ACCERTAMENTI
FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE
(Circ. Agenzia Entrate n.2/E del 23 /1/07)
L’Amministrazione Finanziaria effettuerà,
nel corso del 2007, una serie di interventi per la prevenzione e contrasto
dell’evasione fiscale, che interessano anche il settore immobiliare.
Pubblichiamo di seguito i primi indirizzi operativi
contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 23 gennaio
La legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed i
documenti collegati hanno evidenziato una forte propensione
dell’Amministrazione Finanziaria al controllo dell’evasione fiscale, nonchè all’organizzazione di risorse al fine di eliminare
le situazioni di economia sommersa.
La Circolare n. 2/E/2007 ha evidenziato le prime
linee guida per l’intervento del Fisco, che nel corso del 2007, effettuerà una serie di controlli formali e sostanziali in
rilevanti settori delle attività economiche.
I controlli interesseranno anche i soggetti con
volume d’affari, ricavi o compensi fino a 25.822.845 euro, che dovranno concludersi, a livello regionale, entro il 31 luglio 2007,
con un numero di verifiche che assicurino un assorbimento della capacità
operativa almeno pari al 67% di quella programmata per la complessiva attività
di verifica.
In relazione al settore delle costruzioni,
l’azione accertatrice avrà ad oggetto i trasferimenti immobiliari,
relativamente al versamento dell’imposta di registro e al controllo sulle
agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”. In particolare, in tema di imposta di registro, verranno eseguiti dei controlli
sostanziali sugli atti di cessione e conferimento di terreni edificabili, nonchè di cessioni di azienda, anche alla luce delle novità
in materia introdotte dalla legge 296/2006.
Anche l’omessa registrazione dei
contratti di locazione sarà oggetto di specifiche verifiche da parte degli
Uffici.
In seguito all’entrata in vigore della legge
248/2006, che ha convertito con modificazioni il D.L.223/2006,
sono stati eliminati i limiti al potere di rettifica della base imponibile per
le cessioni di immobili diverse da quelle disciplinate
dall’art. 1, comma 497, della legge 266/2005.
Pertanto, le cessioni di terreni agricoli e di
fabbricati diversi dalle abitazioni, nonchè i
trasferimenti di immobili ad uso abitativo, qualora
l’acquirente non abbia specificamente manifestato al notaio rogante la volontà
di avvalersi della valutazione automatica, sono ora nuovamente suscettibili di
accertamento.
L’azione accertatrice riguarderà anche gli atti di
successione e donazione, vista la reintroduzione dell’imposta di successione
nell’ultima manovra finanziaria.
Invece, per il periodo d’imposta 2006, verrà completato il controllo formale, su tutte le
dichiarazioni effettuate, nonchè sugli atti di
successione che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali.
Lo strumento del controllo formale verrà
utilizzato anche per la verifica delle agevolazioni per l’acquisto della “prima
casa”, con special riguardo ai soggetti che hanno beneficiato più volte della
suddetta agevolazione.
La Circolare n. 2/E ha altresì menzionato il ricorso
dell’Amministrazione Finanziaria al cosiddetto “accesso breve”.
L’attività riguarderà anche i soggetti economici
tenuti alla comunicazione dei dati relativi all’applicazione
degli Studi di Settore, relativamente ai periodi di imposta 2004 e 2005.
Nel caso in cui, in questa fase, si riscontrino delle irregolarità, gli Uffici procederanno ad
ulteriori attività istruttorie e ad una verifica più estesa dei dati
concernenti l’impresa.
L’agenzia delle Entrate ha ribadito che tali ultimi
controlli avranno ad oggetto la rilevazione del personale presente al momento
dell’accesso e le relative mansioni svolte in relazione al
rapporto contrattuale.
Le informazioni così acquisite verranno
successivamente confrontate con le risultanze contabili dell’impresa. Si terrà
conto, altresì, anche di eventuali situazioni di
lavoro irregolare.
Saranno interessati dalle verifiche anche le categorie con volume d’affari inferiore a 5.164.570 euro a cui non si applicano gli Studi di Settore o i parametri, quelle che presentano volumi di ricavi e compensi inferiori a quelli valutati da Gerico negli anni precedenti, nonchè le imprese che effettuano attività diversa da quella dichiarata per l’applicazione degli Studi di Settore