ISTITUZIONE DeI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI, MEDIANTE MODELLO F24, DELLE RITENUTE OPERATE DAL CONDOMINIO
(Risoluzione del 5/2/2007 n. 19)
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
43, prevede l’inserimento dell’articolo 25-ter al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tale articolo stabilisce che il “condominio quale
sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di
impresa”.
Per consentire il versamento delle ritenute di cui sopra
con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituiscono i
seguenti codici tributo:
- 1019 - Ritenute del 4% operate dal
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto
dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
- 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del
pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
In tal caso dovra’ essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere
indicati, nella sezione “Erario”, il codice atto e l’anno di riferimento
evidenziati nella comunicazione, nonche’ i codici
tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
In sede di compilazione del modello F24 i predetti
codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”,
indicando nella colonna “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui le ritenute
si riferiscono, espresso nella forma AAAA.
L’Agenzia
delle entrate ha precisato, inoltre, che tali codici tributo saranno
operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo
alla data della presente risoluzione.