INPS -  CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

 

L’INPS con nota del 29 novembre 2006 indirizzata all’ANCE riepiloga le disposizioni che regolano la materia concernente le festività ai fini delle integrazioni salariali nell’industria ordinaria ed in particolare nelle imprese che appartengono al settore edile.

Al riguardo l’Istituto previdenziale distingue i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile da quelli non retribuiti in misura fissa, ma in rapporto alle ore lavorate

Relativamente ai primi, le festività civili nazionali e quelle religiose infrasettimanali (1° giorno dell’anno, Epifania (6 gennaio), lunedì dopo Pasqua (mobile), Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), il giorno di Natale (25 dicembre) il giorno 26 dicembre ed eventuale festa del patrono) non comportano in ogni caso una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, sempre che la retribuzione pattuita  si riferisca a tutti i giorni lavorativi del mese senza peraltro subire variazioni nel caso in cui alcune di queste giornate coincidano con le suddette festività (circolare Inps n. 50943 dell’8 febbraio 1973 lett. b) punto 6).

In questo caso, il trattamento economico inerente tali festività infrasettimanali rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa.

Quanto ai lavoratori retribuiti non  in misura fissa la nota, nel richiamare gli artt. 1 e 2 della L. n. 90/54, esclude per le festività civili nazionali ricadenti nei giorni 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno la possibilità di integrazione salariale, essendo tali giornate sempre a carico del datore di lavoro. Analogamente non sono integrabili, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge,  tutte le altre festività infrasettimanali che ricadano nei primi quindici giorni di sospensione, prevedendosi, anche per tali circostanze, che la retribuzione sia a carico dell’azienda.

Viceversa, le suddette festività sono da considerarsi ore integrabili, nel caso in cui non siano pagate dal datore di lavoro, a causa del protrarsi della sospensione per più di due settimane.

Le ore relative alle festività infrasettimanali che ricorrano nell’ambito di una settimana ad orario ridotto, invece, devono sempre essere considerate non integrabili e, pertanto, a carico del datore di lavoro, seguendo i criteri di computo riportati dalla circolare Inps n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972,  che prevede espressamente che: “le festività infrasettimanali cadenti nel corso di una settimana ad orario ridotto siano sempre a carico del datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima”.

Infine, la nota richiama i concetti di “settimana di sospensione” e “settimana di riduzione”, i quali individuano rispettivamente la settimana di sospensione a zero ore dell’attività dal lunedì al sabato e la settimana nella quale il lavoratore effettua solo alcune ore di lavoro. Pertanto, relativamente ai suddetti concetti, l’eventuale sospensione del lavoratore dall’attività nel corso della settimana, ad esempio il mercoledì, farà considerare la medesima una settimana a riduzione di orario, con tutte le conseguenze che ne derivano al fine del riconoscimento della Cigo.