TRASPORTO RIFIUTI - ISCRIZIONE CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Con la Nota 1961/ALBO/PRES il Comitato Nazionale
dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità
per l’iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 commi 18-19
e 21 del D.Lgs 152/06, per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti non pericolosi e/o pericolosi prodotti da terzi (iscrizione nelle
categorie 2 o 3 per le relative classi di importo).
La Nota del Comitato Nazionale, si è resa opportuna poichè rispetto alla precedente normativa il D.Lgs 152/06 delinea una procedura
innovativa attraverso il ricorso alla denuncia di inizio attività.
In particolare si evidenzia che la Sezione regionale che
riceve la denuncia di inizio attività dovrà verificare
la completezza formale della documentazione presentata e, in caso positivo
rilascerà apposita attestazione di presa d’atto dell’avvenuta iscrizione.
Si evidenzia che copia dell’attestazione, corredata dalla
dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante
dell’impresa, deve essere tenuta a bordo dei veicolo
durante il trasporto dei rifiuti sino a quando la Sezione regionale dell’Albo
avrà rilasciato il provvedimento formale di iscrizione.