FINANZIARIA 2007 - DISPOSIZIONI DI
INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO - PRIMA NOTA ILLUSTRATIVA
1) Responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore
La legge finanziaria sostituisce il comma 2 dell’art.
29 del D.Lgs. n. 276/2003,
stabilendo che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto,
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi
previdenziali dovuti.
Inoltre, è modificato il comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, e si è
aggiunto il comma 3-bis. Ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato dall’INAIL.
2) Inasprimento delle sanzioni
amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di tenuta ed
esibizione dei libri matricola e paga
Gli importi delle sanzioni amministrative in materia
di lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro,
entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, sono quintuplicati.
Inoltre, per l’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri paga e matricola si prevede una sanzione amministrativa da
A questo proposito si sottolinea che la previsione
della Finanziaria non ha modificato la disciplina vigente in tema di tenuta dei
libri paga e matricola. Pertanto in materia nulla è mutato salvo che le
sanzioni per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione sono state
sensibilmente innalzate.
3) Comunicazioni ai Centri per
l’impiego
Alla luce delle indicazioni fornite dal dicastero di
seguito si riportano le principali novità introdotte.
Instaurazione dei rapporti
a)
Obbligo
di comunicazione anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro
E’ confermato il meccanismo, già in vigore per il
settore edile, della comunicazione da effettuarsi il
giorno prima della instaurazione del rapporto di lavoro, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione (cfr.
suppl. n. 4 al Not. n. 7/2006). Tale meccanismo, dal 1° gennaio 2007, viene esteso a tutti i settori produttivi.
b) Rapporti oggetto della comunicazione
L’obbligo riguarda l’instaurazione di un qualsiasi
rapporto di lavoro riconducibile alle seguenti tipologie:
- lavoro
subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le
tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario
ridotto, a causa mista, apprendistato, inserimento);
- lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di
commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art.
61, co. 1 del d.lgs. n.
276/2003);
- socio
lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3
aprile 2001, n. 142);
- associazione
in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).
Variazione
A seguito delle disposizioni in commento al Centro
per l’impiego vanno comunicate le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
b) proroga del termine inizialmente fissato;
c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
f) trasferimento del lavoratore;
g) distacco del lavoratore;
h) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
i) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
Benché manchi una esplicita
previsione si ritiene che in via interpretativa l’obbligo di comunicazione
sussista anche per l’ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento (ex
art. 54, D.Lgs. n. 276/2003)
in contratto a tempo indeterminato, stante l’assimilazione di tale contratto
con il contratto a termine.
Nulla è modificato in ordine al termine ed alle
modalità di comunicazione, che deve avvenire entro cinque giorni.
Particolarità per il settore edile
Nel caso dell’edilizia, il Ministero del Lavoro con
la circolare prot. 13/2007 ha chiarito che, poiché il
cantiere mobile è una vera e propria unità produttiva, il datore di lavoro
comunicherà l’assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego competente per
il comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a nulla
rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo.
Le comunicazioni modificative dovranno riguardare
esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del
cantiere.
Infine si segnala che è stato soppresso l’art. 19, comma 5, del D.lgs n.
276/03 che, in caso di omissione degli obblighi di comunicazione, consentiva al
datore di lavoro il pagamento di una sanzione ridotta qualora l’adempimento
avvenisse spontaneamente entro cinque giorni dall’omissione.
4) Assunzione di lavoratori
extracomunitari
Dal 1 gennaio 2007 la finanziaria ha previsto che non
è più necessario comunicare alla Questura o
all’Autorità locale di pubblica sicurezza l’assunzione di un lavoratore extra
comunitario o apolide entro 48 ore.
5) Età minima per l’assunzione
Viene resa obbligatoria dall’anno scolastico 2007 - 2008
l’istruzione impartita per almeno dieci anni, per conseguire un titolo di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il
diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata dagli attuali quindi a sedici anni.
6) Iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende anche
con meno di 15 dipendenti
E’ disposta la proroga fino al 31 dicembre 2007 del
termine utile per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano
anche meno di quindici dipendenti.
7) La stabilizzazione di co.co.co.
Ai committenti che hanno instaurato rapporti di co.co.co considerati a rischio, perché privi degli elementi
che ne provano il carattere autonomo (ad esempio il progetto),
La procedura per stabilizzare tali rapporti é
subordinata alla stipula entro il 30 aprile 2007 di un accordo aziendale con
Per rendere efficace la procedura e sanare il
pregresso, eliminando il rischio di future rivendicazioni retributive,
contributive e risarcitorie, le parti dovranno
sottoscrivere davanti alle apposite Commissioni del Lavoro
atti di conciliazione individuali ai sensi degli articoli 410 e 411,
codice di procedura civile.
La seconda fase della regolarizzazione prevede invece
il versamento all’INPS Gestione Separata di un contributo straordinario
integrativo pari al 50% della contribuzione a carico del committente per il
periodo di vigenza del contratto per ogni singolo lavoratore, di cui 1/3 andrà versato immediatamente, mentre la restante
parte suddivisa in 36 rate mensili.
La definizione agevolata potrà essere utilizzata
anche da aziende già destinatarie di provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali non definitivi, a condizione che nell’accordo di
stabilizzazione siano ricompresi
anche i lavoratori con caratteristiche simili ai lavoratori che sono stati
accertati in sede di ispezione.
8) Documento unico di regolarità
contributiva
A decorrere dal 1° luglio 2007, è previsto che il
riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa
in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso, da parte
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
In attesa di una compiuta rivisitazione dell’istituto,
sono per il momento fatte salve le certificazioni di regolarità contributiva
nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.