D. LGS.
122/2005 - CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA DEGLI
ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2007, n. 18, il decreto
del 31 ottobre
Il
provvedimento è entrato in vigore il 24 gennaio 2007.
Si
ricorda che il fondo è stato istituito al fine di assicurare un indennizzo agli
acquirenti di beni immobili da costruire che, a seguito dell’assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi (es.
fallimento), hanno subìto la perdita di somme di denaro o di altri beni e non
hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
sull’immobile che formava oggetto del contratto con il costruttore ovvero
l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale
di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Al
riguardo, il D. Lgs. 122/05 aveva fissato al quattro per mille la misura
dell’addizionale per la prima annualità precisando però che, per le annualità
successive, tale misura avrebbe potuto essere modificata, con apposito decreto,
senza comunque superare il limite del cinque per mille.
Si
pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
DECRETO
31 ottobre 2006
Determinazione
della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti
all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della
fideiussione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili
da costruire, istituito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del
2005.
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E FINANZE
Vista
la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei
diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire;
Visto
l’art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004, il quale detta
principi e criteri direttivi per l’istituzione di un fondo di solidarietà a
beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che
abbia comportato l’apertura di procedura implicanti una situazione di crisi del
costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta
successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato,
hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno
conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l’acquisto delle
titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per
iniziativa di una cooperativa;
Visto
l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del 2004, il quale
detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate
ad alimentari il fondo, di individuazione del gestore del fondo,
l’articolazione del fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e
della modalità di accesso ai contributi del fondo;
Visto
l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizione
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da
costruire a norma della legge 2 agosto 2005, n. 210, istituisce il fondo di
solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire;
Visto
l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che stabilisce i
requisiti per l’accesso alle prestazioni del fondo;
Visto
l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che prevede la
struttura ed il funzionamento del fondo;
Visto
l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che disciplina le
modalità di gestione del fondo;
Visto
l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti
all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della
fideiussione prevista dall’art. 2 del medesimo decreto;
Visto
l’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che, per la
prima annualità, fissa la misura del contributo obbligatorio nel quattro per
mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
Visto,
in particolare, l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, il quale prevede che, per le annualità successive alla prima, la misura
del contributo e stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il limite massimo
del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
Visto
il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006, recante
istituzione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da
costruire, ai sensi dell’ art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122;
Decreta:
Art.
1.
1.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, la misura del contributo obbligatorio previsto dall’art.
17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e’ stabilito nella
misura del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione.
2.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
31 ottobre 2006
Il
Ministro della giustizia Mastella
Il
Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa