INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2007: MINIMALE E
MASSIMALE CONTRIBUTIVO; CONTRIBUZIONE APPRENDISTI; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE
ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA
L'Inps con
circolare n. 34 del 6 febbraio
a) Minimali di contribuzione dall'1-1-2007
I limiti giornalieri di retribuzione
imponibile sono così determinati:
- Dirigenti euro 114,63
- Impiegati euro 41,43
- Operai euro 41,43
Il minimale di contribuzione per gli
operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro
6,21.
b) Contribuzione apprendisti
Nel rinviare alla precedente nota
informativa in materia (cfr. suppl.
n. 2 al Not. n. 1/2007) si
ricorda che dal 1° gennaio 2007 sono variate le aliquote contributive per gli
apprendisti. In particolare:
Aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro
La quota a carico del datore di lavoro,
dal 1° gennaio 2007, è fissata:
1) per le imprese che occupano sino a 9 addetti
nella misura dell’1,5% della retribuzione
imponibile per il primo anno di vigenza del contratto, del 3% della
retribuzione imponibile per il secondo anno, e del 10% della retribuzione
imponibile per il terzo anno e successivi;
2) per le imprese che occupano oltre 9 addetti
nella misura del 10% della retribuzione
imponibile fin dall’inizio e per tutta la durata del contratto di
apprendistato.
Aliquota
contributiva a carico dell'apprendista
La quota a carico dell'apprendista per
l’anno 2007 è fissata:
1) per tutta la durata
del contratto di apprendistato:
nella misura del 5,84%;
2) per l’anno successivo
alla trasformazione del contratto di apprendistato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987):
- nella
misura del 5,84% per le imprese che non sono tenute
alla contribuzione Inps per
- nella
misura del 6,14% per le imprese che sono tenute alla
contribuzione Inps per
c) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai
fini pensionistici
Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha
istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da
calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che
tale limite è fissato per l'anno
d) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto
dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime
obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2007 ad euro 87.187,00.
e) Regolarizzazione per il mese di
gennaio 2007
Con la circolare in parola
l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno
attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei
contributi del mese di gennaio 2007, dei sopraccitati nuovi importi. In
particolare la regolarizzazione del mese di gennaio
2007, da effettuarsi entro il 16 maggio 2007, dovrà essere eseguita come segue:
Regolarizzazione
minimali
La differenza tra la retribuzione
imponibile risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio
2007 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel
quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto
i contributi dovuti.
Regolarizzazione contribuzione apprendisti
Si rinvia alla precedente nota
informativa in materia (cfr. suppl.
n. 2 al Not. n. 1/2007).
f) Lavoratori
parasubordinati ed associati in partecipazione
Si scioglie la riserva contenuta nella
precedente nota informativa in materia, cui si rinvia per gli ulteriori aspetti delle novità introdotte, (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007) per informare che
con messaggio n. 2647 del 31 gennaio 2007 l’Inps ha
comunicato il massimale entro il quale applicare le, nuove, aliquote dovute
all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.
Il massimale, per l’anno 2007, è pari ad
euro 87.187,00.
Pertanto il quadro definitivo, per l’anno
2007, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla gestione separata
è il seguente:
1) iscritti che non risultano assicurati ad altre
forme pensionistiche obbligatorie,
per i
quali la contribuzione è fissata nella misura del 23,50% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito
pari, per l’anno
2) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,
per i
quali la contribuzione è fissata nella misura del 16,00% da applicarsi sul
reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del
massimale di reddito pari, per l’anno
Circa la ripartizione dell’onere
contributivo si ricorda che è stabilita nella misura
di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del
committente.
Lavoratori occasionali
I soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale sono iscritti alla gestione
separata presso l'Inps qualora il reddito annuo
derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.
Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi dei lavoratori in parola sono
quelle proprie della gestione separata sopra richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei contributi
trovano applicazione le medesime regole poste per i parasubordinati.
Associati in partecipazione
Dal 1° gennaio 2005 è prevista la
confluenza nella gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi della contribuzione dovuta dagli
"associati in partecipazione".
L'obbligo contributivo scatta per i
soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono
prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro
autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.
A tali soggetti si applica una delle
aliquote sopra richiamate per le altre categorie di lavoratori iscritti alla
gestione separata, a seconda che l’associato sia o meno
iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
La contribuzione dovuta è posta per il 55% a carico dell'associante, e per il 45% a
carico dell'associato.
Per il versamento del contributo si
applicano le modalità ed i termini previsti per i
parasubordinati.