APPALTI PUBBLICI - E’ INDEBITA L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER ASSENZA DI REGOLARITA’CONTRIBUTIVA NEL DURC SENZA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’ DELL’INADEMPIMENTO

(T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda del 21/12/2006, n. 6104)

 

La regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, il che vuol dire che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi. La sussistenza del predetto requisito può essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell’Osservatorio sui LL.PP.. L’inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato “definitivamente accertato” in base alle procedure previste dal singolo Stato membro, il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi de quibus.

In base al combinato disposto fra l’art. 75 del DPR n. 554/1999 e l’art. 17 del DPR n. 34/2000 l’inadempimento deve altresì essere connotato da “gravità”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1866/2006, proposto da C.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. E. S. D., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 9, contro la provincia di Lecce, in persona del Presidente della G.P. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M. C. e F. T., con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia, in Lecce, Via Umberto I, 13, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

- del bando di gara del 23 giugno 2006 al punto 8, nella parte in cui prevede che la regolarità contributiva sarebbe stata attestata attraverso il solo D.U.R.C. con riferimento alla data di partecipazione alla gara per l’assunzione dei lavori di restauro alla Chiesa Matrice Maria SS. Annunziata in Casarano, nonché nella parte in cui esclude la validità di detto documento laddove attestasse la regolarizzazione contributiva successivamente alla predetta data;

- della nota prot. n. 50673 del 7.11.2006 con la quale il Dirigente p.t., del Settore Appalti e Mobilità della Provincia di Lecce ha comunicato alla ditta ricorrente che provvederà alla revoca della provvisoria aggiudicazione, alla sua esclusione dalla gara per rilevata irregolarità della posizione contributiva, ad una nuova aggiudicazione nonché, ove adottati, dei relativi provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dell’esclusione e della nuova aggiudicazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;

Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;

Visto il decreto presidenziale 9/12/2006, n. 1231, con cui è stata accolta la domanda di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Uditi nella camera di consiglio del 21 dicembre 2006 il relatore, Ref. T. C., e, per le parti, gli avv. S. D. e T..

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1. Violazione di Legge per erronea applicazione dell’art.75 lett. E) del D.P.R. 554/1999 - Violazione normativa in materia di a ccertamento delle infrazioni e/o delle irregolarità (art. 24 D. Lgs. 46/1999) - Illogicità e irragionevolezza.

2. Violazione dei principi comunitari.

 

FATTO E DIRITTO

L’impresa ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria nella gara indetta dalla Provincia di Lecce per l’affidamento dei lavori di restauro di una chiesa, si è vista comunicare l’imminente revoca dell’aggiudicazione a seguito della verifica, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 del bando, sulla regolarità contributiva.

E’ infatti accaduto che, a seguito dell’acquisizione del cd. DURC, la Provincia ha rilevato, in capo alla ditta ricorrente, l’assenza del requisito della regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile di Lecce alla data del 13/9/2006 (giorno di celebrazione della gara), di talché ha preannunciato l’adozione dell’atto di revoca.

La ditta ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione sul duplice presupposto che:

- pur rispondendo al vero che alla data del 13/9/2006 essa non era in regola con i versamenti alla Cassa Edile, è altrettanto vero che l’art. 75 del DPR n. 554/1999 prevede che le infrazioni degli obblighi contributivi debbono, per poter dare luogo all’esclusione del concorrente, essere state debitamente accertate ed essere risultate gravi (il che non è nel caso di specie, visto che il debito, ammontante appena a € 2906,00, è stato sanato in data 14/9/2006). Al riguardo, viene richiamata la recente sentenza del TAR n. 5465/2006, pronunciata nell’ambito di un giudizio che vedeva quale parte resistente la medesima Provincia di Lecce;

- in ogni caso, la Corte di Giustizia ha di recente sentenziato che è possibile la regolarizzazione successiva di una posizione di irregolarità contributiva laddove ciò non sia vietato espressamente dall’ordinamento nazionale (sentenza 9/2/2006, in cause C-226/04 e C-228/04).

Si è costituita la Provincia, eccependo la tarditivà dell’impugnazione della citata clausola del bando, che viene ritenuta immediatamente lesiva e dunque da impugnare entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, per le seguenti ragioni.

Come esattamente rilevato dalla ricorrente, la Sezione ha affrontato di recente la medesima questione a base della presente controversia, sentenziando, in sintesi, che:

- la regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza publica, il che vuol dire che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi (dal che discende la legittimità della clausola del bando censurata, la quale è stata solamente mal applicata in sede di gara, e l’infondatezza dell’eccezione preliminare formulata dalla Provincia, in quanto la clausola in argomento non era immediatamente lesiva);

- la sussistenza del predetto requisito può essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell’Osservatorio sui LL.PP.;

- peraltro, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella summenzionata decisione del 9/2/2006, l’inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato “definitivamente accertato” in base alle procedure previste dal singolo Stato membro (il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi de quibus);

- in base al combinato disposto fra l’art. 75 del DPR n. 554/1999 e l’art. 17 del DPR n. 34/2000 (applicabili ratione temporis alla presente gara, essendo stato il bando pubblicato in data 23/6/2006) l’inadempimento deve altresì essere connotato da “gravità”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).

Per inciso, pur avendo interposto appello avverso la sentenza n. 5465, l’Amministrazione Provinciale ha, con deliberazione di G.P. n. 429 del 13/12/2006, impartito ai dirigenti una direttiva in cui si dispone che, nelle more del giudizio di secondo grado, vanno applicati i principi affermati dal TAR.

Ciò detto, nel caso di specie risulta per tabulas che nessuna valutazione è stata compiuta dalla stazione appaltante circa la gravità dell’inadempimento degli obblighi contributivi (la definitività rectius l’incontestabilità dell’accertamento è implicita nell’adempimento intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e perciò irrilevante quanto alla valutazione della regolarità contributiva connessa alla prova de qua).

Pertanto, in base ai principi di cui alla citata sentenza n. 5465/2006, il provvedimento impugnato (al quale va riconosciuta una capacità lesiva potenziale nei riguardi degli interessi della ricorrente, anche se la ditta C. avrebbe anche potuto attendere l’adozione del provvedimento di formale revoca dell’aggiudicazione ed impugnare quest’ultimo) va annullato.

In conclusione, il ricorso va accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.  Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21/7/2000, n. 205.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce - accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006.