NORME PER
La legge è stata concepita
come un provvedimento organico contro l’inquinamento atmosferico, riguardante
tutti gli aspetti coinvolti: energia, traffico, riscaldamenti, agricoltura,
ricerca e innovazione tecnologica.
Le finalità della legge
sono:
- migliorare la qualità
dell’aria, per
la protezione della salute e dell’ambiente;
- promuovere il monitoraggio
dell’uso razionale dell’energia, nonché la maggior produzione di energia da fonti
rinnovabili e favorire la ricerca e l’innovazione in tali settori;
- potenziare il trasporto
pubblico locale;
- promuovere iniziative per
la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
- assicurare formazione e
informazione sulla qualità dell’aria.
La legge, all’art. 2,
stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, approvi un documento di indirizzi contenente obiettivi,
programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in
atmosfera, il miglioramento della qualità dell’aria e l’incremento di
efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio
e di valutazione.
Sulla base di tale documento
di indirizzi,
- individua le zone del
territorio regionale in base alla qualità dell’aria;
- sviluppa piani di azione contenenti le misure strutturali e la
relativa dotazione finanziaria.
Il programma prevede fasi di
attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
Viene istituito un Tavolo permanente di consultazione con
gli enti locali, associazioni, sistema delle imprese e parti sociali.
Considerata la dimensione
interregionale padana dell’inquinamento dell’aria,
- iniziative normative
coordinate;
- studi e ricerche sull’inquinamento
dell’atmosfera e sulle misure per la sua riduzione;
- accordi e intese per la
programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la
diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle
emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.
L’ARPA esercita le funzioni
di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria. Verrà
verificato il rispetto delle prescrizioni per gli impianti industriali, di
pubblica utilità e di produzione di energia, controllando, in particolare, la
conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti
(artt. 4 e 8).
- detta le modalità per
ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da
ristrutturare e di nuova costruzione;
- detta
disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici;
- definisce i requisiti
minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria
e dei generatori di vapore ad uso civile;
- disciplina l’installazione
di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la
diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione
del calore;
- promuove la diffusione di
sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli
edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di
filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
Vengono poste limitazioni all’utilizzo di olio combustibile
e di carbone negli impianti termici civili. Viene
favorita l’installazione negli edifici di apparecchiature elettriche ad elevata
efficienza energetica.
Con particolare riferimento
alla certificazione e diagnosi energetica (art. 25), ai sensi dell’articolo 9,
comma 1 del d. lgs. 192/2005
E’ fatta salva la facoltà
dei Comuni di indicare prescrizioni aggiuntive, anche mediante riduzione degli
oneri di urbanizzazione o altre forme di incentivazione ai sensi della legge
regionale 12/2005.
Quanto alle misure per la
limitazione del traffico veicolare (art. 13), esse sono stabilite dalla Giunta
regionale in base ai seguenti aspetti:
- stato e qualità dell’aria
e delle condizioni meteorologiche;
- graduazione delle misure
in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così
come classificate dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada).
Si riserva tuttavia la
conferma o l’esclusione di dette misure con provvedimento annuale della Giunta,
che sarà ogni volta sottoposto all’approvazione del
Consiglio.
Sono esclusi dalle
limitazioni:
- i veicoli elettrici
leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli dotati di
impianto alimentato a gas naturale o GPL, anche non esclusivo, di fabbrica o di
successiva installazione;
- i veicoli alimentati a
gasolio (Euro 4 con filtro antiparticolato) dotati di efficienti sistemi di
abbattimento delle polveri sottili, di fabbrica o di successiva installazione,
omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli storici, purchè
in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi
registri storici;
- altre tipologie di veicoli
a basso impatto ambientale o abbinati a sistemi di abbattimento degli
inquinanti;
- le moto e i ciclomotori a
quattro tempi;
i trattori e le macchine agricole.
Sono sottoposti a controllo
obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore,
ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci.
In base all’art. 22 dal 1°
luglio 2007 sarà limitata la circolazione di tutti i veicoli a motore
alimentati a benzina o gasolio che non rispettano le
normative CEE, cioè sprovvisti di marmitta catalitica, così come i
ciclomotori e moto come da tabella:
- veicoli di categoria M2
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t, non
omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli
detti “pre EURO
- veicoli di categoria M3
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai
sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti “pre
EURO
- veicoli a due e tre ruote
di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e
direttive successive (veicoli detti “pre EURO
Dal 1° ottobre 2007 sono
limitati la circolazione e l’utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi
della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti “pre EURO
Dal 1° ottobre 2008 sono
limitati la circolazione e l’utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio,
omologati veicoli classificati “EURO
All’art. 27 sono previste
specifiche sanzioni per chi non osserverà le varie disposizioni.
Per ulteriori approfondimenti
si rinvia alla legge 11/12/06 n. 24 pubblicata sul 1°
Suppl. Ord. al BURL del 13/12/06.