LAVORATORE AFFETTO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE - DIRITTO
AD UN CONGEDO SPECIALE - NON COMPUTABILITA’ AI FINI DEL COMPORTO - TRATTAMENTO
ECONOMICO - NON INDENNIZABILITA’ A CARICO DELL’INPS - RISPOSTA AD INTERPELLO
MINISTERO DEL LAVORO
Si fa seguito alla precedente
nota in materia (cfr. Not. n. 2/2006) per segnalare
che il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 5 dicembre
Il permesso in parola è
previsto dall’art. 26 della legge n. 118/71 e dall’art. 10 del D. lgs. n.
509/88, i quali prevedono un congedo a carattere straordinario per le predette
cure, non superiore a 30 giorni, nei confronti del lavoratore mutilato o
invalido civile, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%,
a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta.
Tale congedo è altresì
subordinato alla autorizzazione del medico appartenente alla struttura
sanitaria pubblica che certifichi la diretta connessione delle cure di che
trattasi con la riconosciuta infermità.
Per quanto concerne la
natura del congedo, in una serie di pronunce della Corte di Cassazione, il
medesimo viene ricondotto all’assenza per malattia,
con il diritto del lavoratore al relativo trattamento economico.
Tale trattamento economico
rimane interamente a carico del datore di lavoro, in quanto l’Inps non prevede
un indennizzo nella ipotesi di cure oncologiche del lavoratore. Pertanto le
assenze del lavoratore per poter effettuare tali cure ,
da un lato, devono, comunque, essere retribuite, ma tale trattamento economico
rimane a carico esclusivo del datore di lavoro e non dell’l’Inps che non
procede, come detto ad alcun indennizzo.
Il congedo speciale in
parola, inoltre, non viene conteggiato nell’ambito del
periodo di comporto, in quanto il lavoratore affetto da patologie oncologiche
ha diritto ad un ulteriore periodo di congedo straordinario per le predette
cure (circolare Ministero del lavoro n. 40/05, cfr. Not. n.
2/2006).
Pertanto, le assenze in
parola, seppur parificate allo stato di malattia, in mancanza di una
disposizione contrattuale che le consideri rilevanti ai fini del periodo di
conservazione del posto di lavoro, secondo la nota ministeriale, danno diritto
al lavoratore interessato ad un periodo di assenza retribuita a carico del
datore di lavoro “ulteriore” rispetto al periodo di comporto per malattia.