IVA
- ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA - FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI
(Risoluzione
n.106/E del 20/8/98)
Con
la Risoluzione n.106/E del 20 agosto 1998, il Ministero delle finanze ha
fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di fatturazione dei corrispettivi
relativi al contratto di appalto nell'ipotesi in cui un'associazione temporanea
di imprese, aggiudicataria di un appalto pubblico costituisca una società
consortile ai sensi del Dlgs n.406/91.
In
merito il Ministero ribadisce quanto già precisato nella Risoluzione
Ministeriale 1 agosto 1997, n.460487 e cioè che le imprese riunite "sono
tenute ad emettere fatture per gli importi di propria spettanza. La società
deve, invece, emettere, per i costi sostenuti, fatture nei confronti delle
singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote".
Risoluzione
n.106 del 20/8/98
Con
istanza rivolta alla scrivente l'ANCE - Associazione nazionale costruttori
edili - ha fatto presente che un'associazione temporanea di imprese è risultata
aggiudicataria di un appalto pubblico, ed è intenzione delle raggruppate
formare una società consortile a r.l. ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo n. 406 del 1991, al fine dell'esecuzione unitaria dell'opera.
Ciò
posto l'Associazione istante ha chiesto di conoscere se la fatturazione dei
corrispettivi relativi all'appalto di cui si tratta possa essere effettuata
direttamente da parte della società consortile alla stazione appaltante.
Al
riguardo si fa presente che il citato articolo 26 del decreto legislativo n.
406 del 1991, consente, in effetti, la costituzione di società, anche
consortile, tra le imprese riunite al fine dell'esecuzione unitaria, totale o
parziale dei lavori. La società a tal fine costituita subentra - recita il richiamato
articolo 26 - senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione
di contratto, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando
le responsabilità delle imprese riunite.
La
norma, come è evidente, consente alla società consortile di subentrare
esclusivamente nell'esecuzione del contratto e non anche nel rapporto
contrattuale posto in essere dalle singole imprese con la stazione appaltante.
La società consortile esecutrice dei lavori, quindi, avrà relazioni dirette
solo con terzi e con le imprese riunite le quali mantengono i rapporti
derivanti dall'originario contratto con la stazione appaltante nei cui
confronti, come già chiarito con la Risoluzione ministeriale 1 agosto 1987 n.
460487, sono tenute ad emettere fatture per gli importi di propria spettanza.
La società deve, invece, emettere, per i costi sostenuti, fatture nei confronti
delle singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote.
Il
secondo Ufficio IVA di Roma è pregato di notificare la presente all'Associazione
istante.