INPS - LEGGE
FINANZIARIA 2007 - NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - NOVITA’ A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2007
La legge finanziaria per il
Le modifiche riguardano la
contribuzione dovuta: al fondo pensioni lavoratori dipendenti (I.V.S.); alla gestione separata; per gli apprendisti; per
alcune tipologie di assunzioni agevolate.
Si fornisce qui di seguito una prima informativa
relativamente alle citate nuove disposizioni.
Contribuzione dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti - Fondo I.V.S.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva
a carico del lavoratore di finanziamento del fondo pensioni I.V.S. è aumentata dello 0,30%.
Conseguentemente, dalla predetta data del 1° gennaio 2007,
la contribuzione complessiva posta a carico del lavoratore risulta essere:
-
per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti: 9,19% della retribuzione
imponibile;
-
per le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti: 9,49% della
retribuzione imponibile (9,19% +0,30% per C.I.G.
Straordinaria)
La contribuzione a carico del datore di lavoro invece non è
stata modificata.
Contribuzione dovuta alla Gestione
Separata (lavoratori parasubordinati ed associati in partecipazione)
Come evidenziato anche dall’Inps
con la circolare n. 7 del 11 gennaio 2007, la finanziaria ha previsto, con
decorrenza 1°gennaio 2007, che gli iscritti alla Gestione Separata possono
essere suddivisi ai fini contributivi in due sole categorie:
a)
iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche
obbligatorie, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del
23,50% (23,00 aliquota I.V.S. più 0,50 di aliquota
aggiuntiva per contribuzione maternità, assegni
nucleo familiare e malattia spedalizzata);
b)
pensionati o iscritti ad
altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata
nella misura del 16,00%.
Per quanto attiene gli associati in partecipazione l’Inps precisa che a tali soggetti si applica una delle
aliquote sopra richiamate per le altre categorie di lavoratori iscritti alla
gestione separata, a seconda che l’associato sia o meno
iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Infine circa la ripartizione dell’onere contributivo
l’Istituto precisa che nulla è modificato rispetto alla vigente disciplina
stabilita. Detta ripartizione si ricorda è stabilita:
- per i collaboratori ed i committenti nella misura di un terzo a carico
del collaboratore e per due terzi a carico del committente;
- per gli associati in partecipazione nella misura del 55% a carico
dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Le aliquote
viste si applicano sui redditi percepiti dagli iscritti alla Gestione Separata
sino al limite del massimale che l’Inps comunicherà
successivamente e per il quale, quindi, vale la riserva di prossime
indicazioni.
Contribuzione per gli apprendisti
La legge ha modificato, con decorrenza 1° gennaio
2007, la quota della contribuzione a carico delle imprese dovuta per gli
apprendisti. L’Inps, con circolare n. 22 del 23
gennaio
Dal 1° gennaio 2007 la quota a carico del datore di lavoro
per gli apprendisti è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali e
precisamente:
a) imprese
che occupano sino a 9 addetti
l’aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro è fissata nella misura dell’1,5% della retribuzione imponibile
per il primo anno di vigenza del contratto, del 3% della retribuzione
imponibile per il secondo anno, e del 10% della retribuzione imponibile per il
terzo anno e successivi;
b) imprese che occupano oltre 9 addetti
la contribuzione a carico dei datori
di lavoro per gli apprendisti è fissata nella misura del 10% della retribuzione
imponibile fin dall’inizio e per tutta la durata del contratto di
apprendistato.
Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le
aliquote ridotte (1,5% e 3%) non troveranno più applicazione, a prescindere
dalla dimensione aziendale.
Si ricorda che la quota dovuta dall’apprendista, per effetto
dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico della generalità dei
lavoratori dipendenti di cui si è detto, è fissata nella misura del 5,84% dal
1° gennaio 2007.
Pertanto, da gennaio 2007 scompare
la distinzione tra apprendisti con e senza INAIL. In entrambi i casi l’aliquota
contributiva è quella sopra vista.
La finanziaria ha esteso anche agli apprendisti il
riconoscimento della indennità di malattia a carico Inps,
Peraltro, in attesa dei preannunciati provvedimenti
attuativi, le imprese continueranno ad operare come in passato. Si formula
riserva di ritornare sull’argomento alla luce degli attesi provvedimenti.
Criteri per il calcolo dei dipendenti.
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino od
oltre 9 addetti) si deve far riferimento:
- per
le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2007, al momento di costituzione
dei singoli rapporti di apprendistato;
- per
le assunzioni precedenti (operate, cioè, entro il 31 dicembre 2006), alla
media degli occupati dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (impiegati,
operai, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es.
per gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é
stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato
quest’ultimo.
I dipendenti a tempo parziale devono essere calcolati
proporzionalmente alla quota di orario effettivamente svolto in relazione
all'orario stabilito dal vigente CCNL. In altre parole, il calcolo va
effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time in atto nell'azienda,
e dividendo il risultato ottenuto per il numero delle ore lavorative ordinarie
praticate in azienda, in base al contratto collettivo di lavoro (40 ore). Le
frazioni superiori allo 0,50% vanno arrotondate all'unità.
Non vanno computati al fine delle verifica
del requisito occupazionale:
- gli apprendisti;
- i lavoratori
assunti con contratto di inserimento e reinserimento ex D.lgs.
n. 276/2003;
- i lavoratori
assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i
lavoratori delle agenzie di somministrazione (che pertanto non vanno computati
nell’organico dell’impresa utilizzatrice).
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a
tempo determinato, con periodi inferiori all’anno
devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il
requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale
complessivamente considerata e che le aliquote ridotte (1,5% per il primo e 3%
per il secondo anno) sono mantenute anche se, nel
corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il
superamento del previsto limite delle nove unità.
Modalità di compilazione del mod.
DM10/2
Dal 1° gennaio 2007 per l’esposizione degli apprendisti sul
modello DM10/2 non si dovranno più utilizzare i righi 20 e 21 ma nuovi codici
alfanumerici composti da 4 caratteri dove:
- il primo carattere è
sempre “
- il secondo carattere
varia a seconda della tipologia del rapporto di
apprendistato. Più precisamente tale carattere deve essere uno dei seguenti:
Codice |
Tipologia dei soggetti ammessi ai
contratti di apprendistato |
A |
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione |
B |
Apprendistato professionalizzante |
C |
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione |
D |
Apprendistato
ex lege n 196/97 |
K |
Apprendisti
occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori |
- il terzo carattere individua
la misura dell’aliquota dovuta. Più precisamente tale carattere deve essere uno
dei seguenti:
Misura aliquota |
Codice |
10% |
0 |
1,5% |
1 |
3% |
2 |
- il
quarto carattere potrà essere “
A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
lavoratore
con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che
ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti: modalità di esposizione sul
DM10/2 durante il primo anno di vigenza del contratto: codice 5B10.
Ai fini della compilazione del
DM10/2, i datori di lavoro dovranno riportare :
- nel campo “n. dipendenti”, il numero dei soggetti interessati
con i codici sopra descritti;
- nei campi “n. giornate” (ore per i part
time) e “retribuzioni”, le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete
modalità;
- nel campo “somme a debito”, l’ammontare della
contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota
apprendista).
Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno il <Codice
Qualifica>5(Apprendista), nell’Elemento <Denuncia Individuale>. Il
<Codice Qualifica> 4 non dovrà essere più utilizzato.
Contribuzione per le assunzioni
agevolate.
Nelle tipologie di rapporti di lavoro di seguito indicate,
dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è
quella prevista per il caso di contratto di apprendistato, e cioè il 10%. Tra
queste rientrano, come si dirà, anche le trasformazioni di contratti di
apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le principali assunzioni agevolate che scontano la aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella
nuova misura del 10% sono:
a)
trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987);
b)
assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di
qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);
c)
assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine
trasformato di lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n.
223/1991);
d)
assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine
trasformato di lavoratori in mobilità ex lege n.
52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola
mobilità”);
e)
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da
almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3,
legge n. 236/1993);
f)
assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento,
per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni);
Restano invece esclusi dall’applicazione della disposizione
in commento, e dunque continuano a scontare l’aliquota contributiva nella
misura in vigore al 31 dicembre 2006:
a) i rapporti agevolati per i quali
la misura della contribuzione è ridotta, tra cui rientrano:
- cassaintegrati o disoccupati da oltre
24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord
(art. 8, c. 9, legge 407/1990);
- contratti di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;
- diversamente abili per i quali la legge prevede - per un periodo massimo di 8
anni - la fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali (legge 68/1999).
b) i rapporti agevolati in cui non è
previsto alcun onere a carico del datore di lavoro, tra i quali:
- cassaintegrati o disoccupati da
oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane ovunque
ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
- diversamente abili per i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei
contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni,
(legge 68/1999);
- svantaggiati assunti o associati
da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).
Modalità di compilazione del mod.
DM10/2
I lavoratori interessati dalla nuova misura contributiva
continueranno ad essere esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 con i codici tipo
contribuzione già in uso (ad es. “
In corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata la
contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e
quota a carico dipendente).
I campi “n. dipendenti”- “n. giornate” e “retribuzioni”
continueranno ad essere valorizzati, secondo le consuete modalità.
Non dovranno più essere utilizzati i codici importo con i
quali é stato versato il contributo fisso settimanale (es:
S165 - S169 - S168 - S125 - S126 - S141 - S151 - S160 - S161 - S140 ecc.).
Regolarizzazioni.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai
mesi di “gennaio e febbraio
Ai fini della compilazione del DM10/2 dovranno essere
seguite le modalità di seguito indicate.
Apprendisti.
Per il versamento di eventuali differenze contributive i
datori di lavoro:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare;
- riporteranno
il relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro “B-C”
del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M114”, avente il
significato di “versamento contributo
dovuto per apprendisti L. 296/2006”.
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero
dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Per il recupero di eventuali somme a credito, i datori di
lavoro provvederanno a indicarne il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2,
utilizzando il codice di nuova istituzione “L114”, avente il significato di “rec. maggiore
contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.
Assunzioni agevolate.
Per il versamento di eventuali differenze contributive i
datori di lavoro:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare;
- riporteranno
il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2, al netto della contribuzione
già versata, utilizzando il codice di nuova istituzione “M116”, avente il
significato di “versamento contributo dovuto
per assunzioni agevolate L. 296/2006”.