SANZIONI
AMMINISTRATIVE EX ART. 17 LEGGE 689/1981- CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO
Il
Ministero del lavoro, con circolare 15 giugno 1998, n. 84, ha diramato ai
Servizi di Ispezione del Lavoro i chiarimenti operativi da valere in caso di
accertate violazioni amministrative, in applicazione della legge 24 novembre
1981, n. 689. In particolare ha fornito alcune direttive riguardanti l'obbligo
di rapporto previsto dall'art. 17 della legge, al fine di modificare la prassi,
consolidatasi presso i citati Servizi, di redigere tale rapporto solo alla
scadenza dei termini fissati per il versamento della sanzione in misura ridotto
(art. 16) o per la regolarizzazione contributiva (art. 36).
Il
testo della circolare è riprodotto in calce
Al
fine di una migliore comprensione delle nuove direttive, occorre richiamare in
sintesi il quadro normativo di riferimento contenuto nella legge n. 689/1981
che ha, a suo tempo, trasformato una serie di reati in illeciti amministrativi
ed ha disciplinato la proceduta della contestazione o notificazione
dell'illecito e degli atti successivi.
L'art.
16 della legge n. 689/1981 consente al trasgressore, in caso di contestazione
di una violazione amministrativa, in luogo del pagamento della sanzione
nell'importo da determinarsi da parte dell'Autorità competente, il pagamento di
una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. Tale facoltà può essere
esercitata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
L'art.
17 stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni,
all'autorità amministrativa competente per la decisione, salvo che vi sia
connessione oggettiva con un reato la competenza è del giudice penale. Nelle
materie di spettanza statale, tale autorità è l'organo periferico del Ministero
interessato, competente nel luogo dove è stata commessa la violazione, o, in
mancanza, il Prefetto.
L'art.
18 prevede che gli interessati possono, entro il termine di 30 giorni dalla
data della contestazione o notificazione della violazione, far pervenire
all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, e
possono chiedere di essere sentiti dall'autorità medesima. Quando l'autorità
ritenga sussistente la violazione emette ordinanza-ingiunzione di pagamento
della somma dovuta per la violazione e delle spese. L'ordinanza deve essere
motivata e costituisce titolo esecutivo. Nel caso opposto, di insussistenza
della violazione, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione
davanti al Pretore, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
L'art.
36, infine, detta una particolare disciplina che esclude l'applicazione della
sanzione amministrativa in caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi e premi, qualora il pagamento delle somme dovute agli enti
previdenziali avvenga entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero se,
entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenti domanda di dilazione
all'ente previdenziale interessato. Tuttavia, in caso di presentazione di
domanda di dilazione, la sanzione si applica se il datore di lavoro omette
anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'Ente o Istituto, ovvero non
provvede al pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla comunicazione
del rigetto della domanda di dilazione.
Richiamati
in sintesi le norme di interesse, come sopra accennato il Ministero del lavoro,
con la circolare da ultimo intervenuta, ha modificato la prassi, sino al ora
seguita dagli organi che procedono all'accertamento, di redigere il rapporto
per l'Autorità competente solo alla scadenza dei termini fissati per la
regolarizzazione contributiva o per il versamento della sanzione in misura
ridotta. Al riguardo, il Ministero ritiene che ai sensi dell'art. 18 della
legge n. 689 il verbalizzante ha l'obbligo di presentare immediatamente
all'Autorità competente per la decisione il rapporto sui fatti accertati, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, a prescindere dalla
decorrenza del ricordato termine di 60 giorni previsto dall'art. 16, entro il
quale è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, o il termine di
30 giorni previsto dall'art. 36 per il pagamento dei contributi o premi omessi o
per la presentazione di domanda di dilazione.
Questa
interpretazione è dettata dall'esigenza di fornire rapidamente all'Autorità
competente a decidere in ordine alla sussistenza o meno dell'illecito la
conoscenza degli estremi dei fatti e degli elementi di prova raccolti, al fine
di esaminare gli scritti difensivi eventualmente prodotti dall'interessato e di
redigere il verbale di audizione (eventualmente richiesta) prima dello spirare
del termine dei 60 giorni entro cui è consentito il pagamento della sanzione in
misura ridotta.
In
tal modo sarà consentito all'interessato, che abbia chiesto l'audizione
personale, di cogliere subito l'orientamento dell'Amministrazione in ordine
alla sussistenza dell'illecito amministrativo, e decidere, qualora non ritenga
di proporre opposizione in sede giudiziaria, di pagare la sanzione in misura
ridotta prima della scadenza dei 60 giorni entro cui tale facoltà può essere
esercitata.
Al
fine di rendere edotta l'amministrazione dei fatti e degli elementi probatori
per i quali si è ritenuto configurabile l'illecito, il Ministero dispone che
non è sufficiente la mera trasmissione del verbale di contestazione. Il
rapporto deve consistere in un atto separato rispetto al verbale, dal quale
devono risultare i fatti avvenuti, i risultati delle indagini svolte e gli
elementi di prova raccolti.
Infine,
il Ministero chiarisce che la procedura, con le precisazioni da ultimo fornite,
deve comunque concludersi con un'ordinanza di archiviazione, anche nel caso di
intervenuta conciliazione amministrativa. In altri termini, l'autorità
competente dovrà emettere ordinanda di archiviazione non solo qualora ritenga
non sussistente la violazione, ma anche nell'ipotesi di pagamento della somma
ridotta avvenuta nel termine di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 (60
giorni), ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 36, di pagamento entro 30
giorni dalla scadenza delle somme dovute per il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
Ministero
del lavoro
Circolare
15 giugno 1998, n. 84
OGGETTO:
Art. 17, legge 24 novembre 1981, n. 689. Chiarimenti operativi.
Recentemente,
anche sulla scorta di rilievi mossi a seguito di una verifica
amministrativo-contabile del Ministero del Tesoro, è stata rilevata
l'inadeguatezza della prassi consolidatasi presso i Servizi di Ispezione del
Lavoro, di redigere il rapporto solo alla scadenza dei termini fissati per la
regolarizzazione contributiva e/o per il versamento della sanzione ridotta.
La
tesi sostenuta è che l'art. 18 della Legge 689/1981, lascia supporre che
comunque sussista per il verbalizzante l'obbligo di presentare immediatamente
rapporto, sui fatti accertati con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni all'autorità competente, a prescindere dalla decorrenza dei
termini di 60 gg. prevista dall'art. 16 legge 689/1981, entro il quale è
ammesso l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta.
Tale
interpretazione scaturisce dalla necessità di coordinare le disposizioni
contenute nell'art. 17 e nell'art. 18 della legge citata, consentendo di
attribuire un significato compiuto alla facoltà concessa agli interessati di
far pervenire, all'autorità legittimata ad emettere l'ordinanza-ingiunzione,
propri scritti difensivi, documenti e, soprattutto, di richiedere l'audizione
personale, entro trenta giorni dalla contestazione e/o notificazione
dell'illecito amministrativo.
In
tal modo si consentirà all'autorità competente di esaminare gli scritti
difensivi e di redigere il verbale di audizione, prima dello spirare del
termine di 60 giorni previsto per il pagamento della sanzione.
D'altra
parte, con detta interpretazione, sarà consentito al trasgressore di apprendere
l'orientamento dell'Amministrazione, in ordine alla sussistenza della
responsabilità per l'illecito amministrativo, favorendo, ove risulti confermata
in sede di audizione e sempre che il trasgressore non intenda proporre ricorso
per opposizione, l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento della
sanzione prima della scadenza dei 60 giorni, ove prevista.
Va
precisato, comunque, che al fine di rendere incisivo l'obbligo di inviare il
rapporto e di portare a conoscenza dell'autorità competente i fatti e gli
elementi probatori per i quali si è ritenuto configurabile un illecito
amministrativo, non può ritenersi sufficiente la sola trasmissione di una copia
del verbale di contestazione, dovendo il rapporto consistere in un atto
separato, rispetto al verbale, nel quale vengano riferiti i fatti avvenuti i
risultati delle indagini svolte, gli elementi di prova raccolti, dei quali si
dà atto con la trasmissione del rapporto stesso.
Quanto
esposto non dovrebbe, peraltro, contrastare con gli aspetti scaturenti
dall'ipotesi di pagamento della somma ridotta intervenuta nel termine di cui
all'art. 16, e in quella di cui all'art. 36, di pagamento entro 30 giorni dalla
scadenza delle somme dovute per il versamento di contributi e premi in materia
assistenziale e previdenziale.
Si
ritiene che tale principio, in seguito tradotto sotto il profilo operativo,
abbia fondamento giuridico.
Pertanto,
si ritiene che, anche ove sia intervenuta la conciliazione amministrativa ex
art. 16, la procedura debba comunque concludersi con un'ordinanza
archiviazione.
Dalle
considerazioni sopraesposte si ritiene dover pervenire alle seguenti
conclusioni in ordine al rapporto ex art. 17:
1.
se competenti a ricevere il rapporto saranno gli Istituti previdenziali, lo
stesso dovrà essere redatto ed inoltrato nei tempi tecnici successivi
all'avvenuta contestazione/notificazione dell'illecito;
2.
se competente a ricevere il rapporto sarà il Direttore della D.P.L., questi
potrà disporre i tempi tecnici e le modalità di inoltro all'Ufficio Legale.
Nessuna
valutazione, invece, potrà essere effettuata per le ipotesi per le quali non è
ammesso il pagamento delle sanzioni ridotte, i cui rapporti verranno
immediatamente inoltrati all'Ufficio Legale.
Tale
procedura si propone di evitare che il verbalizzante per errore o altro,
archivi illeciti che devono essere inoltrati al Contenzioso e di consentire al
Dirigente - grazie al nuovo filtro dell'Ufficio Legale - di gestire meglio la
propria responsabilità per evitare danni all'Erario.
Nell'ipotesi
di archiviazione per versamento nei termini della sanzione, si suggerisce
l'adozione del modello di ordinanza che si allega, avente le stesse
caratteristiche di quello informatico che sarà fornito con il pacchetto.
Tale
semplificazione, unita allo snellimento ed all'abbreviazione dei tempi di
evidenza per le pratiche ispettive, che esiteranno in rapporti subito rimessi
agli Istituti, dovrebbe consentire la gestione equilibrata dell'attività del
Contenzioso.
Con
l'ordinanza si allega anche un fac-simile di informativa (omissis) in ordine
alla quale le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di inviarla agli Enti.
L'imminente
ingresso di ulteriori nuovi incombenti in campo legale suggerisce, al fine di
evitare difficili sovrapposizioni, di attenersi alle suddette disposizioni.