RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D. LGS 276/2003 -
CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - D.M.
17 NOVEMBRE 2005 - NOTA INAIL N. 1481/2006
L’Inail con nota n.
1481/2006 rende noto che, in caso di assunzioni di lavoratrici con contratto
d’inserimento, le imprese possono usufruire dello sgravio contributivo del
premio in misura pari al 25%.
Il principio generale
prevede che il beneficio di cui sopra spetta alle imprese che stipulino
contratti di inserimento con donne residenti in tutte le aree dello Stato, in
quanto, nelle medesime, ex art. 1 del D.M. 17 novembre 2005, è stato rilevato
che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% di quello maschile
e/o, in alternativa, il tasso di disoccupazione femminile è superiore del 10%
rispetto a quello maschile.
Successivamente, la nota,
che richiama la precedente circolare n. 32 del 26 giugno 2006, dopo aver
precisato che le agevolazioni superiori al 25% spettano per le assunzioni di
donne residenti in aree particolarmente svantaggiate, detta le condizioni per conseguire il
beneficio di cui trattasi.
È necessario che l’attività
lavorativa venga svolta all’interno delle seguenti
aree: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e in
alcuni comuni del Lazio, da donne residenti nelle stesse zone.
Quanto alle maggiori
agevolazioni in termini percentuali, l’art. 5 del regolamento Ce n. 2204/02
della Commissione del 12 dicembre 2002 stabilisce che queste non possono
superare il 50%, 60% se trattasi di disabile, del costo salariale annuo del
lavoratore assunto; l’assunzione con contratto d’inserimento, inoltre, deve
determinare un incremento netto del personale dipendente, oppure il posto
occupato deve essere conseguente a dimissioni volontarie, pensionamento
per il raggiungimento dei limiti di età, riduzione dell’orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa e non licenziamento per riduzione del personale.
Infine, tra le condizioni
generali, la nota ricorda che tale contratto deve avere una durata pari ad
almeno dodici mesi e che tale assunzione non consente di beneficiare dell’altro
incentivo, non potendosi sotto inquadrare fino a due livelli le lavoratrici
assunte, al contrario degli altri contratti d’inserimento.