INDEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI
TERRENI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n. 1/E del 29 gennaio 2007)
Il principio della non ammortizzabilità,
ai fini fiscali (con la conseguente indeducibilità
delle quote di ammortamento), delle aree occupate dai
fabbricati strumentali si applica anche alle singole unità immobiliari presenti
all’interno di un fabbricato.
Inoltre, ai fini della corretta qualificazione degli
strumentali rileva l’effettivo utilizzo degli stessi.
Queste alcune delle precisazioni fornite
dall’Amministrazione finanziaria in tema di indeducibilità del costo delle aree ai fini
dell’ammortamento dei fabbricati strumentali che, con la Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007, affronta le principali
disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione,
con modificazioni, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262,
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».
Il D.L. 223/2006 (art.36, c. 7-8), convertito con modificazioni in Legge
248/2006, ha introdotto il principio della non ammortizzabilità,
ai fini fiscali (con la conseguente indeducibilità
delle quote di ammortamento), delle aree occupate dai
fabbricati strumentali, con obbligo di redazione di perizia di stima del valore
del terreno.
In pratica, dal valore complessivo dell’immobile
strumentale deve essere scorporato quello dell’area su cui lo stesso insiste, o
comunque pertinenziale, e può essere oggetto di ammortamento solo il fabbricato.
Il D.L. 262/2006, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla relativa legge di conversione (legge 286/2006), oltre
ad estendere tale principio anche ai fabbricati strumentali acquisiti in
locazione finanziaria (leasing), con riferimento alla quota capitale del
canone, riscrive sostanzialmente la disposizione, prevedendo, tra le altre,
l’eliminazione della perizia di stima come modalità di
determinazione del costo delle aree e la definizione di fabbricati industriali
(a cui applicare la percentuale del 30%) come quelli destinati alla produzione
o trasformazione dei beni.
1.
Ambito applicativo
2.
Determinazione del valore delle aree
2.1 Immobili acquistati in proprietà
2.2 Area acquistata precedentemente
alla costruzione dell’immobile
2.3 Immobili acquisisti
in leasing
3.
Determinazione degli acconti d’imposta
1.
Ambito applicativo
Già nel primo pronunciamento amministrativo in merito
all’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 7-8 dell’art. 36
della legge 248/2006, l’Agenzia delle Entrate chiariva che rientrano
nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione i fabbricati
strumentali per destinazione e per natura ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2
del TUIR[1].
L’Agenzia, con la Circolare n.1/E/2007,
chiarisce che si tratta di tutti gli immobili strumentali che rientrano nella
nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del TUIR D.P.R. 917/1986,
situati nel territorio dello Stato, che sono o devono
essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, a
destinazione ordinaria (Gruppi A, B, C), speciale (Gruppo D) e particolare
(Gruppo E)[2], secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle
suddette rendite.
Ambito oggettivo
La norma in esame è da ritenersi applicabile anche
con riferimento agli impianti e ai macchinari infissi al suolo a condizione che
questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano.
La Circolare n.28/E/2006
aveva precedentemente escluso dall’ambito applicativo
dell’art. 36, commi 7-8 del D.L. 223/2006 «gli impianti e i macchinari ancorchè infissi al suolo», qualora questi non costituissero
fabbricati iscritti od iscrivibili al catasto edilizio urbano.
L’Amministrazione, con la Circolare n.1/E/2007, precisa che, in tali ipotesi resta ferma l’indeducibilità delle quote di ammortamento
riferibili al valore del terreno, che sarà tuttavia determinato secondo i
criteri ordinari, comunque diversi da quelli forfetari stabiliti dalle norme in
esame.
Impianti e
macchinari infissi al suolo
Viene specificato, inoltre, che la
norma si applica anche alle singole unità immobiliari presenti all’interno di
un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti
“cielo - terra”[3].
Singole unità immobiliari
Ai fini della corretta individuazione dei “fabbricati
industriali”, ovverosia quelli destinati alla produzione o alla trasformazione
di beni (ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 36 del citato D.L.
223/2006) a cui, ai fini della determinazione forfetaria del valore delle aree,
si applica la percentuale del 30%, l’Amministrazione chiarisce che occorre
tener conto della effettiva destinazione, a
prescindere dalla classificazione catastale o contabile attribuita ai
medesimi[4].
Definizione di fabbricati industriali
Nel caso di immobili
all’interno dei quali si svolge sia attività di produzione o trasformazione di
beni che attività diverse da questa, l’intero immobile potrà considerarsi
industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per
l’attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli
destinati ad altra attività.
Fabbricati industriali - utilizzo effettivo
Sempre con riferimento a tale tipologia di
fabbricati, l’Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che:
-
per quelli acquisiti o costruiti dopo il 4 luglio 2006,
l’utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbricato tra quelli
industriali, deve essere verificato con riferimento al periodo di imposta in
cui il bene è entrato in funzione;
-
per quelli già posseduti al 4 luglio 2006 rileva l’utilizzo del
bene nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006 (per
i contribuenti con esercizio coincidente all’anno solare si deve pertanto far
riferimento al periodo d’imposta 2005).
La qualificazione del fabbricato, come “fabbricato
industriale”, non potrà comunque essere successivamente
modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione
catastale della destinazione d’uso.
Mentre, in caso di “fabbricati
industriali” dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fini della
determinazione del valore ammortizzabile, il proprietario dell’immobile dovrà
tener conto del concreto utilizzo dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
Tali regole operano nei confronti di tutti i titolari
di reddito d’impresa, a prescindere dai principi contabili (nazionali o
internazionali) di redazione del bilancio adottati, inclusi
i soggetti in contabilità semplificata.
Ambito soggettivo
2.
Determinazione del valore delle aree
Ai fini della determinazione
del valore dell’area, il comma 7, secondo periodo, dell’art. 36 della legge
248/2006, come riscritto dall’art. 2, comma 18 della legge 286/2006, il
Legislatore prescrive che «Il costo da attribuire alle predette aree, ove non
autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al
maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto
e quello corrispondente al 20 % e, per i fabbricati industriali, al 30% del
costo complessivo stesso».
Disposto normativo
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria, con la
Circolare n. 1/E/2006, fornisce nel dettaglio indicazioni a
seconda della fattispecie operativa.
2.1 Immobili acquistati in proprietà
Con riferimento a fabbricati strumentali acquistati
in proprietà, l’Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi principali:
1. immobili acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 4 luglio 2006,
2. immobili acquistati nei periodi d’imposta precedenti al
periodo in corso al 4 luglio 2006.
Per gli immobili acquisiti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in
vigore del citato D.L. 223/2006), che per i soggetti con esercizio
corrispondente ad anno solare è il periodo d’imposta 2006, il valore da
attribuire alle aree, coerentemente al disposto del citato comma 7 dell’art.
36, viene individuato in ragione dell’iscrizione in bilancio dei medesimi
immobili. In particolare:
a. immobili iscritti in bilancio con separata
indicazione del valore dell’area
b. immobili iscritti in bilancio senza separata
indicazione del valore dell’area
Immobili acquistati dal periodo d’imposta in
corso al 4 luglio 2006
Nel caso a), il valore dell’area da scorporare dal
costo complessivo del fabbricato strumentale sarà pari al maggiore tra:
-
il valore dell’area esposto nel bilancio d’esercizio relativo al
periodo di imposta in corso al momento dell’acquisto;
-
il valore che si ottiene applicando i coefficienti del 20% o 30%
(per i fabbricati industriali) al costo di acquisto complessivo dell’immobile,
comprensivo del valore dell’area.
Il valore ammortizzabile dell’immobi
le sarà quindi determinato sottraendo al valore complessivo (immobile
comprensivo di area) il maggiore tra il valore
dell’area esposto in bilancio e quello ottenuto applicando le percentuali
forfetarie. Tale valore sarà, pertanto, fiscalmente deducibile secondo gli
ordinari criteri previsti nell’articolo 102 del TUIR (cfr.
ESEMPIO 1 riportato nella Circolare n. 1/E/2007).
Immobili iscritti con separata indicazione
dell’area
Nel caso b), qualora il valore dell’area non fosse
esposto separatamente in bilancio, questo sarà forfetariamente determinato,
applicando i coefficienti del 20% o 30% (per i fabbricati industriali) al costo
di acquisto complessivo dell’immobile, comprensivo del
valore dell’area.
In tal caso, il valore ammortizzabile dell’immobile
sarà quindi determinato sottraendo al valore complessivo (immobile comprensivo di area) quello ottenuto applicando le percentuali
forfetarie. Tale valore sarà, pertanto, fiscalmente deducibile secondo gli
ordinari criteri previsti nell’articolo 102 del TUIR.
Immobili iscritti senza separata indicazione
dell’area
Il criterio di determinazione forfetaria del valore
dell’area deve essere utilizzato anche nel caso in cui sia
esposto in bilancio il valore complessivo di un terreno riferibile però
a più immobili strumentali (cfr. ESEMPIO
2 riportato nella Circolare n. 1/E/2007).
In tal caso, essendo l’area non separatamente esposta
in bilancio con riferimento ai singoli immobili che su questa insistono,
occorre:
1. calcolare preventivamente il valore complessivo di ogni
singolo immobile (comprensivo di area). Questo è ottenuto ripartendo il valore
complessivo dell’area in proporzione al valore di ciascuno
fabbricato che su questa insiste.
2. applicare al valore complessivo di ogni singolo immobile i
coefficienti del 20% o 30% (se trattasi di fabbricato industriale).
Il valore ammortizzabile del singolo immobile sarà pertanto determinato sottraendo al relativo valore
complessivo (comprensivo della relativa quota parte del valore dell’area)
quello ottenuto applicando le percentuali forfetarie.
Caso particolare: separata indicazione
dell’area riferibile a più immobili
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la
determinazione del valore dell’area, va effettuata una
sola volta prendendo a riferimento i dati esposti nel bilancio relativo
all’anno di acquisto non rilevando su tale valore, in nessun caso, le vicende
che possano successivamente interessare l’immobile.
Con riferimento agli immobili acquisiti nei periodi
d’imposta precedenti al periodo in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato D.L. 223/2006),
l’Amministrazione finanziaria precisa che valgono le medesime regole illustrate
per gli immobili acquistati nel periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006,
tenuto conto però che, in caso di applicazione del criterio di determinazione
dell’area mediante confronto, questo va effettuato prendendo a riferimento
l’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore
del D.L. 223/2006).
In sostanza, per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, il confronto va effettuato
prendendo a riferimento il valore dell’area iscritto:
-
nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2005, se questo stesso
è stato approvato entro il 4 luglio 2006;
-
nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2004, se il bilancio
relativo al periodo d’imposta 2005 è stato approvato dopo il 4 luglio.
Immobili acquistati nei periodi d’imposta
precedenti al periodo in corso al 4 luglio 2006
Tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate evidenzia
che la determinazione del valore dell’area, va effettuata
una sola volta prendendo a riferimento al bilancio approvato prima del 4 luglio
2006, si ricorda che, con riferimento agli immobili acquistati nei periodi
d’imposta precedenti al periodo in corso al 4 luglio 2006, il Legislatore (al
comma 8, secondo periodo, del citato art. 36) stabilisce che «ai fini della
individuazione del maggior valore.., si tiene conto del valore delle aree
esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della...disposizione
e del valore risultante applicando le percentuali (forfetarie) al costo
complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto
dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate».
Questi ultimi (costi incrementativi capitalizzati e
rivalutazioni effettuate), pertanto, vanno decurtati dal valore complessivo
dell’immobile (comprensivo dell’area) prima dell’applicazione delle percentuali
forfetarie.
Esclusione dei
costi incrementativi capitalizzati e rivalutazioni effettuate
Per costi incrementativi capitalizzati devono
intendersi, secondo l’Agenzia, le spese per interventi di manutenzione,
riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che sono portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali,
sostenute successivamente all’acquisto o alla costruzione degli stessi.
Costi incrementativi
Occorre, comunque, ricordare che, nel caso di acquisto di un “edificio significativo”, ai sensi
dell’art.2645-bis del Codice Civile[5], i suddetti costi
incrementativi non debbono essere decurtati dal costo complessivo, poichè tale edificio, per essere utilizzato come bene
strumentale, necessita del sostenimento dei predetti costi.
In questa ipotesi, in
considerazione del fatto che il costo sostenuto per l’acquisizione è riferibile
prevalentemente al terreno, il valore complessivo del fabbricato in relazione
al quale applicare le percentuali forfetarie deve comprendere tutti i costi
incrementativi sostenuti per renderlo pienamente funzionale (cioè tutti i costi
sostenuti fino all’entrata in funzione del bene nel ciclo produttivo).
Caso: acquisto “edificio significativo”
La stessa disciplina prevista per i costi
incrementativi capitalizzati viene applicata anche gli
oneri di urbanizzazione e gli oneri accessori capitalizzati, che, pertanto,
dovranno essere decurtati dal costo complessivo (area più fabbricato) su cui si
applicano le percentuali forfetarie indicate dalla norma.
Oneri di urbanizzazione
e altri oneri accessori
Per quanto riguarda gli ammortamenti
che sono stati dedotti fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso
al 4 luglio 2006, l’Agenzia chiarisce che devono essere imputati
prioritariamente al valore del fabbricato (ovverosia dedotti dal valore
ammortizzabile del fabbricato dopo lo scorporo dell’area).
Il valore ammortizzabile “residuo” dell’
immobile sarà pertanto deducibile fino ad esaurimento, a partire dal
periodo d’imposta in corso alla medesima data (cfr. ESEMPIO 3 riportato nella Circolare n. 1/E/2007).
Qualora il fondo di ammortamento
già dedotto sia pari o superiore al costo fiscalmente riconosciuto del
fabbricato, quest’ultimo si considera pari a zero, e l’eventuale parte
eccedente del fondo inciderà, in diminuzione, sul costo fiscale dell’area,
rilevante per la determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione della stessa .
Per completezza, si ricorda che anche i costi
incrementativi, non influenzando il costo complessivo del fabbricato, devono
essere scorporati dal fondo di ammortamento nella
misura in cui hanno concorso ad incrementarlo (cfr. ESEMPIO 4 riportato nella Circolare n. 1/E/2007).
Ed, in nessun caso, si provvederà al recupero a
tassazione di quote di ammortamento fiscalmente non
deducibili, in quanto interamente attribuite all’area.
Imputazione Fondo Ammortamento
2.2 Area acquistata precedentemente
alla costruzione dell’immobile
Per l’ipotesi di acquisto
autonomo ed antecedente dell’area rispetto alla successiva costruzione del
fabbricato, il citato comma 7 dell’art. 36 della legge 248/2006 , come
modificato dall’art. 2, comma 18 della legge 286/2006, ai fini della
determinazione del valore dell’area, esclude espressamente l’applicazione del
criterio del confronto tra valore della stessa indicato in bilancio e quello forfetario.
In tale ipotesi, pertanto, il valore ammortizzabile
del fabbricato strumentale sarà pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione dello stesso.
La disposizione trova applicazione a
partire dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di
entrata in vigore del D.L. 223/2006) ma anche per gli acquisti effettuati nei
periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006.
Disposto normativo
Come chiarito
dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 1/E/2007, il medesimo
principio si applica anche nel caso di fabbricati edificati su un’area già
utilizzata per la costruzione o che risulta libera a seguito della demolizione
del fabbricato che la occupava.
In questo caso, il valore ammortizzabile del fabbricato
strumentale edificato successivamente sarà pari al
costo effettivamente sostenuto per l’edificazione.
Area già
utilizzata per la costruzione o che risulta libera a seguito della demolizione
del fabbricato che la occupava
Fermo restando il principio generale, l’Agenzia delle
Entrate precisa che, nel caso in cui il fabbricato preesistente, demolito successivamente all’acquisto dell’area, sia un bene
strumentale funzionante, il valore dell’area ed il valore del fabbricato
saranno determinati applicando i criteri ordinariamente stabiliti dal comma 7
(confronto tra valore dell’area esposto in bilancio al momento dell’acquisto e
quello che si ottiene applicando le percentuali forfetarie del 20 o 30 % al
costo complessivo dell’immobile, comprensivo del valore dell’area).
Il valore ammortizzabile dell’immobile demolito sarà
quindi, fiscalmente deducibile secondo gli ordinari criteri previsti
nell’articolo 102 del TUIR, mentre le spese di bonifica relative
alla demolizione e capitalizzate insieme ai costi della nuova
costruzione sono da imputare al terreno e ne incrementano il valore fiscalmente
riconosciuto.
Fabbricato strumentale preesistente funzionante
Nel caso, invece, in cui il fabbricato preesistente sia solo un rudere acquistato unitamente al terreno, il
costo d’acquisto deve essere interamente imputato al terreno e non al rudere,
non potendo quest’ultimo costituire un bene strumentale in quanto non funzionante
e, di conseguenza, non ammortizzabile.
Fabbricato strumentale preesistente rudere
In conclusione, l’Amministrazione sottolinea però che
le regole relative all’acquisto autonomo ed
antecedente dell’area rispetto alla successiva costruzione del fabbricato non
trovano applicazione nel caso in cui, in sede di acquisto del fabbricato,
nell’unico atto o in atti autonomi, siano indicati corrispettivi distinti per
l’area e per il fabbricato sovrastante. In tale ultima ipotesi sarà applicato, infatti, il criterio del confronto.
2.3 Immobili acquisiti in leasing
Il comma 7-bis dell’art. 36 della legge 248/2006 , come inserito dall’art. 2, comma 18 della legge 286/2006,
prevede l’estensione del principio di indeducibilità
fiscale anche «con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati
strumentali in locazione finanziaria», riferibile alle aree su cui questi
insistono o ad essi pertinenziali.
La disposizione si applica, ai sensi del comma 8 del
citato art.
Disposto normativo
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce
che, ai fini della determinazione della quota parte del canone riferibile agli
interessi passivi occorre fare riferimento alle
indicazioni fornite ai fini IRAP dall’art.1 del
Decreto Ministeriale 24 aprile 1998.
Determinazione quota interessi
La quota capitale del canone di competenza dell’esercizio sarà pari all’importo risultante dal seguente
rapporto:
costo sostenuto dalla società
concedente (società di leasing) - prezzo di riscatto
n. gg. durata
del contratto di leasing x n. gg. periodo di imposta
Determinazione quota capitale
Ne deriva che, con riferimento ai contratti di
leasing stipulati a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L.223/2006),
la quota capitale riferibile all’area (ossia quella non deducibile) sarà pari a
quella derivante dall’applicazione delle percentuali del 20% o 30 % alla quota
capitale complessiva di competenza del periodo d’imposta, come sopra
determinata (cfr. ESEMPIO 5
riportato nella Circolare n. 1/E/2007).
Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006,
invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile relativa
al fabbricato.
Quest’ultima sarà pari alla
quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le
percentuali del 80% o 70% per cento alla quota capitale complessiva) decurtata
dell’ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006, che devono
intendersi interamente riferibili al fabbricato.
Il valore residuo della quota capitale riferibile al
fabbricato sarà deducibile a partire dal periodo d’imposta
in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di
leasing (cfr. ESEMPIO 6 riportato
nella Circolare n. 1/E/2007).
Determinazione quota capitale relativa all’area
3.
Determinazione degli acconti d’imposta
La disciplina in esame trova applicazione, come
anticipato nella Circolare del 21 novembre 2006, n. 34/E, anche per la
determinazione del calcolo dell’acconto.
A tal fine, l’Amministrazione finanziaria, nella
Circolare n.1/E/2007, chiarisce che occorre assumere
quale imposta del periodo precedente a quello in corso al 4 luglio 2006 quella
che si sarebbe determinata se la previsione di indeducibilità fosse stata già in vigore.
Disposto normativo
In proposito, l’Agenzia, nella Circolare n. 1/E/2007,
precisa che:
-
si ritiene corretta la determinazione dell’acconto che tiene
conto solo del valore delle aree calcolato con l’applicazione delle predette
percentuali forfetarie, senza considerare il valore delle aree eventualmente
esposto in bilancio, come prescritto dalla legge di conversione,
-
allo stesso modo, riconosce ai contribuenti che abbiano
determinato e versato acconti più elevati sulla base del confronto con valori
delle aree risultanti da apposita perizia la possibilità di recuperare tali
maggiori versamenti in sede di liquidazione del saldo.
Perizia di stima
Infine, anche ai fini della determinazione
dell’acconto, può ritenersi applicabile la regola che, in caso di acquisto autonomo dell’area in epoca antecedente rispetto
alla successiva costruzione del fabbricato, prevede che il valore
ammortizzabile sarà pari al solo costo effettivamente sostenuto per la
realizzazione del fabbricato.
-----------------------------
[1] D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - Art.43- Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o
professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione
o comodato, salvo quanto disposto nell’art. 65, comma 1. Si considerano,
altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del
comma 1-bis dell’articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato.
[2] A tal proposito, si ricorda che i fabbricati strumentali
per natura sono catastalmente classificati in:
-
Categoria A/10 (uffici e studi privati);
-
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo);
-
Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale
e varie);
-
Gruppo D (opifici ed in genere fabbricati costruiti per le
speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili
di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali
trasformazioni);
-
Gruppo E (altre unità immobiliari che, per le singolarità delle
loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi).
[3] Si definiscono immobili “cielo terra” quelli che
occupano tutto lo spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, come nel
caso di un capannone industriale.
[4] Non rientrano, quindi, tra i fabbricati industriali gli
immobili destinati ad una attività commerciale, quali ad esempio negozi, locali
destinati al deposito o allo stoccaggio di merci.
[5] Art.2645-bis del Codice
Civile- Trascrizione di contratti preliminari
(omissis)
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito
il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata
completata la copertura
[6] Prevista originariamente dal D.L. n. 223/2006,
convertito con modificazioni in Legge 248/2006, prima delle modifiche
apportate dal D.L. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge 286/2006.