SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 17 LEGGE 689/1981- CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del lavoro, con circolare 15 giugno 1998, n. 84, ha diramato ai Servizi di Ispezione del Lavoro i chiarimenti operativi da valere in caso di accertate violazioni amministrative, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare ha fornito alcune direttive riguardanti l'obbligo di rapporto previsto dall'art. 17 della legge, al fine di modificare la prassi, consolidatasi presso i citati Servizi, di redigere tale rapporto solo alla scadenza dei termini fissati per il versamento della sanzione in misura ridotto (art. 16) o per la regolarizzazione contributiva (art. 36).

 

Il testo della circolare è riprodotto in calce

 

Al fine di una migliore comprensione delle nuove direttive, occorre richiamare in sintesi il quadro normativo di riferimento contenuto nella legge n. 689/1981 che ha, a suo tempo, trasformato una serie di reati in illeciti amministrativi ed ha disciplinato la proceduta della contestazione o notificazione dell'illecito e degli atti successivi.

L'art. 16 della legge n. 689/1981 consente al trasgressore, in caso di contestazione di una violazione amministrativa, in luogo del pagamento della sanzione nell'importo da determinarsi da parte dell'Autorità competente, il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. Tale facoltà può essere esercitata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L'art. 17 stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, all'autorità amministrativa competente per la decisione, salvo che vi sia connessione oggettiva con un reato la competenza è del giudice penale. Nelle materie di spettanza statale, tale autorità è l'organo periferico del Ministero interessato, competente nel luogo dove è stata commessa la violazione, o, in mancanza, il Prefetto.

L'art. 18 prevede che gli interessati possono, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dall'autorità medesima. Quando l'autorità ritenga sussistente la violazione emette ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione e delle spese. L'ordinanza deve essere motivata e costituisce titolo esecutivo. Nel caso opposto, di insussistenza della violazione, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

L'art. 36, infine, detta una particolare disciplina che esclude l'applicazione della sanzione amministrativa in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi, qualora il pagamento delle somme dovute agli enti previdenziali avvenga entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenti domanda di dilazione all'ente previdenziale interessato. Tuttavia, in caso di presentazione di domanda di dilazione, la sanzione si applica se il datore di lavoro omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'Ente o Istituto, ovvero non provvede al pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Richiamati in sintesi le norme di interesse, come sopra accennato il Ministero del lavoro, con la circolare da ultimo intervenuta, ha modificato la prassi, sino al ora seguita dagli organi che procedono all'accertamento, di redigere il rapporto per l'Autorità competente solo alla scadenza dei termini fissati per la regolarizzazione contributiva o per il versamento della sanzione in misura ridotta. Al riguardo, il Ministero ritiene che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 il verbalizzante ha l'obbligo di presentare immediatamente all'Autorità competente per la decisione il rapporto sui fatti accertati, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, a prescindere dalla decorrenza del ricordato termine di 60 giorni previsto dall'art. 16, entro il quale è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, o il termine di 30 giorni previsto dall'art. 36 per il pagamento dei contributi o premi omessi o per la presentazione di domanda di dilazione.

Questa interpretazione è dettata dall'esigenza di fornire rapidamente all'Autorità competente a decidere in ordine alla sussistenza o meno dell'illecito la conoscenza degli estremi dei fatti e degli elementi di prova raccolti, al fine di esaminare gli scritti difensivi eventualmente prodotti dall'interessato e di redigere il verbale di audizione (eventualmente richiesta) prima dello spirare del termine dei 60 giorni entro cui è consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta.

In tal modo sarà consentito all'interessato, che abbia chiesto l'audizione personale, di cogliere subito l'orientamento dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza dell'illecito amministrativo, e decidere, qualora non ritenga di proporre opposizione in sede giudiziaria, di pagare la sanzione in misura ridotta prima della scadenza dei 60 giorni entro cui tale facoltà può essere esercitata.

Al fine di rendere edotta l'amministrazione dei fatti e degli elementi probatori per i quali si è ritenuto configurabile l'illecito, il Ministero dispone che non è sufficiente la mera trasmissione del verbale di contestazione. Il rapporto deve consistere in un atto separato rispetto al verbale, dal quale devono risultare i fatti avvenuti, i risultati delle indagini svolte e gli elementi di prova raccolti.

Infine, il Ministero chiarisce che la procedura, con le precisazioni da ultimo fornite, deve comunque concludersi con un'ordinanza di archiviazione, anche nel caso di intervenuta conciliazione amministrativa. In altri termini, l'autorità competente dovrà emettere ordinanda di archiviazione non solo qualora ritenga non sussistente la violazione, ma anche nell'ipotesi di pagamento della somma ridotta avvenuta nel termine di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 (60 giorni), ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 36, di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza delle somme dovute per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

Ministero del lavoro

Circolare 15 giugno 1998, n. 84

 

OGGETTO: Art. 17, legge 24 novembre 1981, n. 689. Chiarimenti operativi.

Recentemente, anche sulla scorta di rilievi mossi a seguito di una verifica amministrativo-contabile del Ministero del Tesoro, è stata rilevata l'inadeguatezza della prassi consolidatasi presso i Servizi di Ispezione del Lavoro, di redigere il rapporto solo alla scadenza dei termini fissati per la regolarizzazione contributiva e/o per il versamento della sanzione ridotta.

La tesi sostenuta è che l'art. 18 della Legge 689/1981, lascia supporre che comunque sussista per il verbalizzante l'obbligo di presentare immediatamente rapporto, sui fatti accertati con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni all'autorità competente, a prescindere dalla decorrenza dei termini di 60 gg. prevista dall'art. 16 legge 689/1981, entro il quale è ammesso l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta.

Tale interpretazione scaturisce dalla necessità di coordinare le disposizioni contenute nell'art. 17 e nell'art. 18 della legge citata, consentendo di attribuire un significato compiuto alla facoltà concessa agli interessati di far pervenire, all'autorità legittimata ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, propri scritti difensivi, documenti e, soprattutto, di richiedere l'audizione personale, entro trenta giorni dalla contestazione e/o notificazione dell'illecito amministrativo.

In tal modo si consentirà all'autorità competente di esaminare gli scritti difensivi e di redigere il verbale di audizione, prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per il pagamento della sanzione.

D'altra parte, con detta interpretazione, sarà consentito al trasgressore di apprendere l'orientamento dell'Amministrazione, in ordine alla sussistenza della responsabilità per l'illecito amministrativo, favorendo, ove risulti confermata in sede di audizione e sempre che il trasgressore non intenda proporre ricorso per opposizione, l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento della sanzione prima della scadenza dei 60 giorni, ove prevista.

Va precisato, comunque, che al fine di rendere incisivo l'obbligo di inviare il rapporto e di portare a conoscenza dell'autorità competente i fatti e gli elementi probatori per i quali si è ritenuto configurabile un illecito amministrativo, non può ritenersi sufficiente la sola trasmissione di una copia del verbale di contestazione, dovendo il rapporto consistere in un atto separato, rispetto al verbale, nel quale vengano riferiti i fatti avvenuti i risultati delle indagini svolte, gli elementi di prova raccolti, dei quali si dà atto con la trasmissione del rapporto stesso.

Quanto esposto non dovrebbe, peraltro, contrastare con gli aspetti scaturenti dall'ipotesi di pagamento della somma ridotta intervenuta nel termine di cui all'art. 16, e in quella di cui all'art. 36, di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza delle somme dovute per il versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale.

Si ritiene che tale principio, in seguito tradotto sotto il profilo operativo, abbia fondamento giuridico.

Pertanto, si ritiene che, anche ove sia intervenuta la conciliazione amministrativa ex art. 16, la procedura debba comunque concludersi con un'ordinanza archiviazione.

Dalle considerazioni sopraesposte si ritiene dover pervenire alle seguenti conclusioni in ordine al rapporto ex art. 17:

1. se competenti a ricevere il rapporto saranno gli Istituti previdenziali, lo stesso dovrà essere redatto ed inoltrato nei tempi tecnici successivi all'avvenuta contestazione/notificazione dell'illecito;

2. se competente a ricevere il rapporto sarà il Direttore della D.P.L., questi potrà disporre i tempi tecnici e le modalità di inoltro all'Ufficio Legale.

Nessuna valutazione, invece, potrà essere effettuata per le ipotesi per le quali non è ammesso il pagamento delle sanzioni ridotte, i cui rapporti verranno immediatamente inoltrati all'Ufficio Legale.

Tale procedura si propone di evitare che il verbalizzante per errore o altro, archivi illeciti che devono essere inoltrati al Contenzioso e di consentire al Dirigente - grazie al nuovo filtro dell'Ufficio Legale - di gestire meglio la propria responsabilità per evitare danni all'Erario.

Nell'ipotesi di archiviazione per versamento nei termini della sanzione, si suggerisce l'adozione del modello di ordinanza che si allega, avente le stesse caratteristiche di quello informatico che sarà fornito con il pacchetto.

Tale semplificazione, unita allo snellimento ed all'abbreviazione dei tempi di evidenza per le pratiche ispettive, che esiteranno in rapporti subito rimessi agli Istituti, dovrebbe consentire la gestione equilibrata dell'attività del Contenzioso.

Con l'ordinanza si allega anche un fac-simile di informativa (omissis) in ordine alla quale le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di inviarla agli Enti.

L'imminente ingresso di ulteriori nuovi incombenti in campo legale suggerisce, al fine di evitare difficili sovrapposizioni, di attenersi alle suddette disposizioni.