APPALTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DI APPOSITA SERIE SPECIALE DELLA G.U. PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13/12/2006, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18/12/2006, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006, noto come il Codice dei contratti pubblici, ha previsto un’apposita serie (onerosa) della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicità dei bandi di gara di appalti pubblici, di lavori, forniture e servizi, che pure avrebbe dovuto essere superata dalle forme di pubblicità telematiche, come già previsto dall’art. 24 della L. 340/2000 (peraltro abrogato dall’art. 256 del Codice).

In particolare si ricorda l’onere per le stazioni appaltanti di procedere alla pubblicazione dei bandi per forniture e servizi sotto soglia anche sulla G.U.R.I. (comma 5 dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006). Anche per i lavori sotto soglia comunitaria (comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006) si prevede la pubblicazione in G.U.R.I. per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (precedentemente il comma 4 dell’art. 80 D.P.R. 554/1999, al contrario, differenziava un’ulteriore fascia tra tale importo e un milione di euro, per la quale era sufficiente la pubblicazione sul B.U.R. e su due principali quotidiani provinciali).

E’ quindi ancora lontana la pubblicazione dei bandi su siti informatici con valenza sostitutiva della G.U.R.I..

Anche se va comunque osservato che l’art. 252, 3° comma del Codice suddetto prevede che: “Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.”

Si ricorda come già in passato, con decreto 6/4/2001, n. 20 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2001), l’allora ministero dei LL.PP. avesse individuato il sito internet: http://www.llpp.it per la pubblicazione dei bandi di gara delle stazioni appaltanti statali. Tale provvedimento peraltro non corrispondeva al D.P.C.M. previsto dalla legge di semplificazione 2001 (art. 24 L. 340/2000), al quale avrebbe dovuto conseguire l’effetto di sostituire ogni forma di pubblicazione già prevista in ambito nazionale dalla legislazione previdente, esclusa la pubblicazione sui quotidiani.

Il D.M. 6 aprile 2001, n. 20, dunque, non poteva avere alcuna valenza cogente al di fuori degli uffici dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture (già dei lavori pubblici).

Tuttavia il D.M. citato ha oggi valore di legge, con valenza perciò cogente per tutte le amministrazioni aggiudicatici, per effetto del comma 7, art. 66 del D.Lgs. 163/2006, che recita: “7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

 

Si pubblica di seguito il testo del Decreto in parola.

 

Decreto Ministero della Giustizia del 13/12/2006

Istituzione della quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa ai contratti pubblici

(G.U. 18/12/2006 n. 293)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’art. 253, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’istituzione di una serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta;

Visto l’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, secondo cui il Ministro della giustizia può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu’ serie, distinte  per  tipi di atti da pubblicare,   fissando   per   ciascuna   serie  la  frequenza  della pubblicazione;

Considerata la necessità di istituire una quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale;

 

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Art. 2.

La quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà pubblicata il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

 

Roma, 13 dicembre 2006