INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI -
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
L’INPS con nota del 29
novembre 2006 indirizzata all’ANCE riepiloga le
disposizioni che regolano la materia concernente le festività ai fini delle
integrazioni salariali nell’industria ordinaria ed in particolare nelle imprese
che appartengono al settore edile.
Al riguardo l’Istituto previdenziale distingue i lavoratori retribuiti
in misura fissa mensile da quelli non retribuiti in misura fissa, ma in
rapporto alle ore lavorate
Relativamente ai primi, le
festività civili nazionali e quelle religiose infrasettimanali (1° giorno
dell’anno, Epifania (6 gennaio), lunedì dopo Pasqua (mobile), Assunzione della
Beata Vergine Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata
Concezione (8 dicembre), il giorno di Natale (25 dicembre) il giorno 26
dicembre ed eventuale festa del patrono) non comportano in ogni caso una
riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, sempre che la
retribuzione pattuita si
riferisca a tutti i giorni lavorativi del mese senza peraltro subire variazioni
nel caso in cui alcune di queste giornate coincidano con le suddette festività
(circolare Inps n. 50943 dell’8 febbraio 1973 lett. b) punto 6).
In questo caso, il
trattamento economico inerente tali festività infrasettimanali rientra fra gli
elementi integrabili da parte della Cassa.
Quanto ai lavoratori
retribuiti non in
misura fissa la nota, nel richiamare gli artt. 1 e 2
della L. n. 90/54, esclude per le festività civili nazionali ricadenti nei giorni
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno la possibilità di integrazione salariale,
essendo tali giornate sempre a carico del datore di lavoro. Analogamente non
sono integrabili, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, tutte le altre festività
infrasettimanali che ricadano nei primi quindici giorni di sospensione,
prevedendosi, anche per tali circostanze, che la retribuzione sia a carico
dell’azienda.
Viceversa, le suddette
festività sono da considerarsi ore integrabili, nel caso in cui non siano
pagate dal datore di lavoro, a causa del protrarsi della sospensione per più di
due settimane.
Le ore relative alle
festività infrasettimanali che ricorrano nell’ambito
di una settimana ad orario ridotto, invece, devono sempre essere considerate
non integrabili e, pertanto, a carico del datore di lavoro, seguendo i criteri
di computo riportati dalla circolare Inps n.
Infine, la nota richiama i
concetti di “settimana di sospensione” e “settimana di riduzione”, i quali individuano rispettivamente la settimana di sospensione
a zero ore dell’attività dal lunedì al sabato e la settimana nella quale il
lavoratore effettua solo alcune ore di lavoro. Pertanto, relativamente ai
suddetti concetti, l’eventuale sospensione del lavoratore dall’attività nel
corso della settimana, ad esempio il mercoledì, farà considerare la medesima
una settimana a riduzione di orario, con tutte le conseguenze che ne derivano
al fine del riconoscimento della Cigo.