INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2006/2007 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 16 febbraio 2007 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2006 (regolazione del premio) ed all'anno 2007 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

 

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2006

1) Presentazione della dichiarazione anno 2006

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2007 e, sempre entro il 16 febbraio va effettuato il versamento del premio dovuto.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto magnetico od in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 17 marzo 2007, fermo restando il termine del 16 febbraio 2007 per il versamento del premio.

Circa le modalità di presentazione si rinvia alle istruzioni fornite nelle precedenti occasioni (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2006).

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2006 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2006 è fissato nell'importo annuo di euro 23.415,60 sino al 30 giugno 2006 e nell’importo annuo di euro 23.813,40 dal 1° luglio 2006. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2006 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2006 nell'importo giornaliero di euro 42,03 e per il periodo 1 luglio 2006 - 31 dicembre 2006 nell’importo giornaliero di euro 42,74. Ai fini della determinazione dell’importo annuo da indicare il valore giornaliero va moltiplicato per 25 giorni/mese per ogni mese dell’anno.

5) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti par-time per l'anno 2006, in euro 6,09 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

6) Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

L'articolo 2 della legge n. 266/2002 ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 il beneficio contributivo in parola, subordinandone peraltro l'operatività all'approvazione di apposito decreto che deve essere emanato anno per anno.

Alla data di redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di cui trattasi per l’anno 2006. Pertanto, ai fini delle operazioni di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) sulla regolazione per l’anno 2006. Nel far riserva di fornire tempestivamente indicazioni in ordine all’adozione del provvedimento in parola, si consigliano le imprese, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE in precedenti analoghe occasioni, di fruire della facoltà di rateizzare il premio dovuto all’Inail e relativo all’autoliquidazione 2006/2007. Tale modalità di pagamento del premio consentirà di conguagliare la riduzione contributiva per l’anno 2006 con le rate successive alla prima, una volta emanato il decreto. Circa le modalità operative da seguire per la rateizzazione del premio si rinvia al successivo punto a) della presente circolare.

7) Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini Inail opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale.

Si sottolinea, peraltro, che all'Inail non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto,  non deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio Inail,  la quota dell'Elemento Economico Territoriale assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.

8) Parasubordinati.

Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000 così determinati:

 

Periodo

Minimale annuo

Massimale annuo

dal 1.1.2006 al 30.6.2006

euro 12.608,40

euro 23.415,60

dal 1.7.2006 al 31.12.2006

euro 12.822,60

euro 23.813,40

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2006 – 2007

Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2007 le imprese dovranno provvedere all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2006 ed all'anticipo per l'anno 2007. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2007 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2006 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16 febbraio 2007 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica predisposta dall’istituto.

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2006 che di acconto 2007

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2007.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data del versamento (attualmente pari al 2,50%).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.

Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SIposta nel modello 1031.

b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

-            nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

-            nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

-            (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)

-            nel campo numero di riferimento: il numero 902007;

-            nel campo causale: la lettera P;

-            nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2006 e rata anticipo 2007.