APPRENDISTATO
E CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - RIEPILOGO DELLE FORMALITA' RIGUARDANTI
L'ASSUNZIONE
Si
ritiene opportuno riepilogare qui di seguito le modalità operative attinenti
l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato e di formazione e
lavoro, con particolare riguardo alle formalità di comunicazione
dell'assunzione ai competenti organi di collocamento.
1.
Per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato il datore di
lavoro deve:
a)
munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Ispezione della
Direzione provinciale del lavoro;
b)
far sottoporre l'apprendista, prima dell'assunzione, presso l'A.S.L., alla
visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per
l'accertamento dell'idoneità al lavoro per il quale l'apprendista stesso sarà
assunto;
c)
procedere direttamente all'assunzione dell'apprendista, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 26 novembre 1996 n. 608;
d)
nei cinque giorni successivi, inviare alla Sezione Circoscrizionale per
l'impiego competente una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
trattamento economico e normativo. A tal fine va utilizzato il Modulo C/ASS, di
cui al D.M. 20 dicembre 1995 del quale va compilato anche l'apposito quadro A),
con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione del Servizio ispezione
della Direzione provinciale del lavoro, degli estremi della visita medica,
nonché del titolo di studio posseduto dall'apprendista e della durata del
rapporto.
2.
In caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro
deve:
a)
presentare un progetto di formazione e lavoro alla commissione Bilaterale per
la Lombardia ed ottenere il relativo visto di conformità;
b)
procedere direttamente all'assunzione del lavoratore, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge26 novembre 1996, n. 608.
c)
inviare alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente, entro cinque
giorni dall'assunzione, il Modello C/ASS, contenente il nominavito del
lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica
ed il trattamento economico e nominativo. Deve, inoltre, compilare il quadro B)
del predetto Modello C/ASS, e indicare se si tratta di contratto di formazione
mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (tipo a1) o elevate (tipo
a2). Nello stesso quadro B) vanno, inoltre, indicati: la durata del contratto,
il livello di inquadramento iniziale e finale del lavoratore, gli estremi del
provvedimento di approvazione del progetto formativo (il visto di conformità),
la dichiarazione di osservanza, nei 24 mesi precedenti, dell'obbligo di
mantenimento in servizio del 60% degli assunti con contratto di formazione,
nonché la dichiarazione che non vi sono sospensioni di lavoro in atto, e che
non sono avvenute, nei 12 mesi precedenti, riduzioni di personale con la
medesima qualifica per la quale si provvede ad assunzioni con contratto di
formazione e lavoro.