FINANZIARIA 2007 - DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO - PRIMA NOTA ILLUSTRATIVA

 

La Legge Finanziaria per il 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, ha introdotto numerose novità in materia di lavoro. Nel far riserva di illustrare compiutamente le nuove disposizioni dettate dalla legge in parola, anche alla luce delle necessarie istruzioni operative che saranno impartite dai competenti Enti, si fornisce qui di seguito una prima e schematica informativa relativamente ad alcuni argomenti di particolare interesse.

 

1) Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

La legge finanziaria sostituisce il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.

Inoltre, è modificato il comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, e si è aggiunto il comma 3-bis. Ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL.

 

2) Inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro,  di legislazione sociale e di tenuta ed esibizione dei libri matricola e paga

Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, sono quintuplicati.

Inoltre, per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri paga e matricola si prevede una sanzione amministrativa da 4.000 a euro 12.000 (i precedenti importi erano da 25 a euro 154). Per questa violazione viene espressamente esclusa la procedura della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/04.

 

A questo proposito si sottolinea che la previsione della Finanziaria non ha modificato la disciplina vigente in tema di tenuta dei libri paga e matricola. Pertanto in materia nulla è mutato salvo che le sanzioni per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione sono state sensibilmente innalzate.

 

3) Comunicazioni ai Centri per l’impiego

La Finanziaria modifica profondamente la vigente disciplina in materia di comunicazioni da effettuare al Centro per l’impiego territorialmente competente in caso di instaurazione o di variazione del rapporto di lavoro. Sulla materia è gia intervenuto anche il Ministero del Lavoro con circolare n. 13 del 4 gennaio 2007.

Alla luce delle indicazioni fornite dal dicastero di seguito si riportano le principali novità introdotte.

 

Instaurazione dei rapporti

a)       Obbligo di comunicazione anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro

E’ confermato il meccanismo, già in vigore per il settore edile, della comunicazione da effettuarsi il giorno prima della instaurazione del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2006). Tale meccanismo, dal 1° gennaio 2007, viene esteso a tutti i settori produttivi.

 

b) Rapporti oggetto della comunicazione

L’obbligo riguarda l’instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile alle seguenti tipologie:

-  lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista, apprendistato, inserimento);

-  lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003);

-  socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142);

-  associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).

 

Variazione

A seguito delle disposizioni in commento al Centro per l’impiego vanno comunicate le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a)   trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;

b)   proroga del termine inizialmente fissato;

c)   trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

d)   trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

e)   trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

f)    trasferimento del lavoratore;

g)   distacco del lavoratore;

h)  modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

i)    trasferimento d’azienda o di ramo di essa.

Benché manchi una esplicita previsione si ritiene che in via interpretativa l’obbligo di comunicazione sussista anche per l’ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento (ex art. 54, D.Lgs. n. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato, stante l’assimilazione di tale contratto con il contratto a termine.

Nulla è modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione, che deve avvenire entro cinque giorni.

 

Particolarità per il settore edile

Nel caso dell’edilizia, il Ministero del Lavoro con la circolare prot. 13/2007 ha chiarito che, poiché il cantiere mobile è una vera e propria unità produttiva, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego competente per il comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo.

Le comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere.

 

Infine si segnala che è stato soppresso l’art. 19, comma 5, del D.lgs n. 276/03 che, in caso di omissione degli obblighi di comunicazione, consentiva al datore di lavoro il pagamento di una sanzione ridotta qualora l’adempimento avvenisse spontaneamente entro cinque giorni dall’omissione.

 

4) Assunzione di lavoratori extracomunitari

Dal 1 gennaio 2007 la finanziaria ha previsto che non è più necessario comunicare alla Questura o all’Autorità locale di pubblica sicurezza l’assunzione di un lavoratore extra comunitario o apolide entro 48 ore.

 

5) Età minima per l’assunzione

Viene resa obbligatoria dall’anno scolastico 2007 - 2008 l’istruzione impartita per almeno dieci anni, per conseguire un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata dagli attuali quindi a sedici anni.

 

6) Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende anche con meno di 15 dipendenti

E’ disposta la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine utile per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti.

 

7) La stabilizzazione di co.co.co.

Ai committenti che hanno instaurato rapporti di co.co.co considerati a rischio, perché privi degli elementi che ne provano il carattere autonomo (ad esempio il progetto), la Finanziaria offre la possibilità di una sanatoria attraverso la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi.

La procedura per stabilizzare tali rapporti é subordinata alla stipula entro il 30 aprile 2007 di un accordo aziendale con la RSU o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative.

Per rendere efficace la procedura e sanare il pregresso, eliminando il rischio di future rivendicazioni retributive, contributive e risarcitorie, le parti dovranno sottoscrivere davanti alle apposite Commissioni del Lavoro atti di conciliazione individuali ai sensi degli articoli 410 e 411, codice di procedura civile.

La seconda fase della regolarizzazione prevede invece il versamento all’INPS Gestione Separata di un contributo straordinario integrativo pari al 50% della contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto per ogni singolo lavoratore, di cui 1/3 andrà versato immediatamente, mentre la restante parte suddivisa in 36 rate mensili.

La definizione agevolata potrà essere utilizzata anche da aziende già destinatarie di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi, a condizione che nell’accordo di stabilizzazione siano ricompresi anche i lavoratori con caratteristiche simili ai lavoratori che sono stati accertati in sede di ispezione.

 

8) Documento unico di regolarità contributiva

A decorrere dal 1° luglio 2007, è previsto che il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

In attesa di una compiuta rivisitazione dell’istituto, sono per il momento fatte salve le certificazioni di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.