INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO
E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13 DICEMBRE 2006
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 9,50% (Tasso Ufficiale di Riferimento
maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2006.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 9,50% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’13
dicembre 2006.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n.
388/2000 a decorrere dall’13 dicembre 2006 è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,00% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 9,00% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).