IVA - INVERSIONE CONTABILE - APPLICAZIONE NEL SETTORE
EDILE DAL 1 GENNAIO 2007 - CHIARIMENTI MINISTERIALI
La legge Finanziaria
Con il meccanismo
dell’inversione contabile l’appaltatore diviene soggetto obbligato, non solo al
pagamento dell’IVA inerente la prestazione affidata in
subappalto, ma anche al relativo versamento dell’imposta in luogo del
subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate, con
1) deve essere applicata
alle operazioni per le quali viene emessa fattura, od
è effettuato il pagamento del corrispettivo o parte di esso, a partire dal 1
gennaio 2007
2) interessa tutti i
contribuenti che operano nell’edilizia e usano un codice di attività indicato
nella sezione “Costruzioni” (F) della tabella Atecofin 2004 (codici da 45.11.0
a 45.50.0 come indicati nella tabella allegata) peraltro di
norma riportato sulle dichiarazioni fiscali
3) è applicabile nel settore
edile solo in presenza di un contratto di subappalto.
Ne discende che il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche agli
eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore
L’Amministrazione
finanziaria ha chiarito, inoltre, che sono tenuti alla applicazione del
“reverse charge” i subappaltatori che svolgono attività identificate dai codici
Atecofin 2004, riferiti alla sezione “Costruzioni”, anche se in via non
esclusiva o prevalente, fermo restando l’obbligo di applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile alle sole prestazioni rese nell’ambito delle medesime
attività edili.
Come precisato dall’Agenzia
delle Entrate, il regime dell’inversione contabile non si applica alle
prestazioni rese direttamente, in forza di un contratto d’appalto (e non di
subappalto), nei confronti del committente anche quando questi sia un’impresa
di costruzione o di ristrutturazione.
Pertanto, se un impresa che ha acquistato un terreno per costruire un
fabbricato conclude un contratto d’appalto con una o più imprese che realizzano
il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge, ma la fatturazione con
l’addebito dell’Iva da parte dell’impresa o imprese appaltatrici.
Restano escluse, inoltre, le
prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri,
architetti) e le forniture di beni con posa in opera poiché tali ultime
operazioni, nelle quali la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto
alla cessione di beni, ai fini dell’Iva costituiscono cessioni di beni e non
prestazioni di servizi.
Secondo le indicazioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalle fatture emesse dal 1
gennaio 2007:
- il subappaltatore deve
fatturare i lavori all’appaltatore senza addebito dell’IVA e con l’indicazione
della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta;
- l’appaltatore deve
integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di
registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture
emesse, sia in quello degli acquisti.
Si ricorda infine che,
tenuto conto che il meccanismo potrebbe provocare una rilevante eccedenza di
crediti IVA in capo al subappaltatore e per consentire un tempestivo recupero
degli stessi, la legge ha previsto espressamente:
- oltre alla possibilità di
richiesta di rimborso annuale, anche
- la facoltà di effettuare
la compensazione infrannuale tra diverse imposte e contributi
Inoltre, per gli operatori
con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di compensazione annuale è
elevato da
Considerando la portata
innovativa e gli effetti che la nuova disciplina comporta per il settore delle costruzioni,
ci si riserva di tornare sull’argomento con ulteriori comunicazioni.
TABELLA CODICI DI ATTIVITÀ
45.11.0 - Demolizione di
edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 - Trivellazioni e
perforazioni
45.21.1 - Lavori generali di
costruzione di edifici
45.21.2 - Lavori di
ingegneria civile
45.22.0 - Posa in opera di
coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 - Costruzioni di
autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 -
Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 - Altri lavori
speciali di costruzione
45.31.0 - Installazione di
impianti elettrici e tecnici
45.32.0 - Lavori di
isolamento
45.33.0 - Installazione di
impianti idraulico-sanitari
45.34.0 - Altri lavori di
installazione
45.41.0 -
Intonacatura
45.42.0 - Posa in opera di
infissi
45.43.0 - Rivestimento di
pavimenti e di muri
45.44.0 - Tinteggiatura e
posa in opera di vetri
45.45.0 - Altri lavori di
completamento degli edifici
45.50.0 -
Noleggio di macchine e
attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
ESEMPIO DI FATTURAZIONE
A seguito del meccanismo
dell’inversione contabile “C” Snc deve emette la fattura nei confronti della Costruzioni “B” Srl senza addebitare l’IVA nel
seguente modo:
“C” Snc
Via ...
25100
Brescia
Spett.le
Costruzioni B Srl
Via ...
25100 Brescia
FATTURA n. 01 del 10.01.2007
Lavori di subappalto per
l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di ...
IMPORTO CONCORDATO: €
20.000,00
Fattura senza addebito
dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a
carico del destinatario della fattura.
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“C” Snc
Via ...
25100
Brescia
Spett.le
Costruzioni
“B” Srl
Via ...
25100 Brescia
FATTURA n. 01 del 01.01.2007
Lavori di subappalto per
l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di ...
IMPORTO CONCORDATO: €
20.000,00
Fattura senza addebito
dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a
carico del destinatario della fattura.
Integrazione ai sensi
dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
Imponibile
............................ € 20.000,00
IVA 20%
............................... € 4.000,00
Totale
................................... € 24.000,00