OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A
PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA
Viene posto con insistenza il quesito circa l’obbligo di
dotare i nuovi edifici di un’apposita certificazione circa il rendimento
energetico degli stessi, pena l’impossibilità di procedere alla loro vendita.
A fronte di tali pesanti
allarmismi e ad una normativa non coordinata e perciò di non facile lettura, si
ritiene opportuno ritornare su tematiche già esaminate ribadendo alcuni punti.
Alla luce di quanto più
oltre esposto è possibile sostenere che,
allo stato attuale, per la vendita di edifici costruiti o integralmente
ristrutturati, il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al
7/10/2005, il direttore dei lavori abbia l’obbligo di redarre
un “attestato di qualificazione energetica ex D.Lgs. 192/2005” con un calcolo
della prestazione energetica dell’edificio definito sulla base delle
prescrizioni della legge 10/1991.
Quanto detto discende
dall’esame delle nuove norme che disciplinano il settore.
Il Decreto Legislativo n.
192 del 19 agosto 2005, relativo all’attuazione delle disposizioni comunitarie
in tema di rendimento energetico degli edifici, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23/9/2005, supplemento
ordinario n. 158, entrando perciò in vigore dal 8 ottobre 2005.
Con Decreto Legislativo 29/12/2006,
n. 311, sono state apportate alcune importanti correzioni ed integrazioni al decreto
legislativo 192/2005.
I punti di immediato
interesse del decreto 192/2005 nel suo testo attuale sono i seguenti.
All’art. 6 è previsto che “entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto (e perciò dal 8/10/2006) gli edifici di nuova costruzione (e quelli di ristrutturazione
integrale o di demolizione e ricostruzione)
sono dotati, al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore, di
un attestato di certificazione energetica”. Gli edifici di cui si parla
sono quelli il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005
Lo stesso
articolo, al comma 3, dispone che
“nel caso di compravendita dell’intero
immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione
energetica è allegato all’atto di compravendita”.
Nel successivo art. 15,
comma 8, viene stabilito che “in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3,
(e cioè della presentazione da parte del costruttore della certificazione
energetica al momento della compravendita)
il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.”
E’ stato poi previsto che il
contenuto dell’attestato di certificazione energetica, e perciò i requisiti
energetici che il fabbricato deve possedere, nonché i soggetti che lo possano
rilasciare avrebbero dovuto essere definiti mediante
appositi decreti entro il 4/2/2006.
Non essendo ancora stati
approvati tali decreti sorge il dubbio circa l’applicazione dell’obbligo sopra
ricordato previsto a decorrere dal 8 ottobre 2006.
A tal fine va ricordato come
lo stesso decreto 192/2005 abbia previsto (art. 11)
che “fino alla data di entrata in vigore
dei decreti, il calcolo della prestazione energetica è disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto” (art. 11,
comma 1) e che “fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici (Ndr: non ancora emanate) l’attestato di certificazione energetica
degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione
energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma
La mancata presentazione al
comune da parte del direttore lavori dell’attestato di qualificazione energetica
contestualmente alla fine lavori è sottoposta alla
sanzione pari al 50% della parcella calcolata a tariffa.
Per completezza di
esposizione si fa presente che anche