PATENTE A PUNTI - IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA
COMMESSO L’INFRAZIONE
L’articolo
2 comma 164 della Legge 286 del
24 novembre 2006 (G.U. n. 277 del 28-11-2006) di conversione del Decreto Legge
262/06 ha modificato l’art. 126-bis del Codice della strada per la parte
relativa all’obbligo di comunicazione alle autorità di polizia dei dati
relativi al soggetto che ha commesso l’infrazione nel caso in cui non si sia potuto procedere alla sua identificazione diretta.
Il comma 2 dell’art. 126-bis
come riformulato prevede infatti che oltre al
proprietario anche l’obbligato in solido con questi (ossia l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria) sia tenuto a fornire agli organi di polizia, entro 60
giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della
patente dell’effettivo conducente del veicolo al momento in cui è stata
commessa l’infrazione.
In caso di omessa
comunicazione, senza giustificato e documentato motivo sarà applicata una
sanzione da
Si prevede, infine, che
siano riattribuiti automaticamente i punti tolti alle patenti di quei
proprietari di veicoli che, in base all’originaria formulazione dell’art.
126-bis (dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n.
27 del 24/1/2005), non avevano comunicato i dati dell’effettivo colpevole
dell’infrazione e pertanto la decurtazione dei punti era stata effettuata nei loro
confronti.