PROCEDIMENTO
PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA NELLA FINANZIARIA 1997
Si
riepilogano qui di seguito le principali novità, seguendo il testo dell'art. 4
legge 493/93 come modificato dell'art. 2, 60º comma della legge 23/12/1996 n.
662, contenute nella finanziaria per il 1997 in materia di procedimento per
l'attività edilizia.
Art.
4, 2º comma
Porta
da 200.000 a 100.000 abitanti la soglia oltre la quale vengono raddoppiati i
tempi assegnati ai comuni per l'istruttoria dell'istanza di concessione
edilizia, fino alla proposta motivata di provvedimento da parte del
responsabile del procedimento ed all'espressione del parere da parte della
commissione edilizia.
Art.
4, 6º comma
È
stato rimosso il divieto di sentire la commissione edilizia da parte del
commissario ad acta regionale nella fase di adozione del "provvedimento
che ha i medesimi effetti della concessione edilizia".
Art.
4, 7º e 8º comma
La
nuova formulazione di questi comma, valutata in relazione alle mancate
abrogazioni ed alla facoltatività della presentazione della dichiarazione di
inizio attività rispetto agli alternativi procedimenti di concessione o
autorizzazione, svuota quasi del tutto l'intento, sempre dichiarato e mai
perseguito, di concreto snellimento delle procedure edilizie.
Dall'elenco
degli interventi consentiti con denuncia di inizio attività sono stati
cancellati quelli sottoindicati, che tornano quindi al regime previgente:
-
Opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di
cave e torbiere.
Occupazioni
di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero.
-
Mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate
nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
-
Le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.
Nella
tipologia relativa agli impianti tecnologici è stata soppressa l'espressione:
"al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici", con una evidente ulteriore contrazione della fattispecie.
La
presentazione della dichiarazione di inizio attività non è più ammessa, neppure
in presenza di specifico assenso da parte delle amministrazioni competenti, per
gli interventi su immobili assoggettati ai seguenti vincoli: - legge 1089/39
(cose di interesse storico e artistico); - 1497/39 (bellezze naturali); -
394/91 (aree protette); - art. 1/bis della 431/85 (piani paesistici regionali);
- 183/89 (difesa del suolo).
Non
è consentita altresì per gli immobili ricompresi in zona "A" (centro
storico) e per quelli "assoggettati dagli strumenti urbanistici a
discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche,
storico-architettoniche e storico-testimoniali".
Art.
4, 13º comma
Dal
regime sanzionatorio speciale in ambito di denuncia di inizio attività è stato
rimosso il riferimento alle "difformità dagli strumenti urbanistici
adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante
normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia". Si conferma perciò,
nelle sole condizioni di ammissibilità della procedura, la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere in assenza o in difformità della d.i.a. e mai
inferiore a un milione di lire.
Art.
4, 14º comma
Tengono
luogo della concessione o dell'autorizzazione edilizia, agli effetti dei
controlli, della commerciabilità degli immobili ecc., la copia della denuncia e
dei relativi allegati, con il protocollo del comune.
Art.
4, 15º comma
Definisce
in modo più chiaro e puntuale il controllo affidato agli uffici comunali ed i
conseguenti provvedimenti del sindaco. Meritano di essere rimarcati due
aspetti: 1) La possibilità di integrare e adeguare le denunce, e quindi
l'obbligo di tempestività nei controlli comunali; 2) La delicata posizione del
professionista abilitato in relazione alle potenziali "false
attestazioni"
Art.
4, 16º comma
La
valenza di concessione edilizia attribuita alla deliberazione di approvazione
del progetto di opera pubblica è stata conservata soltanto per l'ambito
comunale ed è stata rimossa per le province e le comunità montane. Per questi
enti si torna quindi al procedimento edilizio delineato per gli interventi
privati.
Art.
4, 19º comma
Vengono
applicati i diritti di segreteria, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di
Lire 150.000, anche sulla denuncia di inizio attività
Art.
14, 20º comma
È
stato completamente riscritto l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 47/85,
relativo alla disciplina regionale dei cambi di destinazione d'uso, con o senza
opere edilizie.