RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D. LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - D.M. 17 NOVEMBRE 2005 - NOTA INAIL N. 1481/2006

 

L’Inail con nota n. 1481/2006 rende noto che, in caso di assunzioni di lavoratrici con contratto d’inserimento, le imprese possono usufruire dello sgravio contributivo del premio in misura pari al 25%.

Il principio generale prevede che il beneficio di cui sopra spetta alle imprese che stipulino contratti di inserimento con donne residenti in tutte le aree dello Stato, in quanto, nelle medesime, ex art. 1 del D.M. 17 novembre 2005, è stato rilevato che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% di quello maschile e/o, in alternativa, il tasso di disoccupazione femminile è superiore del 10% rispetto a quello maschile.

Successivamente, la nota, che richiama la precedente circolare n. 32 del 26 giugno 2006, dopo aver precisato che le agevolazioni superiori al 25% spettano per le assunzioni di donne residenti in aree particolarmente svantaggiate, detta le condizioni  per conseguire il beneficio di cui trattasi.

È necessario che l’attività lavorativa venga svolta all’interno delle seguenti aree: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e in alcuni comuni del Lazio, da donne residenti nelle stesse zone.

Quanto alle maggiori agevolazioni in termini percentuali, l’art. 5 del regolamento Ce n. 2204/02 della Commissione del 12 dicembre 2002 stabilisce che queste non possono superare il 50%, 60% se trattasi di disabile, del costo salariale annuo del lavoratore assunto; l’assunzione con contratto d’inserimento, inoltre, deve determinare un incremento netto del personale dipendente, oppure il posto occupato deve essere conseguente a  dimissioni volontarie, pensionamento per il raggiungimento dei limiti di età, riduzione dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non licenziamento per riduzione del personale.

Infine, tra le condizioni generali, la nota ricorda che tale contratto deve avere una durata pari ad almeno dodici mesi e che tale assunzione non consente di beneficiare dell’altro incentivo, non potendosi sotto inquadrare fino a due livelli le lavoratrici assunte, al contrario degli altri contratti d’inserimento.