INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2007: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; CONTRIBUZIONE APPRENDISTI; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

 

L'Inps con circolare n. 34 del 6 febbraio 2007 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dall'1° gennaio 2007:

 

a) Minimali di contribuzione dall'1-1-2007

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

- Dirigenti               euro   114,63

- Impiegati              euro     41,43

- Operai                 euro     41,43

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,21.

 

b) Contribuzione apprendisti

Nel rinviare alla precedente nota informativa in materia (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007) si ricorda che dal 1° gennaio 2007 sono variate le aliquote contributive per gli apprendisti. In particolare:

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro

La quota a carico del datore di lavoro, dal 1° gennaio 2007, è fissata:

1)  per le imprese che occupano sino a 9 addetti

nella misura dell’1,5% della retribuzione imponibile per il primo anno di vigenza del contratto, del 3% della retribuzione imponibile per il secondo anno, e del 10% della retribuzione imponibile per il terzo anno e successivi;

2)  per le imprese che occupano oltre 9 addetti

nella misura del 10% della retribuzione imponibile fin dall’inizio e per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Aliquota contributiva a carico dell'apprendista

La quota a carico dell'apprendista per l’anno 2007 è fissata:

1)     per tutta la durata del contratto di apprendistato:

nella misura del 5,84%;

2)  per l’anno successivo alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987):

-    nella misura del 5,84% per le imprese che non sono tenute alla contribuzione Inps per la CIG Straordinaria;

-    nella misura del 6,14% per le imprese che sono tenute alla contribuzione Inps per la CIG Straordinaria.

 

c) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2007 in euro 40.083,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.340,00 (rapportato a 12 mensilità).

 

d) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2007 ad euro 87.187,00.

 

e) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2007

Con la circolare in parola l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2007, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2007, da effettuarsi entro il 16 maggio 2007, dovrà essere eseguita come segue:

Regolarizzazione minimali

La differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio 2007 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.

Regolarizzazione contribuzione apprendisti

Si rinvia alla precedente nota informativa in materia (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007).

 

f)  Lavoratori parasubordinati ed associati in partecipazione

Si scioglie la riserva contenuta nella precedente nota informativa in materia, cui si rinvia per gli ulteriori aspetti delle novità introdotte, (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007) per informare che con messaggio n. 2647 del 31 gennaio 2007 l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le, nuove, aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.

Il massimale, per l’anno 2007, è pari ad euro 87.187,00.

Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2007, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla gestione separata è il seguente:

1)    iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 23,50% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2007, a euro 87.187,00;

2)    pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 16,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2007, a euro 87.187,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente.

Lavoratori occasionali

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata presso l'Inps qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.

Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei contributi trovano applicazione le medesime regole poste per i parasubordinati.

Associati in partecipazione

Dal 1° gennaio 2005 è prevista la confluenza nella gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi della contribuzione dovuta dagli "associati in partecipazione".

L'obbligo contributivo scatta per i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.

A tali soggetti si applica una delle aliquote sopra richiamate per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata, a seconda che l’associato sia o meno iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.

La contribuzione dovuta è posta per il 55% a carico dell'associante, e per il 45% a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i parasubordinati.