APPALTI PUBBLICI - LE IMPRESE PRIVE DI SOA POSSONO
ESEGUIRE LE OPERE SCORPORABILI FINO A 150.000 EURO ANCORCHE’
IL BANDO RICHIEDA L’ATTESTATO SOA
(T.A.R. Toscana, Sezione Seconda del
15/1/2007, n. 12)
In via generale l’art. 1
comma 3 del citato D.P.R. n. 34 del 2000 stabilisce, infatti, che
“l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Nello stesso tempo tale sistema di attestazione-qualificazione non trova applicazione per i
lavori di importo inferiore a euro 150.000 (cfr., in
argomento, l’art. 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non superato
dal recente Codice dei contratti pubblici, vedasi in particolare l’art. 40 del
decreto legislativo n. 163 del 2006).
Per le opere scorporabili di
importo inferiore ad euro 150.000, trovandosi così al di fuori
dell’applicazione del sistema generale di attestazione-qualificazione facente
riferimento alle SOA e che, in ragione dell’art. 28 DPR 34/2000, anche qualora
il bando di gara richieda (come nel caso in esame), la presentazione
dell’attestazione rilasciata da una SOA per determinate categorie e classifiche
di lavorazioni (che esimerebbe l’Amministrazione da ogni ulteriore accertamento
circa l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione), “nulla tuttavia
esclude che l’impresa che ne fosse priva possa comunque partecipare all’appalto
in forza dell’art. 28 del citato D.p.r. n. 34 del
2000, con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere
direttamente all’accertamento dei relativi requisiti tecnico-organizzativi” (cfr., in tal senso, T.A.R.
Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n. 1211).
Appare condivisibile una interpretazione
del citato art. 28 dpr 34/2000 in senso “comunitariamente orientato” e rivolto a rispettare il
principio generale della massima partecipazione alle selezioni per
l’affidamento di appalti pubblici, tenuto conto altresì della circostanza che
l’Amministrazione, attraverso il deposito dell’equipollente (rispetto
all’attestazione SOA per effetto del più volte citato art. 28) certificazione,
non viene a trovarsi in una posizione di rischio circa l’eventuale affidamento
dell’appalto ad un soggetto professionalmente inadeguato, potendo pur sempre
verificare la veridicità del contenuto di quanto attestato dalla concorrente.
Tale interpretazione non appare neppure in contrasto con i pochi precedenti
esistenti in materia, ivi compresa, per quanto possa
occorrere, la Determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001 dell’Autorità per la
vigilanza dei lavori pubblici, prot. US/26/2001,
avente ad oggetto “Problemi inerenti la partecipazione
alle gare di appalto delle associazioni temporanee di imprese”, nella parte in
cui chiarisce che “qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano
di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese che assumono l’esecuzione di
dette lavorazioni, nel caso non siano in possesso di attestazione SOA, debbono
possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del DPR 34/2000 e, cioè, avere
eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, un importo di lavori non inferiore all’importo del contratto da
stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (o
di quello figurativamente individuato) e dimostrare di avere la disponibilità
di adeguata attrezzatura” , precisandosi che l’art. 28 fa riferimento alle
singole lavorazioni inferiori ad euro 150.000,00 e non al valore dell’intero
contratto da affidarsi.
Nella fattispecie si trattava di appalto di lavori appartenenti alla categoria OG3 (opere
stradali) per un importo di euro 163.527, 84 come prevalenti ed a lavori
appartenenti alla categoria OG10 (opere elettriche) per un importo di euro
41.260,00, come scorporabili.