anno per apparecchio non
funzionante (che ai sensi dell’articolo 179 del codice della strada prevede il
pagamento di una pena pecuniaria superiore a 680 euro e la sospensione della
patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi).