APPALTI PUBBLICI - EFFICACIA DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE CON FIRMA DIGITALE

 

Che cos’è una firma digitale o elettronica?

La firma digitale a crittografia asimmetrica è riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta.

Il primo atto normativo che ha stabilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il DPR 513 del 1997, emanato in attuazione dell’articolo 15 della legge15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel DPR n. 445 del 2000 (il Testo Unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all’emanazione, per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche.

Attualmente, la legge che disciplina la firma digitale è contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Il Codice, all’articolo 1, precisa i concetti fondamentali richiamati o disciplinati dalla stessa, tra cui:

a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

c) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;

d) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

L’articolo 20, che tratta  del “Documento informatico”, così recita:

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.

3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

All’articolo 21, il Decreto Legislativo 82/2005 stabilisce, con un rimando al Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta , equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, all’atto pubblico).

La titolarità della firma digitale è garantita dai “certificatori” (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, accreditati presso il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni), che tengono registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le caratteristiche per svolgere l’attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l’attività bancaria. I certificatori non sono quindi soggetti singoli (come i notai), ma società (per esempio l’ente “Poste italiane”, “InfoCamere”, etc.).

L’acquisizione di una chiave privata è a pagamento ed ha una scadenza, nonostante il fatto che la firma (sia manuale che digitale) sia un mezzo legale per l’esercizio di diritti naturali della persona.

 

Utilizzo della firma digitale nel rilascio di polizze fideiussorie

Da quanto detto emerge che un documento sottoscritto con firma elettronica qualificata deve essere:

- connessa in maniera unica al firmatario;

- idonea ad identificare il firmatario;

- creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;

- collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva dei dati.

- controllata e convalidata da un Ente certificatore esterno che opera secondo procedure rigorose, a loro volta “certificate”.

Solo se ricorrono tali requisiti la firma “digitale” o quella “elettronica qualificata”, che sostanzialmente tendono a coincidere, possono esplicare la medesima efficacia di quella autografa e perciò rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

La semplice “firma elettronica”, a differenza di quella “digitale” e di quella “elettronica qualificata”, non può essere equiparata alla firma autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, priva com’è di un Ente certificatore esterno e qualificato.

Essa può essere usata in ambiti ristretti, quando due o più soggetti si accordano sul valore da dare a tale firma al fine di accettare specifici documenti ( ad esempio all’interno di società, o banche).

Ne consegue che i documenti con semplice “firma elettronica”, trasmessi generalmente via e-mail in formato pdf  e firmati dall’assicuratore con la firma in formato jpeg, non hanno alcuna validità giuridica ai fini della partecipazione a gare di appalto pubbliche né tanto meno nello specifico della convalida delle polizze fidejussorie emesse a tale scopo; tutto ciò comporta il grave rischio per l’impresa di essere esclusa dalla gara o peggio essere esclusa anche dopo essersi aggiudicata la stessa.

Solo le polizze fidejussorie emesse e trasmesse con firma “digitale” o “elettronica qualificata” sono giuridicamente legittimate per la validità di polizze fideiussorie da prestare nell’ambito delle procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici (per la cauzione provvisoria e quella definitiva).

E’ pertanto da escludere la legittimità di clausole di bando che neghino la possibilità di presentare polizze rilasciate nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come pure la liceità di un’esclusione di tali polizze basata sulla considerazione che non riportano la firma autografa dell’assicuratore.

 

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Tra le società con le quali il Collegio dei Costruttori Edili ha siglato una convenzione per il rilascio di fideiussioni nell’ambito di appalti pubblici, alcune hanno segnalato di aver da tempo attivato l’operatività di emissione di polizze con strumenti telematici.

La società Soldati&Partners sas, via XXV Aprile, 8 - Brescia - Tel. 030 45828 - fax 030 41842 - e-mail soldatiparts@libero.it – emette tramite posta elettronica le fideiussioni provvisorie per appalti pubblici.

La società Brescia Assicurazioni srl, via San Rocchino, 49/53 - 25123 Brescia - Tel. 030 3701313 - fax 030 3701547- e-mail amministratore@brescia-assicurazioni.it, quale Agenzia Generale di Assicuratrice Edile, ha iniziato la procedura di emissione delle polizze fidejussorie utilizzando lo strumento innovativo della firma digitale.

Brescia Assicurazioni ricorda come tale prassi

- permette di non passare di persona presso la sede della società assicuratrice per il ritiro delle polizze o attendere l’invio postale con il rischio di possibili ritardi; tutto questo viene ovviato grazie all’invio tramite e-mail delle polizze fidejussorie con firma digitale;

- la firma digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta ed è associata stabilmente ad un documento informatico che assume pertanto le seguenti caratteristiche:

a) integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione;

b) autenticità: garanzia dell’identità di chi firma (il firmatario è il solo a conoscere la chiave privata che attiva il meccanismo di firma)

c) non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento firmato;

d) valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa;

- la firma digitale è “forte o pesante” ed è giuridicamente valida a tutti gli effetti solo per il fatto stesso di averla apposta. Rispetta determinati requisiti tecnici e di sicurezza in quanto riconosciuta da un Ente Certificatore qualificato (nello specifico InfoCamere) e, per disconoscerla, occorre un lungo e complesso procedimento della querela per falso.