INPS - ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2007
La legge finanziaria
L’Inps
con circolari n. 13 del 12 gennaio e n. 26 del 26 gennaio 2007, nel dettare le
istruzioni operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi, ha reso note le
nuove tabelle dei livelli di reddito e degli importi degli assegni in parola in
vigore dal 1° gennaio 2007 per i nuclei familiari con figli.
Le principali novità da segnalare,
evidenziate dall’Inps con le circolari in commento,
riguardano:
a) Nuclei
familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio
minore, in cui non siano presenti componenti inabili (Tabelle
11 e 12)
Oltre alla richiamata rimodulazione, sono state aggiornate anche le decurtazioni previste in
calce alle tabelle 11 e 12 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e
nipoti.
Per questi nuclei familiari è
previsto un incremento del 15% dell’importo dell’assegno indicato in
tabella. Inoltre sempre tali nuclei, è previsto un ulteriore
incremento in misura fissa di 660 euro annui, pari a 55 euro mensili, per ogni
componente oltre il sesto, nel caso di nuclei con un solo genitore (Tab. 12), ovvero oltre il settimo, nel caso nel nucleo vi
siano entrambi i genitori (Tab. 11).
b) Nuclei familiari senza figli (Tabelle
20A, 20B, 21A, 21B,
Per tali nuclei familiari, come detto,
non sono intervenute variazioni. Pertanto per tali nuclei continuano ad
applicarsi le tabelle rese note dall’Inps con la
circolare n. 83/2006.
c) Nuclei
familiari con almeno quattro figli di età inferiore a
26 anni - Rilevanza dei figli di età superiore a 18 ed inferiore a 21 anni -
Autorizzazione
Nel caso di nuclei familiari con più di
tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, ai
fini della determinazione dell’assegno, rilevano, oltre i figli minori, anche i
figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a
21 anni compiuti.
Ciò comporta che, nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti
almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, nella determinazione
del numero dei componenti il nucleo familiare, che determina l’importo
dell’assegno spettante, si deve tener conto, oltre che dei figli di età
inferiore a 18 anni, anche dei figli, studenti o apprendisti, di età superiore
a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.
Pertanto, i figli di età
compresa tra 21 e 26 anni, rilevano al solo fine della verifica del presupposto
della presenza nel nucleo di almeno 4 figli necessario per poter considerare,
ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno spettante, anche i figli
di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.
Invece i figli di età
compresa tra 21 e 26 anni non devono essere compitati ai fini del numero dei
componenti del nucleo per la determinazione dell’assegno spettante.
L’Istituto ha precisato inoltre che:
-
per figli di età inferiore a 26 anni
si intendono tutti i figli indipendentemente dal carico
fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile o dalla qualifica di studente o
lavoratore;
-
i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni
compiuti,
di cui si deve tener conto per la determinazione dell’importo
dell’assegno, sono solo quelli aventi la qualità di studenti o la qualifica di
apprendisti. Qualora non avessero tali caratteristiche (studenti o apprendisti)
anche i figli di tale fascia di età, 18-21 anni, non
vanno considerati per la definizione dell’importo dell’assegno spettante.
Inoltre si deve tener conto anche dei redditi percepiti da tali soggetti che
concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Per la corresponsione dell’assegno ai
figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni
studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione che verrà
rilasciata dall’Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre
fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.
Tale autorizzazione avrà validità
annuale.
In ogni caso verrà meno il diritto alla
prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo
anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o venga meno uno
dei requisiti che danno titolo alla prestazione (ad esempio nel caso in cui nel
nucleo familiare non siano più presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26
anni).
L’Istituto ha predisposto apposita modulistica per la richiesta di autorizzazione
(Modello ANF 42) completa delle dichiarazioni da allegare alla domanda (Modello
ANF/N.N.).
Tale modulistica è reperibile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it
sezione modulistica.
d)
Altri nuclei familiari (Tabelle da
Per i nuclei familiari non compresi nelle
precedenti tipologie è stata introdotta una
rimodulazione degli importi degli assegni.
e) Pagamento degli assegni
I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo
familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze,
utilizzando il già previsto codice “L036” del quadro D del modello DM10/2.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della circolare dell’Inps n.
13/2007 e dunque entro il 16 aprile 2007.
f) Durata
delle nuove tabelle
Tutte le tabelle, anche quelle non modificate
dalla finanziaria, non subiranno alcuna variazione nel corso del 2007. Quindi troveranno applicazione sino al 30 giugno 2008.
Infatti, la prossima rivalutazione, sia
delle fasce di reddito che degli importi degli
assegni, sarà effettuata a partire dall’anno 2008, con effetto dal 1° luglio
2008.
Le nuove tabelle sono reperibili sul sito del Collegio e dell’Inps.
Allegati: