INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2006/2007 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16
febbraio 2007 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2006 (regolazione del premio) ed all'anno 2007
(anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
DICHIARAZIONE
RETRIBUZIONI ANNO 2006
1) Presentazione della
dichiarazione anno 2006
La dichiarazione
delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail
entro il 16 febbraio 2007 e, sempre entro il 16 febbraio va effettuato il
versamento del premio dovuto.
Per le
imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto magnetico
od in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita
al 17 marzo 2007, fermo restando il termine del 16 febbraio 2007 per il
versamento del premio.
Circa le
modalità di presentazione si rinvia alle istruzioni fornite nelle precedenti
occasioni (cfr. suppl. n. 1
al Not. n. 1/2006).
2) Modalità di redazione
della dichiarazione
La dichiarazione
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2006 dovrà
essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato
alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di
particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI
COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli
apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione
totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai
collaboratori familiari di imprese artigiane.
3) Retribuzione per i
dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto
della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile
retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari
al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per
l'anno 2006 è fissato nell'importo annuo di euro 23.415,60 sino al 30 giugno
2006 e nell’importo annuo di euro 23.813,40 dal 1° luglio 2006. Si rammenta che
per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore
da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza
Nel caso in cui
non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori
più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle
retribuzioni dell'anno 2006 per i soci di ogni tipo di società che prestino
opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati
in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge,
i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli
affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza
al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1 gennaio 2006 - 30
giugno 2006 nell'importo giornaliero di euro 42,03 e per il periodo 1 luglio
2006 - 31 dicembre 2006 nell’importo giornaliero di euro 42,74. Ai fini della
determinazione dell’importo annuo da indicare il valore giornaliero va
moltiplicato per 25 giorni/mese per ogni mese dell’anno.
5) Retribuzione per i
dipendenti occupati a tempo parziale
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come
è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro
effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà
essere eseguita come segue:
a) Calcolo
della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene
dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti
contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità
territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per
i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata
annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione
annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale
15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai
(18,50% + 4,95%).
b) Raffronto
tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna
procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per
i rapporti par-time per l'anno
c) Retribuzione
da denunciare
Determinato l'importo orario
cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore
comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale
modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione contributiva
art. 29 legge 341/95
L'articolo 2
della legge n. 266/2002 ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 il beneficio
contributivo in parola, subordinandone peraltro l'operatività all'approvazione
di apposito decreto che deve essere emanato anno per anno.
Alla data di
redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento
legislativo di cui trattasi per l’anno 2006. Pertanto, ai fini delle operazioni
di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della
riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) sulla regolazione per l’anno
2006. Nel far riserva di fornire tempestivamente indicazioni in ordine
all’adozione del provvedimento in parola, si consigliano le imprese, anche
sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE in
precedenti analoghe occasioni, di fruire della facoltà di rateizzare il premio
dovuto all’Inail e relativo all’autoliquidazione
2006/2007. Tale modalità di pagamento del premio consentirà di conguagliare la
riduzione contributiva per l’anno 2006 con le rate successive alla prima, una volta emanato il decreto. Circa le modalità
operative da seguire per la rateizzazione del premio si rinvia al successivo
punto a) della presente circolare.
7) Elemento Economico
Territoriale
Anche ai fini Inail opera il particolare regime della decontribuzione
dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente
contrattazione collettiva provinciale.
Si sottolinea,
peraltro, che all'Inail
non è dovuto alcun contributo di solidarietà.
Pertanto, non
deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del
premio Inail,
la quota dell'Elemento Economico Territoriale assoggettata alla
contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1° gennaio 2006 - 31
dicembre 2006.
Si precisa
infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello
di denuncia.
8) Parasubordinati.
Per i rapporti
parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr.
suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente),
in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati
svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a
motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U.
per gli altri lavoratori.
Il premio
assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000 così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2006 al 30.6.2006 |
euro 12.608,40 |
euro 23.415,60 |
dal 1.7.2006 al 31.12.2006 |
euro 12.822,60 |
euro 23.813,40 |
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI 2006 – 2007
Entro la sopra
richiamata data del 16 febbraio 2007 le imprese dovranno provvedere
all'operazione di autoconguaglio dei premi
relativamente al saldo per l'anno 2006 ed all'anticipo per l'anno 2007. Le
modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate
rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda
infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la
determinazione dell'anticipo 2007 sono quelle effettivamente denunciate
per l'anno 2006 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il
termine del 16 febbraio 2007 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica predisposta dall’istituto.
a) Pagamento rateale sia
del premio di saldo 2006 che di acconto 2007
Il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2007.
Le somme relative
alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso
equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in
assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data
del versamento (attualmente pari al 2,50%).
Il conguaglio,
in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato,
secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.
Per avvalersi
della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel modello 1031.
b) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento del premio
dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il
datore di lavoro;
-
nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il
relativo controcodice.
-
(Tali dati possono essere rilevati dal modulo della
dichiarazione delle retribuzioni)
-
nel campo numero di riferimento: il numero 902007;
-
nel campo causale:
-
nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato
l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra
regolazione passiva 2006 e rata anticipo 2007.