LAVORI PUBBLICI - NON APPLICABILITA’ DEL PREZZO
CHIUSO PER DIFFERENZA TRA TASSI DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATA
INFERIORI AL 2%
Secondo la normativa in
essere per la disciplina degli appalti pubblici, dapprima contenuta nell’art. 26, comma 3, della legge “Merloni” n. 109/1994 ed
ora nell’art. 133 del Codice degli appalti, D. Lgs. n.
163/2006, sussiste la possibilità di applicare una sorta di meccanismo
revisionale agli appalti pubblici, secondo il meccanismo del “prezzo chiuso”.
Questo opera quando il Ministero competente rilevi una
differenza, su base annua, superiore al 2% tra l’inflazione programmata e
quella reale. In tale evenienza la differenza tra i due tassi verrebbe applicata al prezzo dei lavori, al netto del
ribasso d’asta, eseguiti nell’anno interessato.
Da quando è stata introdotta
tale disciplina non si sono mai verificate le condizioni per la sua
applicabilità.
Si ritiene comunque utile
portare a conoscenza i valori degli anni fino al 2005 con la pubblicazione del
D.M. Infrastrutture 6/12/2006 (in G.U. del 12/12/2006).
Decreto Ministero delle Infrastrutture del 6/12/2006
Differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e
tasso d’inflazione programmata, ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
Visto l’art.
133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE», che riproduce l’art. 26, comma 4, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione n.
5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta;
Ritenuto opportuno applicare
la disposizione di cui al suddetto art. 133, comma 3,
dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad oggi;
Visto l’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i dati forniti dal
Ministero dell’economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti
programmatici, dai quali risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:
anno 1993 scostamento pari a 0,7%
anno 1994 scostamento pari a 0,4%
anno 1995 scostamento pari a 1,2%
anno 1996 scostamento pari a 0,4%
anno 1997 scostamento pari a -0,8%
anno 1998 scostamento pari a 0,0%
anno 1999 scostamento pari a 0,3%
anno 2000 scostamento pari a 0,3%
anno 2001 scostamento pari a 1,0%
anno 2002 scostamento pari a 0,7%
anno 2003 scostamento pari a 1,1%
anno 2004 scostamento pari a 0,3%
anno 2005 scostamento pari a 0,1%
Decreta:
Art. 1.
Non si sono verificati scostamenti superiori
al 2% tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmata
negli anni compresi tra l’anno 1993 e l’anno 2005.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2006