D.LGS. 6/2007 CORRETTIVO
AL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 163/2006 - ULTERIORE RINVIO AL 1° AGOSTO 2007 PER LE DISPOSIZIONI GIA’ SOSPESE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 gennaio, n.
6, concernente le “Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62 (Legge comunitaria 2004)”.
Il testo di questo primo decreto correttivo al Codice
dei contratti pubblici, noto come decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006, è nella sostanza analogo a quello inizialmente presentato dal
Governo - su cui si sono espresse le Commissioni parlamentari - contenente
modifiche di dettaglio e non sostanziali alle disposizioni del codice e due
disposizioni che meritano di essere segnalate.
La prima disposizione riguarda la proroga al 31
luglio 2007 della sospensione, inizialmente prevista fino al 31 gennaio 2007
della disciplina di alcuni istituti previsti dal
codice. Nello specifico gli istituti sospesi riguardano le centrali di
committenza, l’appalto integrato, la trattativa privata, il dialogo competitivo
ed gli accordi quadro. A questi ultimi, pertanto, si
continuerà ad applicare la disciplina della legge “Merloni”, L. 109/1994.
La disciplina contenuta nel nuovo Codice relativa agli istutiti suddetti
entrerà, invece, in vigore il 1° agosto 2007, con le eventuali modifiche che
saranno introdotte con successivi decreti correttivi.
La seconda disposizione riguarda la modifica del
comma 10 dell’articolo 49 del codice, in materia di avvalimento dei requisiti in sede di gara. In particolare
la norma, superando il divieto precedentemente
previsto dal legislatore, ha introdotto la possibilità per l’impresa
“ausiliaria”, cioè quella che presta i propri requisiti di qualificazione ad
altra impresa concorrente che vuole presentare una offerta in una gara di
appalto, di assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati.
In attesa di tornare
sull’argomento per una più ampia disamina, anche in occasione della
pubblicazione di ulteriori decreti correttivi al Codice dei Contratti, si
pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6
Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e diservizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della
Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile
2005, n. 62, recante delega al Governo per l’attuazione delle citate direttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture»;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno
2006;
Acquisiti i pareri della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,della giustizia, dell’interno, dello sviluppo
economico, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Termini di efficacia
1. All’articolo 253 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le
parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti:
«1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b) è
soppressa.
2. All’articolo 257, comma-2-bis, le
parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».
3. Fermo quanto previsto
dall’articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui
all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riferite alle fattispecie di cui all’articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il
periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.
Art. 2.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
difesa»;
b) all’articolo 10, comma 5, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano il
responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;
c) all’articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le
parole: «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera
b)»;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis)
le modalità per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l’azione coordinata in materia di vigilanza sull’attività
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già
a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;»;
d) all’articolo 49, nel comma
10 le parole: da «e l’impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «e l’impresa ausiliaria puo’ assumere il
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;
e) all’articolo 66, comma 7, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato.»;
f) all’articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma
3 ed i bandi»;
2) nel secondo periodo la
parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;
3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;
4) nel quarto periodo, sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonchè
comma 7, terzo periodo.»;
g) all’articolo 124, comma 5,
aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonchè
comma 7, terzo periodo.»;
h) all’articolo 165, il comma 10 è
sostituito dal seguente: «10. Prima dell’approvazione del progetto
preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato tecnico XXI.»;
i) all’articolo 189, comma 3,
settimo periodo, le parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle
altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con
procedura di gara»;
l) all’articolo 196 sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole:
«del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della
difesa»;
2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all’art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti
pubblici di lavori,»;
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;
m) all’articolo 216, dopo il comma 1 e’
aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che
non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano
una o più attività di cui agli articoli da
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all’articolo 3, comma 35, le parole: «e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;
b) all’articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
c) all’articolo 26, comma 1, le
parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di
qualificazione»;
d) all’articolo 37 sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola:
«associazione» è sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;
2) al comma 11, nel secondo
periodo la parola: «disciplinate» è sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
e) all’articolo 54, comma 4, la
parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;
f) all’articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un
avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità
di pubblicazione di cui all’articolo 66»;
g) all’articolo 66, comma 15,
primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicita»
sono sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicità»;
h) all’articolo 73, comma 4, la
parola: «offerte» è sostituita dalla seguente: «domande»;
i) all’articolo 7, comma 5, secondo periodo, le parole:
«e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema
pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
l) all’articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali
non sia ammesso ribasso d’asta» sono soppresse;
m) all’articolo 89, comma 2, le
parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;
n) all’articolo 92, comma 6, dopo
le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di
cui al comma 5»;
o) all’articolo 164, comma 1,
il secondo periodo è soppresso;
p) all’articolo 164, comma 4,
terzo periodo, la parola: «integrato» è sostituita dalle seguenti: «di
progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» è soppressa;
q) all’articolo 175, comma 5, le parole: «è regolata
dall’articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «è regolata dall’articolo
177»;
r) all’articolo 207, comma 1,
lettera b) le parole: «dall’autorità competente di uno Stato membro» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’autorità competente»;
s) all’articolo 222, comma 2,
le parole: «dell’articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo
221»;
t) all’articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;
u) all’articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data
di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà
è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da
tale data» sono soppresse;
v) all’articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l’Autorità» sono sostituite dalle seguenti:
«sentita l’Autorita»;
z) all’articolo 253, comma 27,
lettera f), terzo periodo, dopo la parola: «appalto» è soppressa la parola:
«integrato»;
aa) all’articolo 28, comma 1,
dell’Allegato XXI, le parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 33, comma 3,»;
bb) la denominazione: «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e,
conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla
seguente: «Ministro delle infrastrutture».
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26
gennaio 2007.