INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2007

 

La legge finanziaria 2007 ha modificato la disciplina degli assegni per il nucleo familiare limitatamente ai nuclei dove sono presenti figli. Le novità attengono sia la rideterminazione dei livelli di reddito di riferimento sia gli importi dell’assegno da riconoscere.

L’Inps con circolari n. 13 del 12 gennaio e n. 26 del 26 gennaio 2007, nel dettare le istruzioni operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi, ha reso note le nuove tabelle dei livelli di reddito e degli importi degli assegni in parola in vigore dal 1° gennaio 2007 per i nuclei familiari con figli.

Le principali novità da segnalare, evidenziate dall’Inps con le circolari in commento, riguardano:

 

a)     Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (Tabelle 11 e 12)

Oltre alla richiamata rimodulazione, sono state aggiornate anche le decurtazioni previste in calce alle tabelle 11 e 12 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti.

Per questi nuclei familiari è previsto un incremento del 15% dell’importo dell’assegno indicato in tabella. Inoltre sempre tali nuclei, è previsto un ulteriore incremento in misura fissa di 660 euro annui, pari a 55 euro mensili, per ogni componente oltre il sesto, nel caso di nuclei con un solo genitore (Tab. 12), ovvero oltre il settimo, nel caso nel nucleo vi siano entrambi i genitori (Tab. 11).

 

b)    Nuclei familiari senza figli (Tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D)

Per tali nuclei familiari, come detto, non sono intervenute variazioni. Pertanto per tali nuclei continuano ad applicarsi le tabelle rese note dall’Inps con la circolare n. 83/2006.

 

c)     Nuclei familiari con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni - Rilevanza dei figli di età superiore a 18 ed inferiore a 21 anni - Autorizzazione

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, ai fini della determinazione dell’assegno, rilevano, oltre i figli minori, anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Ciò comporta che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, che determina l’importo dell’assegno spettante, si deve tener conto, oltre che dei figli di età inferiore a 18 anni, anche dei figli, studenti o apprendisti, di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Pertanto, i figli di età compresa tra 21 e 26 anni, rilevano al solo fine della verifica del presupposto della presenza nel nucleo di almeno 4 figli necessario per poter considerare, ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno spettante, anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Invece i figli di età compresa tra 21 e 26 anni non devono essere compitati ai fini del numero dei componenti del nucleo per la determinazione dell’assegno spettante.

L’Istituto ha precisato inoltre che:

-        per figli di età inferiore a 26 anni

si intendono tutti i figli indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile o dalla qualifica di studente o lavoratore;

-        i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti,

di cui si deve tener conto per la determinazione dell’importo dell’assegno, sono solo quelli aventi la qualità di studenti o la qualifica di apprendisti. Qualora non avessero tali caratteristiche (studenti o apprendisti) anche i figli di tale fascia di età, 18-21 anni, non vanno considerati per la definizione dell’importo dell’assegno spettante. Inoltre si deve tener conto anche dei redditi percepiti da tali soggetti che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

 

Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione che verrà rilasciata dall’Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione avrà validità annuale.

In ogni caso verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione (ad esempio nel caso in cui nel nucleo familiare non siano più presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni).

L’Istituto ha predisposto apposita modulistica per la richiesta di autorizzazione (Modello ANF 42) completa delle dichiarazioni da allegare alla domanda (Modello ANF/N.N.).

Tale modulistica è reperibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it sezione modulistica.

 

d) Altri nuclei familiari (Tabelle da 13 a 19)

Per i nuclei familiari non compresi nelle precedenti tipologie è stata introdotta una rimodulazione degli importi degli assegni.

 

e) Pagamento degli assegni

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice “L036” del quadro D del modello DM10/2.

La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare dell’Inps n. 13/2007 e dunque entro il 16 aprile 2007.

 

f) Durata delle nuove tabelle

Tutte le tabelle, anche quelle non modificate dalla finanziaria, non subiranno alcuna variazione nel corso del 2007. Quindi troveranno applicazione sino al 30 giugno 2008.

Infatti, la prossima rivalutazione, sia delle fasce di reddito che degli importi degli assegni, sarà effettuata a partire dall’anno 2008, con effetto dal 1° luglio 2008.

 

     Le nuove tabelle sono reperibili sul sito del Collegio e dell’Inps.

 

 

 

Allegati:

 

-        Tabella 11

-        Tabella 12

-        Tabella 13

-        Tabella 14

-        Tabella 15

-        Tabella 16

-        Tabella 17

-        Tabella 18

-        Tabella 19