APPALTI PUBBLICI - PER UN IMPORTO A BASE DI GARA FINO A 150.000 EURO NON E’ PIU’ DOVUTO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’
Per la partecipazione a procedure d’appalto per
l’aggiudicazione di lavori di importo fino a 150.000
euro non è più dovuto il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici.
Questo risulta dalla deliberazione in data 10/1/2007
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con sui sono state rese note le modalità di
attuazione, per l’anno 2007, dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, concernente il contributo per la copertura dei costi di
funzionamento dell’Autorità.
La deliberazione, che si pubblica di seguito,
stabilisce i soggetti tenuti alla contribuzione, l’entità della contribuzione
per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, nonché
modalità e termini di versamento della contribuzione.
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L’ANNO 2007
Il Consiglio
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163), il
quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in
particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del
mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del
bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto
previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n.
266 per l’anno 2006;
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
assume la denominazione di Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono
attribuite nuove ed ulteriori competenze;
Visto l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi
compiti l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
“disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (tabella C) che prevede il finanziamento di 3.889.000,00 euro a
carico del bilancio dello Stato per il
Vista la deliberazione di questa Autorità
del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2007;
Ritenuta la necessità di coprire, per l’anno 2007, i
costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
Vista la deliberazione di questa Autorità
del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato lo schema del presente
provvedimento;
Sentiti gli operatori del settore;
Vista la nota del 7 dicembre 2006, con cui tale
schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Rilevato che è trascorso il termine di venti giorni
previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
Preso atto dell’intervenuta esecutività del presente
provvedimento;
Nella Adunanza del 10 gennaio 2007,
DELIBERA
Art. 1
Soggetti tenuti alla
contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nell’entità e con le modalità previste dal
presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di
cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione
di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2
Entità della contribuzione
per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b),
sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità
e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti
contributi :
1) Fascia di importo a base
di gara: da 150.000 euro fino ad un importo inferiore a 500.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 150,00 euro
Quota per ogni partecipante: 30,00 euro
2) Fascia di importo a base
di gara da 500.000 euro fino ad un importo inferiore a 1.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 250,00 euro
Quota per ogni partecipante: 50,00 euro
3) Fascia di importo a base
di gara da 1.000.000 fino ad un importo inferiore a 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 400,00 euro
Quota per ogni partecipante: 80,00 euro
4) Fascia di importo a base
di gara oltre 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 500,00 euro
Quota per ogni partecipante: 100,00 euro
2. I soggetti di cui
all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo
pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Art. 3
Modalità e termini di versamento
della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della
contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del
contraente.
2. Il pagamento di cui al precedente comma avviene al
momento della attribuzione, da parte dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice
di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve
essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure
esonerate dall’obbligo di contribuzione.
3. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara.
4. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del
proprio bilancio.
5. I soggetti contribuenti
devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio
codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente
provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura
di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
7. L’Autorità si riserva la facoltà di concordare con
le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste
nella presente delibera.
Art. 4
Riscossione coattiva
e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte
dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità
previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino
Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1°
febbraio 2007.
Roma, lì 10 gennaio 2007
Il
Presidente Alfonso M. Rossi Brigante