ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA - LIBERO INGRESSO IN
ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
NELL’EDILIZIA - PRIMI CHIARIMENTI
Con le circolari n. 2 e n.
3, rispettivamente del 28 dicembre 2006 e del 3 gennaio 2007, emanate
congiuntamente dai Ministeri degli Interni e della Solidarietà Sociale sono
state impartite le prime istruzioni operative conseguenti all’ingresso
nell’Unione Europea della Romania e della Bulgaria a decorrere dal 1° gennaio
2007.
Dal tale
data per i cittadini rumeni e
bulgari si applica la normativa prevista dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54,
Testo Unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea, e non trova più applicazione per tali cittadini la
normativa in materia di immigrazione di stranieri c.d. extracomunitari,
contenuta nel D.Lgs. n. 286/1998.
I Ministeri con le richiamate circolari hanno precisato che vi è un immediata
apertura del mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari che intendano
svolgere attività di lavoro subordinato, tra gli altri, nel settore edile.
Pertanto dal 1° gennaio 2007
i datori di lavoro del settore edile che intendano
assumere lavoratori subordinati di tali nazionalità dovranno rispettare i soli
adempimenti previsti per l’assunzione dei cittadini italiani effettuando le
ordinarie comunicazioni ai centri per l’impiego ed ai competenti Enti
previdenziali ed assistenziali, nonché alla Cassa Edile competente.
I cittadini neocomunitari,
ai sensi del D.P.R. n. 54/2002, sono, invece, tenuti a richiedere la carta di
soggiorno, per i soggiorni di durata superiore a tre mesi. La domanda per il
rilascio della carta di soggiorno deve essere presentata, entro tre mesi
dall’ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l’interessato si trova, direttamente o tramite gli uffici postali
abilitati, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell’interno. Alla domanda tra gli altri documenti deve essere allegata per i
lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione
del datore di lavoro.
La carta di soggiorno è
rilasciata entro centoventi giorni dalla richiesta. L’interessato può dimorare
provvisoriamente sul territorio, fino a quando non
intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. La carta di
soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio italiano, ha una durata
di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno.
Conseguentemente all’entrata
nell’Unione europea dei due richiamati paesi, non è più necessario per tali cittadini
richiedere il ricongiungimento familiare per i propri congiunti.
Infine è stato sottolineato
che è privo di limitazioni il lavoro autonomo.