AUTO AZIENDALI - UTILIZZO PROMISCUO DA PARTE DEI
DIPENDENTI - TABELLE ACI ANNO 2007
Con un comunicato pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 288 del 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha
reso nota la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare per
la quantificazione del reddito in natura derivante dall’utilizzo promiscuo di
autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati
(ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di
società).
Il nuovo elenco, basato su
una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche
apportate dalla manovra d’autunno all’articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha
elevato dal 30% al 50% l’ammontare del benefit (pari ora a
Se, in seguito ad altri
provvedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge
262/06, in funzione dell’eventuale introduzione di limiti alla detraibilità
Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta,
i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario
indicato nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova
quota fissata dalla legge.
La tabella contiene i valori
relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e
fuori produzione.
Se il veicolo assegnato al
dipendente non è compreso nell’elenco, per quantificare il reddito tassabile si
dovrà fare riferimento a un modello simile così come chiarito dalla Circolare 327/E/1997.
Il valore del benefit
tabellare, come chiarito dall’articolo 51 del Tuir, è forfetario e dovrà essere
utilizzato anche se le percorrenze effettive
dell’auto, per fini extra-aziendali, siano inferiori o superiori a
L’ammontare da assoggettare
a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle
somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da
questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per
l’utilizzo entro la fine del periodo d’imposta.
Naturalmente, se il
corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l’uso dell’auto (da considerare
comprensivo dell’IVA addebitata in fattura dal datore di lavoro) è pari, o
addirittura superiore, all’ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit
sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di
assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.
L’assoggettamento a
contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di
paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione
del periodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e
continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere,
dai contratti o dagli accordi.
Si ricorda che
dall’esercizio 2006, l’assegnazione dell’auto in uso al dipendente non consente
più la deduzione integrale dei costi sostenuti (ammortamento, leasing,
carburanti eccetera) ma solo dell’importo che, secondo
la tabella Aci, costituisce reddito in natura.
E’ possibile richiedere le
tabelle Aci per l’anno 2007 presso gli uffici del Collegio Costruttori.