DAL 1° LUGLIO 2007 OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA PER
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1 febbraio 2007 il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 che
modifica il D. lgs. 192/2005
recante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia. Il nuovo decreto è entrato in vigore il 2 febbraio scorso.
Si riepilogano di seguito le principali novità.
L’articolo 2 estende, a partire dal
1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti
superiori a
Questa integrazione, rispetto al D.Lgs.
192/2005 e alla direttiva del 2002, rende il decreto
legislativo più aderente alle disposizioni della direttiva 2002/91/CE, che
stabilisce che, in fase di costruzione, trasferimento a titolo oneroso o
locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a
disposizione dell’acquirente o del conduttore. La direttiva prevede,
infatti, che l’attestato di certificazione energetica degli edifici consenta ai
consumatori di raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e sia corredato di raccomandazioni per il miglioramento del
rendimento energetico in termini di costi-benefici.
Allo stesso articolo, al fine di semplificare la
procedura di certificazione energetica per gli edifici esistenti, e renderla
meno onerosa, si introduce la possibilità di far
predisporre un attestato di qualificazione energetica ad un professionista
qualificato già a conoscenza delle caratteristiche dell’edificio, riducendo
così l’impegno richiesto al terzo incaricato della certificazione.
Si sottolinea inoltre che la
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto, all’art. 1, commi 344-352,
un’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
finalizzata al risparmio energetico ed ha vincolato il riconoscimento del
beneficio all’acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione
energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, qualora
introdotta dalla Regione o dall’Ente locale, ovvero,
negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica” dell’edificio
o dell’unità immobiliare, predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato.
L’articolo 3 stabilisce, integrando quanto già
previsto nel D. Lgs. 192/05, che il
direttore dei lavori asseveri la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato. Tale documentazione asseverata deve poi
essere presentata al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori sarà
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non sarà accompagnata da tale
documentazione.
L’articolo 4 introduce all’articolo
9 del decreto (“Funzioni delle regioni e degli enti locali”) alcuni
principi che scaturiscono da proposte presentate al Coordinamento
interregionale per l’energia e da progetti regionali sperimentali in atto. In
particolare, il comma 3-bis del D. Lgs. 192/05
fornisce i criteri principali per la predisposizione di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del
patrimonio immobiliare territoriale. A tale proposito le amministrazioni
competenti possono impostare una campagna di diagnosi
energetiche, mirata alla realizzazione di interventi di
riqualificazione, a partire da una determinata soglia di consumo. Viene inoltre inserita la previsione che le regioni possano
promuovere, presso gli istituti di credito, strumenti di finanziamento
agevolato per realizzare interventi di miglioramento, individuati con le
diagnosi energetiche nell’attestato di certificazione energetica o in occasione
delle attività ispettive.
Al comma 5-bis si stabilisce anche che le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali pongano particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale
dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare
e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile,
le scelte conseguenti.
L’articolo 6 corregge le
disposizioni sanzionatorie dell’articolo 15 del D. Lgs. 192, modificando la sanzione
prevista per il direttore dei lavori che presenta al comune l’asseverazione
nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione
energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla
relazione tecnica. Viene indicata pertanto una
sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.
Nell’allegato C “Requisiti energetici degli edifici” vengono assegnati valori limite dell’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale suddivisi per edifici adibiti a
residenza ed assimilabili, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
(espressi in kWh/m2 anno) e tutti gli altri edifici
(espressi in kWh/m3 anno). I valori fissati sono più
restrittivi dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 ed impongono il
raggiungimento di prestazioni energetiche ridotte fino al 20% rispetto al livelli fissati attualmente.
Nell’allegato I si precisa la metodologia base di
valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, modificati i limiti
minimi di efficienza degli impianti termici quelli
massimi ammissibili di trasmittanza dell’involucro
edilizio. Tra le altre modifiche introdotte:
- si precisano le condizioni al contorno che
consentono l’utilizzo del metodo semplificato nel calcolo della prestazione
energetica;
- si definiscono meglio alcuni vincoli progettuali e
realizzativi tesi a migliorare le prestazioni energetiche estive degli edifici,
limitando il surriscaldamento interno ed il conseguente fabbisogno di sistemi
di climatizzazione;
-
nei nuovi edifici sono stati rivisti gli obblighi di
installazione di impianti per soddisfare prefissate percentuali di fabbisogno
energetico da fonte rinnovabile, ferma restando la possibilità di dimostrare
l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare la norma;
Nell’allegato M “Norme tecniche” si fornisce l’elenco
delle norme UNI e CEN vigenti le cui metodologie di calcolo rispondono al
requisito di assicurare risultati conformi alle migliori regole tecniche del
settore.
Si pubblica di seguito il testo del decreto in
parola. È possibile richiedere il testo degli allegati al decreto agli uffici
del Collegio dei Costruttori.
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell’edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni
integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in
particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare
le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio conformare le
disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 3 del
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 3, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 192 del 2005», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito
con il seguente:
«1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il
presente decreto si applica, ai fini del contenimento
dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche
preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione
energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.»;
b) alla lettera b) del comma
2, dopo la parola: «applicazione» sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
c) il numero 1) della lettera c)
del comma 2 è sostituito con il seguente:
«1) ristrutturazioni totali o parziali,
manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);»;
d) al comma 3, dopo la parola: «edifici» sono
inserite le seguenti: «e di impianti»;
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto
con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
«c-bis) gli impianti
installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 6 del
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell’articolo 6
del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituita dalla seguente:
«Certificazione energetica degli edifici».
2. All’articolo 6 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel
campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con
onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio
2007, agli edifici di superficie utile superiore a
b) a decorrere dal 1° luglio
2008, agli edifici di superficie utile fino a
c) a decorrere dal 1° luglio
2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato
di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi
natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in
ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in
relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate
all’amministrazione competente, per le quali non necessita
il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o
di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come
committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.».
3. All’articolo 6 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica puo’ essere predisposto a cura dell’interessato, al
fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come
precisato al comma 2 dell’allegato A.».
4. All’articolo 6 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati
di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo
oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi
immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto
attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 8 del
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 8 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. La conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonchè l’attestato di
qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori
è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli
accertamenti di cui al comma
Art. 4.
Modifiche all’articolo 9 del
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 9 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008
un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco
immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti
aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione
e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese
distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del
Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza
energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi
con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a piu’ bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere,
con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla
realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi
energetiche nell’attestato di certificazione energetica, o in occasione delle
attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della
predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono
richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio
di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli
previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3,
per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i
relativi consumi di combustibile e energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle
regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono
disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri
e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo
di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e
3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica
amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto
legislativo.».
2. All’articolo 9 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente
decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti
energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento
e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo
sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 11 del
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del
2005, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata
in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione
energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di
qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da
una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con
proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle
Linee guida nazionali di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di
qualificazione energetica e la equivalente procedura
di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai
fini di cui al comma 1-bis.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 15 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 15 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola:
«progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo
la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
b) al comma 2 la parola:
«progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo
la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
c) al comma 3, dopo le parole:
«conformità delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell’attestato di
qualificazione energetica»;
d) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione
di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza
dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.»;
e) al comma 8 la parola:
«compratore» è sostituita dalla seguente: «acquirente».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 16 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell’articolo 16
del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le
seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e
4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 31,
comma 2, l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell’articolo 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un
attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se
adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.”».
2. Il comma 2 dell’articolo 16
del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile
con il presente decreto legislativo, e puo’ essere
modificato o abrogato con i decreti di cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 5, commi 1, 2,
3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi 4, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 20.».
Art. 8.
Modifiche agli allegati
tecnici
del decreto legislativo, n.
192/2005
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto
legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli
allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.
2. L’allegato D del decreto legislativo n. 192 del
2005, è abrogato.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si dovrà
provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29
dicembre 2006